C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 80 del 15/05/2023 – Delibera – Gara del 16.4.2023 fra ASD Palazzi Calcio (ospitante) vs ASD Campiglia 1914 (ospitata) disputata in Livorno, San Piero in Palazzi, via N. Bixio 20, Campo A. Martellacci – risultato 3 – 1 ASD Palazzi Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 19.4.23.

Gara del 16.4.2023 fra ASD Palazzi Calcio (ospitante) vs ASD Campiglia 1914 (ospitata) disputata in Livorno, San Piero in Palazzi, via N. Bixio 20, Campo A. Martellacci – risultato 3 - 1 ASD Palazzi Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 48 del 19.4.23.

Il G.S.T. per la Toscana comminava al calciatore Nicola Calvani la squalifica per n. 4 giornate effettive in quanto, espulso per condotta violenta ai danni di un avversario, alla notifica, offendeva e minacciava il medesimo calciatore avversario. Sostiene la reclamante a fondamento della propria impugnazione l’eccessività della sanzione inflitta in considerazione del fatto che i comportamenti ed i gesti posti in essere dal tesserato, non negati neppure dalla società (eccezion fatta per la testata che, secondo la reclamante, non vi sarebbe stata), sarebbero scaturiti nel Calvani dall’aver subito un intervento irregolare e violento da parte di un avversario. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, inoltrati i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall’Arbitro una ricostruzione dell’accaduto puntuale e circostanziata. Preliminarmente, precisa il D.G. che il calciatore Calvani non subiva alcun fallo dall’avversario: il pallone era uscito infatti dalla linea laterale e la rimessa in gioco era a favore della ASD Palazzi Calcio. Riferisce poi il D.G. che, a gioco fermo, il Calvani colpiva volontariamente con una testata all’altezza del collo un avversario per poi, successivamente, spingerlo con entrambe le mani, seppur in modo lieve, sempre alle spalle, senza farlo cadere a terra. Infine, conclude sempre il D.G. che, dopo la notifica dell’espulsione, il Calvani, con lo stesso avversario distante da lui un paio di metri, non si limitava a minacciarlo ma proferiva altresì espressione blasfema, elemento non contestato dal Giudice Sportivo di prime cure: nel supplemento di rapporto vengono indicate le precise parole proferite dal Calvani ai danni dell’avversario e l’espressione blasfema impiegata. Ad ulteriore precisazione in merito ai fatti occorsi, su sollecitazione di questa Corte, il D.G. specificava altresì che la testata inferta dal Calvani colpiva l’avversario alla base del collo/zona spalle alte, il colpo non era diretto alla testa e che la spinta con le mani, sempre inferta da dietro ed alle spalle, era stata immediatamente conseguente, essendosi trattato praticamente di un’azione continua. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferita loro dall’art. 61 CGS, emergendo da detti documenti altresì l’utilizzo di espressione blasfema da parte del calciatore Calvani, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare, conformemente a come riferiti dalla società reclamante nel suo reclamo. La sanzione appare del resto proporzionata ai fatti occorsi così come emersi dal referto di gara e relativo supplemento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.

 

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