C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 09/11/2023 – Delibera – Gara del 27.9.2023 fra F.C.D. La Querce 2009 (ospitante) vs A.S.D. Prato Nord (ospitata) disputata in Prato, La Querce, campo Comunale Becheroni – risultato 2-2

Gara del 27.9.2023 fra F.C.D. La Querce 2009 (ospitante) vs A.S.D. Prato Nord (ospitata) disputata in Prato, La Querce, campo Comunale Becheroni – risultato 2-2

Reclama F.C.D. La Querce 2009 avverso le seguenti decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 22 del 5.10.2023: - ammenda di euro 750,00 comminata alla società per “reiterato contegno offensivo e minaccioso verso il DG a fine gara con scuotimento intimidatorio della reta di recinzione e calci alla stessa al fine di colpire l’arbitro. Per avere un sostenitore, in tale frangente, sputato verso il DG raggiungendolo sulla maglia ed al collo. Colpi alla porta dello spogliatoio arbitrale ad opera di tesserati non identificati. Per nuove offese e minacce ad opera di un singolo sostenitore al momento dell’abbandono dell’impianto. Passività della dirigenza locale”; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.12.2025 al Dirigente Santoni Gabriele che “al termine della gara si avvicinava velocemente al DG provando a colpirlo con violenza al volto con la bandierina, non riuscendovi unicamente per il pronto riflesso dell’Arbitro che schivava il colpo. Successivamente reiterava l’azione connotata da una volontaria aggressività nell’intento diretto a produrre una lesione personale al DG, accompagnando tale azione con reiterate e distinte condotte di minaccia e offesa. Proferiva inoltre frase blasfema. Tale sanzione deve essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi”; - squalifica fino al 5.2.2024 al calciatore Gnerucci Lapo che “al termine della gara spingeva alle spalle il DG rivolgendogli frasi intimidatorie”; - squalifica fino al 5.3.2024 al calciatore Oliverio Saverio che “al termine della gara offendeva ripetutamente il DG. Alla notifica dell’espulsione si avvicinava con velocità all’Arbitro colpendolo col petto ad una spalla e facendolo spostare di circa un metro. Nel contempo gli rivolgeva ulteriori ingiurie, bestemmie e minacce”; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 5.6.2024 al Dirigente Oriti Massimo che “al termine della gara stringeva il fianco del DG provocandogli dolore offendendolo e minacciandolo in ripetute circostanze”. Sostiene la reclamante con riferimento alla sanzione inflitta al Dirigente Santoni per la quale chiede la riduzione che la sua condotta sarebbe sussumibile nell’alveo dell’art.36, comma 2 CGS (condotta gravemente irriguardosa) piuttosto che dell’art. 35 CGS (condotta violenta), con ciò venendo meno anche il presupposto per l’applicazione della sanzione dell’ammenda alla società ex art. 35, comma 7 CGS. Il Santoni, infatti, non si sarebbe neanche avvicinato al DG, arrestandosi ad un metro dal medesimo e si sarebbe limitato a sventolare la bandierina vicino al suo volto, con un gesto di stizza, senza colpirlo e senza arrecargli alcun danno. Per quanto concerne la sanzione inflitta al calciatore Gnerucci, a fondamento della richiesta riduzione, in via preliminare, rileva la società che il DG sarebbe incorso in un errore di persona, in quanto egli, terminata la gara, si sarebbe recato direttamente negli spogliatoi per problemi fisici, senza aver avuto alcun diverbio con l’Arbitro. Aggiunge, poi, che la sanzione sarebbe, in ogni caso, sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente tenuta dal calciatore, consistita soltanto in una spinta alle spalle, priva di alcun consequenziale danno, sussumibile quindi anch’essa, come tale, nell’alveo dell’art. 36 CGS, punibile con il minimo della sanzione. In merito, poi, alla sanzione comminata al calciatore Oliverio, si precisa che, alla luce della condotta pur violenta tenuta da quest’ultimo in reazione all’espulsione subita, la sanzione dovrebbe comunque essere ridotta, essendosi il medesimo limitato ad avvicinarsi con il petto alla spalla del DG, senza alzare le mani. Infine, per ciò che concerne il Dirigente Oriti, a fondamento della richiesta riduzione, si deduce che il gesto dallo stesso posto in essere ai danni del DG, di stretta al suo fianco, avrebbe avuto quale unica finalità, non certo quella violenta, ma piuttosto di salvaguardia e messa in sicurezza della sua figura, allo scopo di allontanarlo dal gruppo di calciatori che protestavano, a lui avvicinandosi. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, inoltrati al DG i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall’Arbitro una salda conferma di quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, con precisazioni ad hoc in merito a ciascuna delle condotte sanzionate. In particolare, con riferimento alla condotta del Santoni, rileva l’Arbitro che, senza la sua prontezza di riflessi nello schivare la bandierina, egli sarebbe stato senz’altro colpito in pieno volto dalla medesima e ribadisce, quindi, l’intento violento del gesto posto in essere dal calciatore ai suoi danni. Con riferimento al giocatore Gnerucci, conferma la condotta già descritta nel referto di gara ed esclude recisamente l’errore di persona avendo egli notato chiaramente che quest’ultimo portava la maglia di colore bianco a differenza del suo fratello gemello, portiere, avente la maglia scura. Per il calciatore Oliverio, contrariamente a quanto dichiarato dalla reclamante, ribadisce il DG che la sua condotta è stata proprio quella descritta nel referto di gara e sanzionata dal Giudice Sportivo, caratterizzata non solo da un contatto fra il suo petto e la spalla del DG ma di una velocità e forza tali da causarne lo spostamento di un metro. Infine, in merito alla condotta dell’Oriti, precisa il DG che la stessa non è stata affatto mal interpretata e che la sola intenzione del Dirigente era quella di provocargli dolore, accompagnando il gesto con offese e minacce: a conferma di ciò, rileva l’Arbitro, innanzitutto, che dopo essersi liberato dalla stretta, l’Oriti si univa al gruppo di calciatori che lo avevano accerchiato, reiterando le offese e le minacce riportate nel rapporto di gara, e di poi, che, se davvero il gesto fosse stato posto in essere per la sua tutela, egli non avrebbe avuto le difficoltà riportate nel referto nel lasciare il terreno di gioco.

In sede di audizione tenutasi in data 3.11.2023 avanti a questa Corte, presente il Dirigente della società reclamante in rappresentanza di quest’ultima e il legale, questi si riportava al contenuto del reclamo, insistendo per la richiesta riduzione delle sanzioni inflitte alla luce del principio di ragionevolezza e della circostanza della totale assenza di certificazione medica comprovante l’asserita condotta violenta addebitata ai sanzionati. Con riferimento, in particolare, poi, al Santoni, il legale ribadiva la totale assenza di contatto fisico dello stesso con il DG, a conferma della sola condotta gravemente irriguardosa (e non violenta) tenuta dal primo ai danni del secondo: in merito al calciatore Gnerucci, rilevava, invece, l’inverosimiglianza della ricostruzione dei fatti così come operata dall’Arbitro. Il reclamo non può trovare accoglimento, se non con riferimento alla comminata sanzione dell’ammenda alla società reclamante, di cui diremo nel proseguo. Dovendo attribuire al referto ed al successivo supplemento l’indubbia fede privilegiata conferita loro dall’art. 61 CGS, non ha questa Corte motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare conformemente a come descritti dalla società reclamante. L’Arbitro rappresenta con dovizia di particolari le condotte a ciascuno addebitate, riportando pedissequamente le offese e minacce proferite dagli stessi: ribadisce di poi quanto già asserito nel referto di gara anche nel supplemento di rapporto, senza contraddizione alcuna. Appurati quindi i fatti, occorre verificare la congruità delle sanzioni inflitte. Per quanto riguarda il Santoni, avvicinatosi con velocità all’Arbitro, sventolandogli all’altezza del volto la bandierina, appare indubbia a questa Corte la connotazione violenta del gesto posto in essere, trattandosi di condotta potenzialmente pericolosa, idonea di per sé a colpire l’Arbitro, che infatti è riuscito a sventare il colpo solo grazie alla sua prontezza di riflessi. L’art. 12 de Il Regolamento del Giuoco del Calcio, del resto, equipara espressamente il tentativo di violenza all’atto violento, caratterizzandosi entrambi per una “vigoria sproporzionata” o “brutalità”, “a prescindere dal fatto che si concretizzino o no in un contatto”. Orbene, quindi, pur non essendoci stato alcun contatto fisico fra l’Arbitro ed il Dirigente, il tentato gesto violento posto in essere da quest’ultimo appare evidente, peraltro di vigoria sproporzionata, accompagnato da ripetute offese e minacce, diretto come è stato in modo univoco a colpire il DG, gesto altresì reiterato anche nell’allontanarsi dall’Arbitro, persistendo il Santoni nello sventolare la bandierina, sempre nel tentativo di colpirlo, nuovamente proferendo inequivocabili gravi minacce ed offese ai suoi danni. La sanzione inflitta appare pertanto congrua e non meritevole di reformatio in melius. Conseguentemente, deve trovare applicazione anche la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante ex art. 35 comma 7 CGS, seppur la medesima necessiti di essere ridotta ad euro 500,00, in considerazione della categoria di appartenenza della società. Anche con riferimento al calciatore Gnerucci deve trovare conferma la sanzione inflitta della squalifica fino al 5.2.2024, non essendovi stato, innanzitutto, alcuno scambio di persona: l’Arbitro ha puntualizzato di aver individuato correttamente il calciatore facendo riferimento al colore della maglia da lui portata (bianca), a differenza del fratello gemello, portiere, con maglia scura. La condotta del calciatore così come confermata senza contraddizione alcuna dall’Arbitro nel referto e nel supplemento, avvicinatosi al DG a distanza ravvicinata, con fare indubbiamente minaccioso, intimandogli di andare via e spingendolo sulle spalle incardina la condotta gravemente irriguardosa sanzionata dall’art. 36, comma 1 lett. B) CGS, concretizzatasi anche in un contatto fisico, come tale meritevole di mesi 4 di squalifica. In merito di poi al calciatore Oliverio Saverio, la sanzione inflitta, contrariamente a quanto asserito da parte reclamante, appare meritevole di una reformatio in peius, con prolungamento della squalifica fino al 31.5.2024, e ciò alla luce della condotta gravemente irriguardosa tenuta dal medesimo nei confronti dell’Arbitro concretizzatasi in un contatto fisico, per di più reiterato, accompagnato da gravi e ripetute minacce ed offese. Il calciatore, infatti, dopo aver proferito numerosi insulti all’indirizzo del DG, alla notifica dell’espulsione, gli si avvicinava con velocità, colpendolo dapprima con il proprio petto sulla spalla, gesto commesso con evidente forza in quanto ne causava lo spostamento di un metro, successivamente lo spingeva ancora con le mani sul petto, reiterando le gravi minacce.

Infine, per quanto concerne il Dirigente accompagnatore Oriti, anche detta sanzione necessita una reformatio in peius, con prolungamento della inibizione fino al 5.10.2024, in considerazione sia della gravità della condotta dal medesimo posta in essere ai danni dell’Arbitro, connotata da una stretta al fianco, di una forza tale da procurare conseguente dolore acuto, accompagnata da reiterate e gravi minacce ed offese, sia del ruolo ricoperto dal sanzionato che, al contrario di quanto occorso, è colui che è deputato alla tutela ed alla messa in sicurezza della figura arbitrale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo con riferimento alle sanzioni inflitte al Dirigente Santoni ed al calciatore Lapo Gnerucci, che vengono entrambe confermate, riforma in peius le sanzioni del Dirigente accompagnatore Massimo Oriti, con inibizione fino al 5.10.2024 e del calciatore Saverio Oliverio, con squalifica fino al 31.5.2024; riduce infine la sanzione dell’ammenda alla società ad euro 500,00, con restituzione della tassa di reclamo.

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