C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 19.07.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA RENO S. ALBERTO

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA RENO S. ALBERTO

Avverso squalifica del calciatore Mattia Marani fino al 21 novembre 2023 e del calciatore Francesco Mantovani fino al 21 settembre 2023 Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ravenna pubblicate nel C.U. nr. 95 del 21.06.2023 Gara: Pol. Reno / Low Ponte del 15.06.2023 La società ASD Pol. Reno S. Alberto ha tempestivamente impugnato entrambi i provvedimenti disciplinari sopra menzionati con due distinti reclami che per ragioni di economia processuale ed evidente connessione tra gli stessi, vengono riuniti in un unico procedimento. Per quanto riguarda il proprio calciatore Mattia Marani la reclamante ammette che costui ha effettivamente preso parte al parapiglia creatosi fra i giocatori in campo a seguito della realizzazione di un calcio di rigore da parte della squadra del Low Ponte, ma che in tale frangente non si sarebbe reso conto di aver spintonato l’arbitro avendolo scambiato per un calciatore della compagine avversaria. Per questo motivo chiede una riduzione della squalifica. Riferendosi al calciatore Francesco Mantovani la società Pol. Reno ammette le frasi offensive dallo stesso rivolte alla terna arbitrale, precisando tuttavia che al termine della gara e prima dei tempi supplementari costui sarebbe stato allontanato dal terreno di gioco dagli organizzatori del torneo e non avrebbe mai stazionato dietro la panchina del Low Ponte e rivolto frasi aggressive e intimidatorie ai componenti di questa come invece riportato nell’impugnato provvedimento disciplinare. Per le illustrate ragioni la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società Pol. Reno S. Alberto che nei proposti reclami non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Letti entrambi i reclami, la Corte evidenzia che le ricostruzioni dei fatti proposte dalla società reclamante non trovano conferma alcuna negli atti ufficiali nei quali l’arbitro della gara ha descritto le condotte rispettivamente realizzate dai calciatori Mariani e Mantovani in maniera chiara e dettagliata tanto da escludere ogni esigenza di ottenere ulteriori precisazioni al riguardo. Dal rapporto di gara risulta infatti che il calciatore Mattia Marani veniva espulso perché colpiva violentemente un giocatore avversario al volto e alla notifica del provvedimento di espulsione assumeva un comportamento gravemente minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara che si concretizzava anche in un contatto fisico con il medesimo. Per quanto concerne invece il calciatore Francesco Mantovani, dagli atti ufficiali risulta che mentre egli era seduto in panchina è stato allontanato dal campo per destinazione su segnalazione di un’assistente dell’arbitro alla quale ha indirizzato una lunga teoria di frasi gravemente oltraggiose e di contenuto sessista reiterando poi, dall’esterno del terreno di gioco, tale comportamento offensivo e irriguardoso anche all’indirizzo e dello stesso direttore di gara e degli avversari. A giudizio unanime di questo collegio il Giudice sportivo di Ravenna ha correttamente interpretato le suddette risultanze ufficiali e altrettanto adeguatamente ha determinato la durata delle rispettive squalifiche ai danni dei calciatori Marani e Mantovani, squalifiche che debbono pertanto essere confermate nella loro integrità anche in considerazione di quanto previsto e stabilito dall’articolo 36 CGS nella sua nuova formulazione.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe.

 

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