C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 09/11/2023 – Delibera – Reclamo proposto da U.S.D. Colligiana avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per quattro gare il calciatore Manganelli Pietro. Campionato Eccellenza – Gara del 22.10.2023 – Audax Rufina/Colligiana (C.U. n. 27 del26.10.2023).

Reclamo proposto da U.S.D. Colligiana avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per quattro gare il calciatore Manganelli Pietro. Campionato Eccellenza - Gara del 22.10.2023 – Audax Rufina/Colligiana (C.U. n. 27 del26.10.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato il calciatore Manganelli Pietro – tesserato della società USD Colligiana - “Per aver pronunciato dalla panchina circostanziata frase irriguardosa di lieve entità all’indirizzo della terna ed essere entrato indebitamente sul tdg”. Emergeva dagli atti di gara, che il Sig. Manganelli al 46 del secondo tempo, protestava in maniera veemente, alzandosi dalla panchina e uscendo dall’area tecnica, proferendo le parole “svegliatevi, siete inguardabili”. La circostanza veniva così specificamente segnalata dal primo assistente, che richiamava l’attenzione del DG per far espellere il calciatore. La società ricorrente, con reclamo tempestivamente proposto, contesta l’eccessiva afflittività della sanzione ritenuta sproporzionata, sottolineando la particolare tenuità del fatto, tale da renderlo addirittura non punibile. Fatto peraltro ulteriormente attenuato dal comportamento del calciatore, che senza manifestare alcuna intemeperanza, abbandonava il terreno di gioco alla notifica del provvedimento. Ulteriore motivo di impugnazione, scaturisce dalla lettura del referto gara ove, per descrivere la condotta del calciatore, è scritto “…uscendo dall’area tecnica” e non anche “…Entrato indebitamente sul terreno di gioco”, come si legge invece nel provvedimento del GST. Con supplemento puntualmente reso con atto del 31.10.2023, l’assistente conferma la propria ricostruzione dei fatti, e quindi l’atteggiamento e le parole proferite dal Sig. Manganelli che, alzatosi dalla panchina, usciva dunque dall’area tecnica. La Corte, letti attentamente gli atti, trova perfettamente corrispondente quanto verbalizzato in referto gara dal primo assistente del D.G., rispetto a quanto precisato dallo stesso nel richiesto supplemento. In entrambi gli atti si legge che il calciatore “è uscito dall’area tecnica” ma non vi è riferimento alcuno al fatto che sia “…entrato indebitamente sul terreno di gioco”. Condotta, quest’ultima, che il GST ha invece evidentemente ascritto al Sig. Manganelli nel determinare la sanzione inflittagli. La Corte ritiene che il reclamo risulti fondato con riferimento alla suddetta specifica censura.

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie lo spiegato reclamo proposto e ridetermina la sanzione inflitta in giornate tre di squalifica. Restituita la tassa.

 

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