C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 30.08.2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. RUBIERESE S.R.L.S.D. AVVERSO DELIBERA CONTENUTA NEL C.U. NR. 1 DEL CRER PUBBLICATO IN DATA 04/07/2023 NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA SOCIETA’ RICORRENTE DALL’ELENCO DELLE SOCIETA’ AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE 2023/2024

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. RUBIERESE S.R.L.S.D. AVVERSO DELIBERA CONTENUTA NEL C.U. NR. 1 DEL CRER PUBBLICATO IN DATA 04/07/2023 NELLA PARTE IN CUI ESCLUDE LA SOCIETA’ RICORRENTE DALL’ELENCO DELLE SOCIETA’ AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 REGIONALE 2023/2024

La Società Unione Sportiva Rubierese con il patrocinio degli Avvocati Enrico Bertoldi e Massimo Lanotte del Foro di Reggio Emilia, ha adito questo Tribunale Federale Territoriale depositando un ricorso contro la determinazione di cui all’oggetto mediante la quale il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna - LND non ne ha disposto la partecipazione al campionato regionale under 17 per la stagione sportiva 2023/2024. La società ricorrente argomenta e motiva il proprio ricorso sostenendo che il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna, Lega Nazionale Dilettanti, settore Giovanile, con il C. U. n. 117 del 14/6/23 aveva escluso la società Saxum (prima classificata del Girone / Fase Finale del campionato provinciale di Reggio Emilia) per mancanza dell’attività di base senza però inserire al suo posto la US Rubierese, seconda classificata della fase finale del campionato provinciale predetto. In data 19/06/23 la U. S. Rubierese inviava alla Presidenza del CRER proprie osservazioni in merito all’elenco provvisorio delle società ammesse al campionato regionale Under 17 stagione sportiva 2023/2024, insistendo per la propria ammissione a detta competizione. Non ottenendo positivo riscontro in data 26/7/23 la società U.S. Rubierese ha depositato formale ricorso al Tribunale Federale Territoriale del CRER inviandone copia alla Presidenza del Comitato. Nel proprio ricorso la US Rubierese con un unico motivo chiede l’annullamento, la revoca (o come meglio) della comunicazione pubblicata sul C.U. n. 1 del Comitato EmiliaRomagna del 04/07/2023 nella parte in cui esclude la Unione Sportiva Rubierese dagli elenchi delle società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale under 17 per la stagione 2023/2024. In tale motivo al U.S. Rubierese richiama la lettera B dell’art. 6.4 del Regolamento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 17/09/22 e sostiene che tale regolamento nulla dice, o non lo dice in modo espresso, in merito al caso in cui una società vincitrice dal Campionato provinciale sia esclusa dalla partecipazione al Campionato regionale per mancanza dei requisiti richiesti (come accaduto alla società vincitrice Saxum); continua la Società U.S. Rubierese nell’esegesi del Regolamento e sostiene che nell’assenza di un esplicito riferimento deve “pertanto soccorrere un criterio interpretativo di carattere sistematico che garantisca l’applicazione anche in questo caso specifico dei medesimi criteri adottati negli altri campionati in modo da garantire una uniformità di trattamento e soluzioni in caso di situazioni tra loro assimilabili” e individuando tale criterio interpretativo nel merito sportivo come espressamente indicato nel già citato art. 6.4 del Regolamento sulla composizione degli organici dei campionati giovanili per la stagione sportiva 2023/2024 e quelle successive. In ragione della motivazione come sopra illustrata la U.S. Rubierese conclude con la richiesta dell’annullamento della comunicazione pubblicata sul C.U. n. 1 del CRER del 4/7/23 e per l’ammissione della U.S. Rubierese al già menzionato Campionato. Il Comitato Regionale Emilia-Romagna della Lega Nazionale Dilettanti – FIGC, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. Simone Alberici, ha depositato una memoria difensiva per contestare quanto dedotto nel ricorso della Rubierese e chiedendone il rigetto per essere lo stesso inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Con detta memoria la Presidenza del CRER eccepisce l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso della Rubierese per tre distinti ordini di motivi: 1. in quanto il ricorso della Rubierese ha come oggetto il C.U. nr. 1 del 04/07/2023 e non il C.U. nr. 117 del 14/06/2023 con il quale il Comitato aveva comunicato le società aventi diritto al Campionato Regionale Under 17, mentre con l’impugnato C.U. del 4 luglio successivo il CRER aveva meramente confermato il precedente elenco. La mancata e/o tardiva impugnazione del C.U. nr.117 comporterebbe, secondo il CRER, la carenza d’interesse della ricorrente non avendo la stessa acquisito alcun diritto alla partecipazione al Campionato under 17 regionale; 2. per la mancata impugnazione nei confronti di tutte le altre società cointeressate al ricorso della Rubierese in quanto ammesse al Campionato under 17 regionale; 3. per l’omessa impugnazione del CU nr. 30 del 17/09/2022 nel quale erano fissati i criteri per la composizione degli organici dei Campionati Giovanili 2023/2024 e stagioni successive. Quanto al merito del ricorso la Presidenza del CRER evidenzia, sia pure per mero tuziorismo difensivo, che l’odierna ricorrente non avendo vinto il Campionato provinciale di ReggioEmilia e non avendo partecipato al Campionato under 17 regionale nella stagione sportiva 2022/2023, non avrebbe acquisito, a termini regolamentari, alcun diritto alla partecipazione al Campionato regionale under 17 della stagione sportiva 2023/2024. Effettuate le rituali notifiche sono presenti all’odierna riunione la società U.S. Rubierese rappresentata dai propri legali difensori Avv.ti Bertoldi e Lanotte nonché l’Avv. Simone Alberici in proprio e quale legale rappresenta del CRER-LND. Gli avvocati della ricorrente depositano una memoria di replica alla memoria difensiva del CRER e in sede dibattimentale si riportano ai motivi dedotti nel proposto ricorso e rilevano che nel nuovo regolamento non vi sono norme applicabili al caso della Rubierese e che per risolvere questo vuoto normativo ritengono si debba fare riferimento al criterio informatore del merito sportivo; precisano che la loro istanza non contesta il completamento dell’organico in quanto la Rubierese ritiene di aver diritto alla partecipazione al campionato per meriti sportivo conseguiti sul campo; contestano poi le eccezioni di natura procedurale sollevate dal CRER sostenendo che l’accoglimento del ricorso non pregiudicherebbe nessun’altra società partecipante al Campionato regionale under 17 poiché la Rubierese sarebbe inclusa in detta competizione anche in soprannumero. L’Avv. Alberici in nome e per conto del CRER fa altrettanto richiamo a quanto esposto nella propria memoria difensiva e insiste per l’inammissibilità del ricorso della Rubierese contestandone le argomentazioni e le deduzioni svolte in sede dibattimentali. Precisa, inoltre, che le norme regolamentari per le amissioni ai campionati sono di per sé inderogabili e non soggette a interpretazioni analogiche. Insiste inoltre per l’accoglimento delle sollevate eccezioni d’improcedibilità e inammissibilità. Letto il ricorso della Rubierese e la successiva memoria difensiva del CRER, considerate le dichiarazioni rese dalle parti in sede di dibattimento, posta in discussione la controversia, questo Tribunale Federale Territoriale ritiene priva di fondamento la motivazione addotta dalla società ricorrente e quindi non meritevole di accoglimento il suo ricorso. A giudizio di questo Tribunale e prescindendo dalle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate, non senza ragione, dal CRER, il motivo per cui le argomentazioni della Rubierese vanno considerate infondate risiede essenzialmente nel fatto che nella stagione sportiva 2022/2023 la suddetta società non ha vinto il Campionato provinciale allievi under 17 e pertanto non ha acquisto alcun titolo sportivo che la legittimasse alla partecipazione al Campionato under 17 regionale della successiva stagione 2023/2024, non essendo prevista dalle norme una sostituzione automatica della seconda classificata in caso di mancata partecipazione della squadra che ha ottenuto sul campo il diritto alla partecipazione al campionato Regionale. Dall’esclusione dal suddetto Campionato under 17 regionale della vincitrice del precedente Campionato allievi under 17 provinciale, disposta in ragione di preclusioni regolamentari incontestabili e non contestate, non è derivata la trasmissione di alcun diritto in capo alla Rubierese classificatasi al secondo posto nello stesso Campionato allievi under 17 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Reggio Emilia. La composizione degli organici del Campionato under 17 a livello regionale della stagione sportiva 2023/2024 è stata deliberata dal CRER in piena aderenza e conformità al regolamento pubblicato nel CU n. 30 del 17/09/22 che nell’art. 6.4 lettera B riserva al Comitato Regionale il compito di redigere, a completamento dell’organico delle società richiedenti l’ammissione al Campionato, un’apposita graduatoria in base ai punteggi previsti nei criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2023/2024 di cui al CU. 18 SGS DEL 25/07/22. In considerazione della posizione che occupa la società Rubierese in detta graduatoria, posizione 39 su 48 società presenti in elenco, la sua esclusione dal Campionato under 17 regionale appare del tutto giustificata, così come la composizione degli organici di detto Campionato risulta essere stata ispirata da quello stesso criterio interpretativo del merito sportivo che viene invocato nell’ odierno ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Emilia-Romagna respinge il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società US Rubierese il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo e nulla dispone in merito alle spese relative alla controversia in rassegna vista la novità e la particolarità del caso in esame.

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