C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 21.02.2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTOMBRARO 1929 Avverso squalifica del calciatore Gregorio GHEDINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 69 del 07/02/2024 Gara: Montombraro / Maranello Sportiva del 04.02.2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONTOMBRARO 1929 Avverso squalifica del calciatore Gregorio GHEDINI per 4 giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 69 del 07/02/2024 Gara: Montombraro / Maranello Sportiva del 04.02.2024
La società Montombraro 1929 ha ritualmente impugnato il provvedimento disciplinare in epigrafe indicato sostenendo che il proprio calciatore Gregorio Ghedini non avrebbe rivolto né una protesta e nemmeno un’espressione offensiva nei confronti del direttore di gara. Richiede pertanto la reclamante la riforma della delibera impugnata e la conseguente riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti. La società Montombraro 1929 che nel proposto reclamo non ha richiesto di essere ascoltata non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro della gara, il quale a conferma del proprio referto ha ribadito che l’epiteto offensivo pronunciato dal calciatore Gregorio Ghedini, maglia nr. 7 del Montombraro, era diretto allo stesso ufficiale di gara per non aver sanzionato un precedente contrasto di gioco ritenuto invece falloso dal suddetto calciatore. Preso atto delle precisazioni fornite dall’arbitro, la Corte rileva che la sola e isolata espressione volgare nella circostanza profferita dal calciatore Gregorio Ghedini, pur mantenendo una natura offensiva, nel gergo comune è divenuta un’interiezione utilizzata anche e soprattutto per esprimere irritazione e disprezzo. Nella condotta del calciatore Ghedini, per quanto debba considerarsi irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, si possono pertanto ravvisare circostanze attenuanti tali da giustificare l’applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto alla sanzione minima stabilita dall’articolo 36 comma 1 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER in accoglimento del reclamo in epigrafe riduce a 3 giornate la squalifica del calciatore Gregorio Ghedini Nulla dispone in merito al pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.
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