C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 06.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CAMPEGINESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Marco FRIGNANI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 33 del 22/11/2023 Gara: Pol. Campeginese / Virtus Calerno Calcio del 19.11.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA CAMPEGINESE A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Marco FRIGNANI per 3 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 33 del 22/11/2023 Gara: Pol. Campeginese / Virtus Calerno Calcio del 19.11.2023

La società Polisportiva Campeginese ASD reclama avverso la squalifica inflitta dal Giudice sportivo di Parma al proprio calciatore Marco Frignani per avere questi sferrato un calcio a una gamba di un avversario senza apparente motivo e facendolo cadere a terra. La società reclamante sostiene che nel comportamento del proprio calciatore non vi sarebbe stata la volontà di produrre danni da lesioni personali o di porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, il quale si sarebbe scontrato del tutto accidentalmente con Marco Frignani nella foga successiva alla segnatura di una rete. Evidenzia inoltre la Pol. Campeginese che per l’evoluzione che aveva avuto la partita non ci sarebbe stata alcuna ragione tale da indurre il calciatore Frignani a commettere un gesto di violenza ai danni del giocatore della Virtus Calerno. Per i motivi come sopra riassunti la Pol. Campeginese richiede l’annullamento della squalifica irrogata al proprio calciatore Marco Frignani ovvero una congrua riduzione della stessa in misura equamente rapportata alla reale gravità dei fatti. La società Pol. Campeginese che nel proposto reclamo non ha espressamente chiesto di prendere parte al dibattimento per esporre le proprie ragioni non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato quanto riportato a referto dichiarando di aver visto con chiarezza che il calciatore Frignani (maglia numero 4 della Pol. Campeginese) a seguito di una rete realizzata dalla propria squadra e senza apparente motivo, ha colpito un avversario con un calcio a una gamba facendolo cadere a terra. Anche alla luce delle conferme fornite dall’arbitro, il reclamo non risulta accoglibile posto che il Giudice sportivo ha correttamente interpretato le risultanze ufficiali e giustamente inquadrato il gesto del calciatore Marco Frignani come condotta violenta ai danni di un avversario, fattispecie prevista e punita dall’articolo 38 CGS con una squalifica minima di 3 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe Pone a carico della società Polisportiva Campeginese ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it