C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U. S. RUBIERESE S.R.L.S.D. Avverso squalifica del calciatore Luca Maestroni per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 54 del 20/12/2023 Gara: Rubierese / Ganaceto del 17.12.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U. S. RUBIERESE S.R.L.S.D. Avverso squalifica del calciatore Luca Maestroni per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 54 del 20/12/2023 Gara: Rubierese / Ganaceto del 17.12.2023

Il reclamo proposto dalla società US Rubierese non può essere esaminato da questa Corte sportiva d’appello territoriale in quanto risulta privo di sottoscrizione da parte di un legale rappresentate della società oltre che redatto non su carta intestata della stessa Rubierese, circostanze che ne determinano l’inammissibilità (Cfr. Decisione nr. 32/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport).

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe dichiarandolo inammissibile Pone a carico della società US Rubierese SRLSD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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