C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 17.01.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.C.S. SANMICHELESE A.S.D. A R.L. Avverso squalifica dell’allenatore Nunzio AZZURRO fino al 31 gennaio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 54 del 20/12/2023 Gara: Sanmichelese / Atletic Mutina del 16.12.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.C.S. SANMICHELESE A.S.D. A R.L. Avverso squalifica dell’allenatore Nunzio AZZURRO fino al 31 gennaio 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 54 del 20/12/2023 Gara: Sanmichelese / Atletic Mutina del 16.12.2023

La società PCS Sanmichelese ASD a R.L., dopo aver richiesto e ottenuto gli atti ufficiali di gara, ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare soprammenzionato assunto dal Giudice sportivo regionale ai danni del proprio tecnico Nunzio Azzurro riconoscendo che questi ha effettivamente protestato nei confronti di alcune scelte arbitrali ritenute frutto di simulazioni da parte dei calciatori della squadra avversaria, ammettendo che in tali frangenti l’allenatore è effettivamente uscito dalla propria area tecnica, ma negando recisamente che, una volta allontanato dal terreno di gioco e raggiunta l’area degli spogliatoi, il Sig. Azzurro abbia rivolto insulti alla terna arbitrale come invece riportato nella motivazione dell’impugnata delibera. Evidenzia a tal riguardo la reclamante che negli atti ufficiali di gara, con particolare riferimento al rapporto redatto dall’assistente del direttore di gara, il proprio tecnico non viene mai individuato come uno degli autori degli insulti rivolti alla terna arbitrale da parte di persone non identificate che si trovavano nella zona spogliatoi. Per i motivi così come sopra riassunti, la Sanmichelese chiede una riduzione dell’impugnato provvedimento disciplinare. La società reclamante che nel proprio reclamo ha espressamente chiesto di essere ascoltata è presente all’odierna riunione in persona di un suo legale rappresentante, il quale si riporta alle motivazioni del proposto atto d’impugnazione ribadendo la propria convinzione che vi sia stata da parte del Giudice sportivo un’errata interpretazione del rapporto dell’assistente dell’arbitro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte reputa fondate le motivazioni dedotte dalla Sanmichelese posto che nella segnalazione riportata sul referto di gara dall’assistente nr. 1 dell’arbitro non emerge la circostanza che il tecnico Nunzio Azzurro, una volta allontanato dal campo per proteste, si sia reso personalmente e direttamente responsabile degli insulti alla terna arbitrale provenienti dall’esterno del terreno di gioco. La squalifica inflitta dal Giudice sportivo del CRER appare dunque il frutto di non corretta interpretazione delle risultanze ufficiali e deve essere riformulata in ragione delle sole violazioni regolamentari effettivamente ascrivibili al suddetto tecnico della Sanmichelese, vale a dire le ripetute proteste nei confronti delle decisioni arbitrali unitamente all’uscita dall’aerea tecnica.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica dell’allenatore Sig. Nunzio AZZURRO riportandola fino a tutto il 17 gennaio 2024 Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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