C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMACCHIESE 2015 Avverso squalifica del calciatore Ledio BUSHI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 38 del 13/12/2023 Gara: S. Agostino / Comacchiese del 6. 12. 2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. COMACCHIESE 2015 Avverso squalifica del calciatore Ledio BUSHI per 8 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ferrara pubblicata nel C.U. nr. 38 del 13/12/2023 Gara: S. Agostino / Comacchiese del 6. 12. 2023

La società ASD Comacchiese 2015 ha tempestivamente e ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare sopra menzionato inflitto al proprio giovane tesserato Ledio Bushi sostenendo che questi avrebbe effettivamente protestato per un fallo di gioco fischiato dall’arbitro a suo sfavore e che in tale frangente un avversario, nel tentativo di battere velocemente la punizione per riprendere immediatamente il gioco, lo avrebbe urtato e praticamente sospinto contro la persona dell’arbitro. Ritendo la squalifica sproporzionata in relazione alla prospettata dinamica dei fatti, la reclamante richiede che la squalifica del giovane calciatore Ledio Bushi sia riconsiderata tenendo conto che questi non avrebbe “assolutamente agito in maniera violenta e consapevole nei confronti del direttore di gara”. La società Comacchiese che nel proposto reclamo non ha chiesto di essere sentita non è presente all’odierna riunione. Il presente reclamo non può trovare accoglimento poiché la versione proposta dalla società Comacchiese 2015, per quanto suggestiva, è totalmente smentita dagli atti ufficiali che, si ribadisce nuovamente, nel procedimento sportivo costituiscono piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal referto arbitrale, redatto in maniera chiara e precisa, risulta infatti che al 32° minuto del secondo tempo il giovane calciatore Bushi, maglia numero 8 della Comacchiese, veniva espulso perché dopo essersi messo a discutere con un avversario lo spingeva provando a gettarlo a terra; richiamato dall’arbitro il Bushi si avvicinava a questi e lo colpiva sulla spalla con una spallata venendo dunque espulso e invitato ad abbandonare il terreno di gioco. Per quanto precede la squalifica deliberata dal Giudice sportivo di Ferrara va confermata essendo il frutto di una corretta interpretazione degli atti ufficiali e di un’altrettanta corretta applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva che per le condotte gravemente irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzano in un contatto fisico, prevede come sanzione minima la squalifica per 8 giornate di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER respinge il reclamo in epigrafe Pone a carico della società ASD Comacchiese 2015 il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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