C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 52 del 13.12.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SARSINATE 1966 Avverso squalifica del calciatore Manuel SPIGHI fino al 31 marzo 2024, squalifica del calciatore Nicholas ROSSI per 6 giornate di gara e ammenda di Euro 150,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 41 del 22/11/2023 Gara: Sarsinate / Perticara del 19.11.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SARSINATE 1966 Avverso squalifica del calciatore Manuel SPIGHI fino al 31 marzo 2024, squalifica del calciatore Nicholas ROSSI per 6 giornate di gara e ammenda di Euro 150,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 41 del 22/11/2023 Gara: Sarsinate / Perticara del 19.11.2023
La società ASD Sarsinate 1966 reclama avverso i provvedimenti disciplinari sopra indicati chiedendone una congrua riduzione in ragione di una narrazione dei fatti in netto contrasto con quanto riportato sul referto ufficiale di gara. La società Sarsinate che nel proposto reclamo ha espressamente chiesto di prendere parte al dibattimento per esporre le proprie ragioni non è presente all’odierna riunione. Il reclamo presentato dalla società Sarsinate 1966 non può essere esaminato dalla Corte sportiva d’appello a livello territoriale in quanto non è stato preceduto dal tempestivo deposito della necessaria dichiarazione di preannuncio e perché anche le motivazioni di reclamo sono state depositate oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe in quanto inammissibile Pone a carico della società ASD Sarsinate 1966 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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