C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica dell’allenatore Andrea ROSSI fino al 24 febbraio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 54 del 20/12/2023 Gara: Mondaino / Bagno di Romagna Calcio del 17.12.2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Avverso squalifica dell’allenatore Andrea ROSSI fino al 24 febbraio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 54 del 20/12/2023 Gara: Mondaino / Bagno di Romagna Calcio del 17.12.2023
La società ASD Bagno di Romagna Calcio ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la sopra indicata sanzione disciplinare inflitta al tecnico Andrea Rossi sostenendo che questi a fine gara avrebbe solo e unicamente allontanato un proprio calciatore dalle vicinanze dell’arbitro senza profferire offese o quant’altro nei confronti dello stesso ufficiale di gara. Per tale motivo la reclamante chiede che la condotta del proprio allenatore sia punita con una sanzione meno afflittiva. La società Bagno di Romagna Calcio che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali che nel procedimento sportivo costituiscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la Corte ritiene che il tecnico del Bagno di Romagna si sia effettivamente reso responsabile di una condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. Tale condotta integra la fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva e punita con la squalifica minima di 4 giornate di gara o a tempo di durata equipollente, ragion per cui il proposto reclamo può essere accolto e la sanzione deliberata dal Giudice sportivo, risultando eccessivamente afflittiva, dovrà essere resa maggiormente conforme alla ricordata previsione normativa.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e ridetermina la squalifica del tecnico Andrea Rossi fino al 24 gennaio 2024. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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