F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0147/CSA pubblicata del 21 Febbraio 2024 – U.S. Salernitana 1919 S.r.l.
Decisione/0147/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0187/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Leonardo Salvemini - Componente (Relatore)
Daniele Cantini – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0187/CSA/2023-2024 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l in data 29.01.2024,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 149 del 23.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti di causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.02.2024, il Prof. Leonardo Salvemini e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica per la reclamante; è presente, altresì, il sig. Massimiliano Dibrogni per la società reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice Sportivo decideva di infliggere alla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 in relazione alla gara Salernitana/Genoa del 21.01.2024.
La sanzione traeva origine dai fatti accaduti durante la suddetta partita e precisamente al 32° minuto del secondo tempo quando il Sig. Mario Gaeta, magazziniere, identificato successivamente dal Direttore di gara con l’aiuto del Dirigente della Società US Salernitana, seduto sulla panchina aggiuntiva, peraltro non inserito nella distinta ufficiale consegnata prima della gara, prescritta ai sensi dell’art. 61 delle NOIF, si alzava protestando con grida “vaff…. Che caz… fischi “ all’indirizzo del Direttore di gara.
Il Direttore di gara, in ragione di tali frasi ingiuriose ed irriguardose, notificava al Sig. Gaeta, il provvedimento dell’espulsione.
Per quanto sopra il Giudice Sportivo infliggeva alla società US Salernitana 1919 srl la sanzione di 10.000 (diecimila) euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è respinto per le ragioni che seguono.
Nel reclamo il provvedimento sanzionatorio impugnato viene definito severo e gravoso e, a fondamento di tale affermazione, la reclamante evidenzia come la persona che si è lasciata andare all’esternazione di cui al rapporto dell’Arbitro della gara è risultato essere il magazziniere della U.S. SALERNITANA 1919 S.r.l., tale sig. Mario GAETA, come da documenti allegati al reclamo, lavoratore subordinato del Club campano e non lavoratore sportivo, sempre presente sui campi di gioco, al pari di tutti i suoi altri colleghi, atteso l’importante lavoro coadiuvante posto in essere dalla figura del magazziniere. In buona sostanza, trattasi di un’unica frase prosaica, da tifoso, proferita da un salernitano, una persona nata a Battipaglia (SA), il giorno 12.07.1982, e residente in Salerno.
La reclamante afferma altresì che la frase riportata “è scevra di qualsivoglia portata offensiva, detta da un momento di forte tensione agonistica, atteso il risultato maturando (la partita terminerà con il punteggio di 1-2) e la drammatica posizione in classifica (la SALERNITANA, attualmente, occupa l’ultima posizione in Classifica)”.
Nel reclamo si afferma che “quello in discussione è sicuramente un comportamento da censurare e/o da non ripetere, ma senza ombra di dubbio giammai meritevole di essere sanzionato con una ammenda di € 10.000,00”, perché “non è possibile scorgere alcun intento ingiurioso nelle parole del sig. GAETA, semmai, tutt’al più, una colorita protesta per una decisione arbitrale non favorevole alla SALERNITANA”.
La reclamante richiama, e ne invoca l’applicazione, l’istituto di matrice penalistica della particolare tenuità del fatto, in quanto la frase è priva di qualsivoglia portata offensiva e/o ingiuriosa.
La ratio dell’istituto giuridico della tenuità del fatto, continua la reclamante, è ben chiara, mirando ad attuare una deflazione dei carichi giudiziari, nel rispetto dei principi fondamentali di offensività, sussidiarietà e proporzionalità, posto che la norma mira ad escludere la punibilità in ordine a fattispecie che, astrattamente, ben configurano ipotesi di reato ma che, in concreto, sono espressione di un minimo grado di offensività. Si tratta, infatti, di una causa di non punibilità che lascia presupporre la commissione di un reato ma che è legata a valutazioni di opportunità [quod est].
Alla luce delle argomentazioni sopra dette, la reclamante conclude, stante l’assoluta ed indiscussa particolare tenuità del fatto, che appare ragionevole che l’adito Giudicante, in riforma della gravata sanzione, riduca congruamente l’ammenda di €10.000,00 (diecimila/00) comminata alla U.S. SALERNITANA 1919.
Le ragioni opposte dalla reclamante al provvedimento sanzionatorio adottato dal Giudice di prime cure non possono essere condivise per le ragioni che seguono.
Quanto riferito dal Direttore di gara nel referto, protetto da fede privilegiata, appare essere pienamente conferente con le ipotesi normative declinate nel CGS.
Il quadro normativo del codice di giustizia sportiva che sostiene il provvedimento non permette che lo stesso venga reinterpretato nel verso indicato dalla reclamante, soprattutto in tema di tenuità del fatto.
Il Direttore di gara, in ragione delle frasi a lui destinate dal Sig. Gaeta, ha disposto l’immediata espulsione dello stesso perché ritenute gravi, lesive e irriguardose.
Ora, appare sufficiente la lettura delle stesse per percepirne la lesività della onorabilità del Direttore di gara.
Ai fini della individuazione della responsabilità della Società, affermata dal Giudice di prime cure, interviene l’art. 2, comma 2, del CGS che, in ambito di applicazione soggettiva, afferma: “ Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale”.
È indubbio che il soggetto individuato sia riconducibile ai soggetti previsti al comma 2 dell’art. 2.
Chiarito l’ambito soggettivo delle responsabilità interviene, ai fini della responsabilità della Società, l’art. 6, comma 2, del CGS che afferma: “La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2”
Ora, alla luce dell’ambito soggettivo e oggettivo delle responsabilità declinate nel CGS, l’art. 23, comma 5, dello stesso codice afferma “La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2”.
Si aggiunga, infine, come evidenziato dal Direttore di gara, che la società US Salernitana 1919 srl non aveva provveduto ad inserire il Sig. Mario Gaeta, seduto sulla panchina aggiuntiva, nell’elenco dei soggetti riconducibili alla US Salernitana, contravvenendo ad un preciso obbligo previsto dall’art. 61 delle NOIF.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società US Salernitana 1919 srl deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Leonardo Salvemini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce