F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0150/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2024 – S.S. Juve Stabia S.r.l.

Decisione/0150/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0225/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente (Relatore)

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con procedimento d’urgenza numero 0225/CSA/2023-2024, proposto dalla Società S.S. Juve Stabia S.r.l. in data 14.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 12/02/2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 16/2/2024, il Pres. Pasquale Marino e udito l’Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Società JUVE STABIA S.R.L. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Monopoli-Juve Stabia del giorno 11/2/2024, è stata inflitta all'allenatore Guido Pagliuca, la squalifica per 2 (due) gare effettive ed 1.000 (mille) di ammenda “

A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto dopo la concessione di un calcio di rigore a favore della squadra avversaria e la relativa segnatura della rete, mentre l'arbitro raggiungeva il centrocampo per riprendere il gioco, protestava platealmente invitandolo a guardare l'immagine dell'episodio sul cellulare e contestando il suo operato; si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro, prontamente fermato da un dirigente della propria società;

B) dopo la notifica del provvedimento di espulsione, sostava indebitamente all'interno degli spogliatoi sino alla fine del primo tempo, reiterando il suo comportamento anche nei confronti del IV Ufficiale e invitandoli nuovamente a guardare l'immagine di un episodio al cellulare;

C) per avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi per festeggiare la vittoria della propria squadra, nonostante il provvedimento di espulsione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione a una giornata di gara con riduzione o annullamento dell'ammenda, la Società  ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la reclamante lamenta che la sanzione comminata sia sproporzionata  rispetto alla reale portata dei fatti contestati, ritenendo che il comportamento del Pagliuca non vada oltre una protesta reiterata, per nulla qualificabile come comportamento minaccioso e provocatorio. Inoltre contestano la circostanza riportata negli atti ufficiali che il Pagliuca abbia sostato negli spogliatoi durante l'intervallo e che il medesimo vi sia rientrato al termine della gara, essendovi solo passato per raggiungere l'unica uscita.

La reclamante, conseguentemente, ritiene che la condotta contestata possa essere punita con sanzione equiparabile alla squalifica per una sola giornata effettiva di gara, in combinazione con un’eventuale ammenda ridotta se non annullata.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada, conseguentemente, respinto.

Il plateale e reiterato comportamento dell'allenatore Guido Pagliuca si manifesta senza dubbio irriguardoso nei confronti degli Ufficiali di Gara, se non addirittura offensivo, nel momento in cui l'invito a guardare il "replay" del fatto contestato integri una precisa accusa di evidente errore di valutazione.

E' appena il caso di ricordare che la sanzione minima "edittale" per il comportamento "irriguardoso o ingiurioso" nei confronti dell'arbitro, quale prevista nella recente riformulazione dell’art. 36 del C.G.S. disposta con C.U. N. 165/A del 20 aprile 2023., è quella della squalifica per quattro giornate di gara.

Nella fattispecie in esame il Giudice Sportivo ha invece irrogato la sanzione di due gare con sanzione pecuniaria, in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti, sulla cui efficacia questa Corte si astiene da ogni valutazione.

In conclusione, la sanzione inflitta al sig. GUIDO PAGLIUCA appare del tutto congrua in relazione alla condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara e del IV Ufficiale.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                        Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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