C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 31 del 09/11/2023 – Delibera – Reclamo Cortona Camucia Avverso Squalifica Del Calciatore Parri Diego Per 4 Gare. (C.U. N. 15 Del 18\10\2023)

Reclamo Cortona Camucia Avverso Squalifica Del Calciatore Parri Diego Per 4 Gare. (C.U. N. 15 Del 18\10\2023)

Propone rituale reclamo la società Cortona Camucia avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST di Arezzo con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G.”. La reclamante con tempestivo ricorso, chiede una revisione della sanzione, contestando che nell’occasione il calciatore abbia proferito frasi ingiuriose, la frase sarebbe stata di altro tono, non ingiurioso e non proferita dal calciatore in questione, seduto in panchina. Afferma inoltre che l’arbitro dando le spalle alla panchina non avrebbe potuto individuare l’autore delle frasi ritenute offensive e avrebbe espulso uno a caso, appunto il Parri. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso.

L’Arbitro nel supplemento conferma il primo rapporto, precisando come si trovasse a soli 5 metri dalla panchina del Cortona Camucia e non si trovasse di spalle e di aver individuato senza dubbi il Parri Diego come l’autore delle frasi offensive. La sanzione irrogata al calciatore è congrua e va confermata.

P.Q.M.

La C.A.S.T. respinge il reclamo e conferma la squalifica al calciatore Diego Parri, ordina acquisirsi la tassa di reclamo.

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