C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 69 del 07.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GUASTALLA CALCIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Ivan BUCCI fino al 31 marzo 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 65 del 24/01/2024 Gara: Viadana / Guastalla del 21.01.2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GUASTALLA CALCIO A.S.D. Avverso squalifica del calciatore Ivan BUCCI fino al 31 marzo 2024 Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 65 del 24/01/2024 Gara: Viadana / Guastalla del 21.01.2024

La società Guastalla Calcio ASD ha tempestivamente e ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare soprammenzionato assunto dal Giudice sportivo regionale ai danni del calciatore Ivan Bucci chiedendone una revisione in quanto l’applicazione dell’articolo 36 comma 1 lettera b) con una squalifica a tempo sarebbe eccessiva in proporzione ai fatti accaduti durante la gara. Secondo la reclamante, infatti, la condotta irriguardosa del proprio calciatore sarebbe avvenuta in un contesto di proteste di gruppo nei confronti di una decisione arbitrale e il contatto fisico con lo stesso ufficiale di gara sarebbe consistito nel gesto del calciatore Bucci di appoggiargli una mano sulle spalle per richiamarne l’attenzione. Per gli illustrati motivi il Guastalla Calcio richiede che la condotta del proprio calciatore sia ricondotta nella fattispecie prevista e punita dall’articolo 36 comma 1 lettera a). La società reclamante che nel proposto atto di reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale ha potuto meglio precisare il comportamento attuato dal calciatore Ivan Bucci del Guastalla il quale, a seguito della convalida di una rete realizzata dalla compagine del Viadana, ha rincorso il direttore di gara fino al centro del campo, ha inferto allo stesso una leggera spinta con le mani sulla schiena che non ha prodotto conseguenze lesive di alcun genere e ha profferito veementi protese senza però utilizzare termini offensivi. Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’arbitro in sede di audizione la Corte valuta che il comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore Ivan Bucci e concretizzatosi in un contatto fisico con l’ufficiale di gara, integri la fattispecie dell’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS nella sua nuova formulazione, ma che in tale condotta siano ravvisabili circostanze attenuanti costituite dall’assenza di ingiurie e dalla lieve entità del contatto fisico con lo stesso arbitro. Per quanto precede la Corte valuta che in accoglimento del proposto ricorso la squalifica del calciatore Ivan Bucci del Guastalla, disposta a tempo dal Giudice sportivo, debba essere ridotta e determinata a giornate così da essere resa maggiormente conforme alla disposizione regolamentare sopra menzionata.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER accoglie il reclamo in epigrafe e riduce la squalifica del calciatore Ivan BUCCI a 6 giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

 

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