C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Gara Castelnuovo Garfagnana – Lampo Meridien 1919 ASQ.B (1-2) del 29/10/2023. Campionato di Promozione. In C.U. n.29 del 02/11/2023.
Gara Castelnuovo Garfagnana – Lampo Meridien 1919 ASQ.B (1-2) del 29/10/2023. Campionato di Promozione. In C.U. n.29 del 02/11/2023.
Reclama la società Castelnuovo Garfagnana avverso la squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Belluomini Edoardo “Per avere rivolto ad un A.A. frase irriguardosa, circostanziata di lieve entità”. La reclamante rileva che la frase pronunciata dal proprio tesserato è sicuramente irrispettosa ma non offensiva stante la dinamica dei fatti. L’A.A. nel supplemento di rapporto conferma quanto già dichiarato in prime cure. La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. Il fatto non viene contestato per cui occorre valutare la portata della frase profferita dal calciatore. A parere di questo Collegio il comportamento del tesserato è sicuramente degno di sanzione, tuttavia, ad un esame obbiettivo, non appare di così elevata gravità da far scattare quanto sancito ex lege – art. 36 comma 1 lett. a -, ovvero quattro giornate di squalifica per frase irriguardosa. Su questa linea di pensiero, pare essersi accordato anche il G.S. il quale ha ridotto la sanzione portandola al disotto il minimo edittale. Il Collegio, tuttavia, ritiene che anche la sanzione della squalifica per tre giornate sia eccessiva nel caso di specie, in virtù del pronunciato da parte del calciatore. Il fatto denota sicuramente una mancanza di rispetto verso la figura dell’A.A. che evidenzia un sicuro nervosismo dato dal non poter partecipare alla gara essendo lo stesso in panchina. In altri termini il Collegio ritiene che il fatto, sia pure censurabile, sia da inquadrarsi, così come avvenuto, fra quelli di lieve entità.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana cassa il provvedimento del G.S. e squalifica il calciatore Belluomini Edoardo per due giornate effettive di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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