C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 04.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAVIGNANESE Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Sampaimola / Savignanese del 03.12.2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAVIGNANESE Avverso regolarità della gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: Sampaimola / Savignanese del 03.12.2023

La società ASD Savignanese ha impugnato la decisione con la quale il Giudice sportivo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso che la stessa Savignanese aveva proposto contro la regolarità della gara sopra indicata per non aver, la ricorrente, dato seguito al preannuncio in precedenza inoltrato con il deposito delle relative motivazioni entro il termine prescritto dall’articolo 67 comma 2 del CGS. Al riguardo la Savignanese afferma invece di aver regolarmente trasmesso il proprio ricorso con i relativi motivi tramite PEC del 5 dicembre 2023 indirizzata sia al Giudice sportivo del CRER sia alla società Sampaimola. Per i motivi sopra illustrati la Savignanese chiede che in accoglimento del presente reclamo sia inflitta alla società Sampaimola la punizione sportiva della perdita della gara in esame con conseguente aggiudicazione della stessa a proprio favore. La società reclamante che nel proprio reclamo non ha espressamente chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione Esaminati gli atti ed effettuate le necessarie verifiche, la Corte valuta il reclamo della Savignanese ammissibile sotto l’aspetto della legittimità, ma infondato nel merito e dunque non meritevole di accoglimento. Da un lato risulta corrispondente a verità quanto sostenuto dalla Savignanese a riguardo del tempestivo e corretto inoltro delle motivazioni del ricorso contro la regolarità della gara, motivazioni che per un mero disguido non sono state prontamente acquisite dal Giudice sportivo del CRER, ma d’altro verso le ragioni in forza delle quali la Savignanese eccepisce l’irregolarità della gara in rassegna per via del fatto che nella fila del Sampaimola vi ha partecipato il calciatore Matteo Salcuni nonostante che, secondo la Savignanese, alla data dell’incontro detto atleta fosse tesserato con la società Sasso Marconi, sono infondate atteso che il tesseramento del calciatore Matteo Salcuni con la società Sampaimola risulta essere stato perfezionato in data 1° dicembre 2023 per cui egli aveva pieno titolo a prendere parte, con la maglia della stessa Sampaimola, alla gara del successivo 3 dicembre valida per il Campionato di Eccellenza. Poiché dagli ufficiali non emergono ulteriori elementi che possano aver inficiato il regolare svolgimento della gara in parola, essa andrà omologata con il risultato conseguito sul campo.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul terreno di gioco: Sampaimola 2 - Savignanese 1 Pone a carico della società ASD Savignanese il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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