C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 61 del 10.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore Andrea BARBI fino al 24 gennaio 2024 e avverso inibizione del dirigente Sandro MALAGUTI fino al 24 febbraio 2023 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: San Felice / Nextgen Terre di Castelli del 10.12.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. SAN FELICE A.S.D. Avverso squalifica dell’allenatore Andrea BARBI fino al 24 gennaio 2024 e avverso inibizione del dirigente Sandro MALAGUTI fino al 24 febbraio 2023 Delibere del Giudice sportivo del CRER pubblicate nel C.U. nr. 52 del 13/12/2023 Gara: San Felice / Nextgen Terre di Castelli del 10.12.2023

La società US San Felice ASD ha ritualmente impugnato entrambi i provvedimenti soprammenzionati assunti dal Giudice sportivo regionale ai danni del tecnico Andrea Barbi e del dirigente Sandro Malaguti per avere entrambi rivolto a fine partita un’espressione ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale. Per quanto riguarda il proprio allenatore la società reclamante sostiene che questi, una volta terminato l’incontro, si sarebbe avvicinato all’arbitro per chiedere delucidazioni a proposito della direzione di gara attuata nei minuti di recupero della competizione contraddistinti da alcune decisioni tecniche che ne hanno determinato l’esito e che tale richiesta sarebbe stata rivolta “senza urla” e “senza rivolgere alcuna espressione ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale”. Relativamente alla condotta del proprio dirigente Malaguti la reclamante sostiene che dopo il triplice fischio finale questi si sarebbe trattenuto sul campo per un certo lasso di tempo e avrebbe raggiunto la zona spogliatoi quando arbitro e assistenti avevano già fatto ingresso nei locali loro riservati, per cui il Malaguti, non essendo stato nelle vicinanze dell’arbitro, non poteva essere individuato come colui che ha rivolto espressioni ingiuriose nei confronti della terna. Per i motivi così come sopra riassunti, il San Felice chiede una riduzione di entrambe le impugnate decisioni disciplinari. La società reclamante che nel proprio reclamo non ha espressamente chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara il quale ha integralmente confermato il proprio referto ribadendo il contenuto gravemente irriguardoso e ingiurioso della frase che il tecnico del San Felice gli ha rivolto a fine partita per contestarne l’operato arbitrale e ha altresì precisato di essere assolutamente certo dell’identificazione del dirigente Malaguti, appartenente sempre alla compagine del San Felice, come colui che subito dopo il triplice fischio finale gli ha rivolto un’espressione altrettanto irriguardosa e offensiva. Sulla scorta delle conferme fornite dall’arbitro in sede di audizione la Corte ritiene non meritevole di accoglimento il proposto reclamo dovendo condividersi la durata dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Giudice sportivo del CRER in piena conformità alle vigenti disposizioni regolamentari disposte a tutela, oltre che dell’incolumità fisica, anche della dignità personale degli ufficiali di gara.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe e conferma le delibere del Giudice sportivo regionale Pone a carico della società US San Felice ASD il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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