C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 04.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCANDIANO Avverso squalifica del calciatore Alessandro RINALDINI per 10 giornate di gara e avverso inibizione del Dirigente Guido MATTIOLI fino al 24 aprile 2024 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Sporting Scandiano / Atletic Progetto Montagna del 10. 12. 2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCANDIANO Avverso squalifica del calciatore Alessandro RINALDINI per 10 giornate di gara e avverso inibizione del Dirigente Guido MATTIOLI fino al 24 aprile 2024 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Sporting Scandiano / Atletic Progetto Montagna del 10. 12. 2023

La società ASD Sporting Scandiano ha tempestivamente e ritualmente impugnato i provvedimenti disciplinari sopra menzionati inflitti ai propri tesserati sostenendo che dopo il triplice fischio che decretava la fine dell’incontro, il calciatore Alessandro Rinaldini, che nel frangente svolgeva il ruolo di capitano della propria squadra, avrebbe subito un’aggressione verbale concretizzatasi in uno sputo ad opera di un avversario che, essendo stato in precedenza sostituito, sarebbe indebitamente entrato sul terreno di gioco. In tale circostanza, secondo la reclamante, il Rinaldini non avrebbe reagito e non avrebbe rivolto espressioni di discriminazione razziale a nessuno dei tesserati dell’Atletic Progetto Montagna. Per quanto concerne il Dirigente Mattioli la società Sporting Scandiano afferma che questi avrebbe fatto ingresso sul terreno di gioco allarmato dal comportamento del suddetto calciatore dell’Atletic Progetto Montagna e nel momento in cui apprendeva dell’espulsione del Rinaldini, attinto da uno sputo da parte di un avversario, avrebbe protestato nei confronti di tale decisione arbitrale ritenuta ingiusta e inspiegabile, senza però venire a contatto con l’ufficiale di gara come invece da questi riportato a referto. Per suffragare la propria versione dei fatti come sopra descritta la reclamante produce una ripersa filmata e chiede che previo un supplemento d’istruttoria, le squalifiche inflitte ai propri tesserati siano riesaminate in quanto ritenute eccessivamente penalizzanti. La società Sporting Scandiano che nel proposto reclamo non ha espressamente chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritenuto che nella fattispecie in esame il filmato prodotto dalla reclamante non possa essere utilizzato come mezzo di prova, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha confermato integralmente quanto scritto sul proprio referto precisando di non essersi accorto di alcun sputo e di aver udito perfettamente, per essere stato a pochi metri dai calciatori coinvolti nel parapiglia creatosi a fine partita, la frase discriminatoria per motivi razziale che il capitano dello Sporting Scandiano, Alessandro Rinaldini, ha rivolto a un avversario di origine nordafricana. L’arbitro ha inoltre ribadito il comportamento irriguardoso e ingiurioso nei propri riguardi tenuto dal dirigente Mattioli, sempre dello Scandiano, e che si è poi concretizzato in un contatto fisico ripetuto petto contro petto. In considerazione delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di audizione, la Corte ritiene privo di fondamento il reclamo della società Sporting Scandiano ragion per cui gli impugnati provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo regionale nei confronti del calciatore Alessandro Rinaldini e del dirigente Guido Mattioli vanno confermati essendo risultati il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali e di un’altrettanta corretta applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Sporting Scandiano il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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