Atto non ufficiale – CU N. 5 del 27/07/2023 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti della Società A.S.D. DLF Firenze Calcio alla quale viene contestata la violazione dell’art. 6, c. 2, del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti della Società A.S.D. DLF Firenze Calcio alla quale viene contestata la violazione dell’art. 6, c. 2, del C.G.S..

 L’odierno deferimento trae origine dall’inadempimento da parte della Società A.S.D. DLF Firenze Calcio degli accordi intervenuti con la Procura Federale al fine di definire il contesto derivante dalla segnalazione del G.S.T. della Toscana, pervenuta tramite il C.R.T., relativa al comportamento tenuto dal Calciatore Nicolas Facchini in occasione della gara del Campionato regionale di II Categoria, disputata in data 25.09.2022 tra le compagini delle Società Club Sportivo Firenze e A.S.D. DLF Firenze Calcio. A conclusione dell’attività esperita, la Procura Federale notificava alle parti indagate, in data 10.01.2023, l’avvenuta conclusione delle indagini. Con istanze, rispettivamente formulate in data 17 e 19 gennaio 2023 tramite i rispettivi difensori, il Calciatore Facchini e la Società A.S.D. DLF Firenze Calcio hanno chiesto la definizione del contesto in applicazione di quanto disposto dall’art. 126 del C.G.S.. Concluso con l’accettazione da parte degli Organi Federali della proposta dell’intervenuto accordo - squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore ed ammenda di € 300,00 (trecento), sulla sanzione base di € 600,00 (seicento) alla Società – ne veniva data formale comunicazione con la pubblicazione sul C.U. n. 237 /AA del 23.02.2023. L’accordo indicava, con riferimento alla Società il doversi corrispondere la somma pattuita entro il termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento. Con il C.U. n. 365/AA, emesso in data 16 maggio 2023, la Federazione, ha certificato il mancato adempimento dell’accordo da parte della Società il che ha legittimato la Procura Federale ad operare, in applicazione del sesto comma dell’art. 126, il deferimento oggi in esame. Ricevuti gli atti relativi dalla Procura, questo Tribunale ha indicato in quella odierna la data di esame del provvedimento dandone formale comunicazione alle parti che sono così presenti: - la Società A.S.D. DLF Firenze Calcio attraverso il legale di propria fiducia a suo tempo nominato; - la Procura Federale in persona del Sostituto, Avvocato Loredana Fardello.

 In avvio dibattimento il difensore della Società, fornito di specifica procura, produce al Collegio il verbale di definizione ex art. 127, c. 6, sottoscritto unitamente al Sostituto Procuratore. Il Collegio, riunito, in Camera di Consiglio ritiene di accogliere la proposta definizione rilevandone la rispondenza ai requisiti richiesti dalla norma agevolativa.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana (T.F.T.) infligge alla Società A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 534,00 (cinquecento trentaquattro/00). Dichiara chiuso il procedimento.

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