C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 5 del 27/07/2023 – Delibera – Deferimento della Procura federale a carico di: – Saisi Matteo, calciatore, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del C.G.S; – U.S.D. Monti, società di appartenenza del calciatore, per la responsabilità prevista dal 2^ comma dell’art: 6 del C.G.S..

Deferimento della Procura federale a carico di: - Saisi Matteo, calciatore, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del C.G.S; - U.S.D. Monti, società di appartenenza del calciatore, per la responsabilità prevista dal 2^ comma dell’art: 6 del C.G.S..

La segnalazione effettuata dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Massa Carrara pervenuta alla Procura Federale per via gerarchica ha determinato il deferimento n. 652/ 22-23 in esame del Tesserato Saisi Matteo, Calciatore, e della Società di appartenenza, l’U.S.D. Monti. Viene contestata al Calciatore la violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del C.G.S.. La Società viene escussa in applicazione dei principi enunciati dall’art. 6, comma 2, del Codice suddetto. Accertata l’avvenuta comunicazione ai deferiti dell’avviso di conclusione delle indagini e convocate le parti per la data odierna, il Collegio rileva la presenza della Procura Federale in persona del Sostituto. Avv. Loredana Fardello, e la contestuale assenza dei deferiti. La Società Monti ha fatto pervenire, previa dichiarazione della impossibilità a partecipare all’udienza di trattazione sia del Calciatore che essa stessa, memoria a difesa con la quale contesta i fatti posti a base del deferimento. La rappresentante della Procura Federale, riportandosi agli esiti dell’istruttoria compiuta in sede di indagine, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: - al Calciatore Matteo Saisi, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara; - alla Società U.S.D. Monti, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 600,00 (seicento). Chiusa la fase dibattimentale il Collegio, in Camera di consiglio, così decide. Dall’esame degli atti istruttori si rileva che l’atto di incolpazione si fonda su due fatti certi: - il Dirigente della Società U.S.D. Gragnolese è stato colpito con un pugno, non riportando tangibili conseguenze, indicandone l’autore nel Calciatore Saisi; - la stessa indicazione è stata data da altro autore presente al fatto. A fronte di tali dichiarazioni la memoria depositata appare pretestuosa ed errata, come ad esempio, nell’indicazione del risultato della gara e nel descrivere lo svolgimento dei fatti attribuendo al Vangelisti il comportamento tenuto dal Saisi. Il Collegio rileva, inoltre, la mancata produzione, in alcuna fase del procedimento, di filmati video che dimostrerebbero, a detta della Società Monti, la fondatezza delle proprie affermazioni. Il deferimento è quindi da accogliere e da sanzionare dovendosi tener conto dell’inesistenza di conseguenze fisiche da parte del Dirigente colpito.

P.Q.M.

il Tribunale Federale della Toscana (T.F.T.) accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: - al Calciatore Matteo Saisi, la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara; - alla Società U.S.D. Monti la sanzione dell’ammenda per l’ammontare di € 300,00 (trecento). Dichiara chiuso il procedimento.

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