C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 09/11/2023 – Delibera – Gara Grassina – Sansovino (1-1) del 15/10/2023. Campionato di Promozione, in C.U. n.25 del 19/10/2023 C.R.T.

Gara Grassina – Sansovino (1-1) del 15/10/2023. Campionato di Promozione, in C.U. n.25 del 19/10/2023 C.R.T.

Reclama la società Sansovino avverso la squalifica per cinque gare effettive inflitta dal G.S. al calciatore Miccio Luigi “per avere tirato una gomitata a gioco fermo ad un calciatore avversario, provocandogli fuoriuscita di sangue dal naso”. La reclamante basa il proprio assunto difensivo sostenendo che il fallo del proprio tesserato è avvenuto a seguito di una trattenuta da parte di un avversario durante una fase di gioco. Sul punto precisa che nonostante l’arbitro avesse fischiato un fallo a favore del proprio calciatore, l’avversario continuava a trattenerlo. Da quanto esposto ed evidenziato, la reclamante ritiene che il fatto sia avvenuto in continuità con un’azione di gioco e non a gioco fermo. Conclude assumendo che la sanzione è eccessivamente gravatoria, chiedendone la riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto conferma l’azione fallosa del contendente del calciatore Miccio, rilevando di avere provveduto a sanzionare il fallo di gioco e che la condotta del Miccio è stata posta in essere immediatamente dopo il fischio dell’arbitro. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. Il D.G., in entrambi gli scritti, è chiaro nell’illustrare il fatto: la condotta violenta del Miccio è avvenuta dopo il suo fischio. La Corte rileva che il fischio dell’arbitro, per sua stessa funzione, interrompe il gioco qualunque sia la causa, pertanto, nel caso di specie, si deve rilevare che il Miccio ha commesso il fallo dopo che il gioco è stato interrotto, peraltro per un calcio di punizione in suo favore, e quindi la reazione del calciatore sanzionato è avvenuta in quello che viene definito “gioco fermo”. Questo giudicante è ben consapevole che la condotta umana è ben diversa da quella di una macchina alla quale, togliendo l’impulso che la fa funzionare, si ferma, tuttavia, in termini tecnici, tutto ciò che avviene immediatamente dopo il fischio dell’arbitro deve considerarsi compiuto a gioco interrotto e quindi fermo. Da ciò si rileva che la qualificazione giuridica fornita dal G.S. è corretta. Il Collegio rileva inoltre che, indipendentemente dal momento dell’impatto fra il Miccio e l’avversario -a gioco fermo o in un momento da considerarsi continuativo di una azione di gioco- il primo ha posto in essere un comportamento da qualificarsi, ai sensi dell’art.38 del C.G.S., come condotta violenta in reazione e quindi sanzionabile. Nel caso di specie, la fuoriuscita del sangue dal naso cui il contendente del Miccio è stato sottoposto, qualifica la condotta del responsabile come di particolare gravità sia reale (perdita di sangue) che potenziale, per cui la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua rispetto al fatto contestato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incamerarsi della relativa tassa.

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