C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Reclamo della soc. Montignoso avverso la squalifica per quattro gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Bianchi Lorenzo Con reclamo sottoscritto e tempestivamente proposto la soc. Montignoso impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore Bianchi Lorenzo la sanzione della squalifica per quattro, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 dell’08.11.2023, con la seguente motivazione: “per condotta violenta verso un avversario, uscendo dal terreno di gioco pronunciava frase blasfema”.

Reclamo della soc. Montignoso avverso la squalifica per quattro gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Bianchi Lorenzo Con reclamo sottoscritto e tempestivamente proposto la soc. Montignoso impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto al calciatore Bianchi Lorenzo la sanzione della squalifica per quattro, provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 dell’08.11.2023, con la seguente motivazione: “per condotta violenta verso un avversario, uscendo dal terreno di gioco pronunciava frase blasfema”.

La reclamante contesta la sanzione impugnata evidenziando, in primo luogo, il carattere non violento del comportamento posto in essere dal calciatore Bianchi Lorenzo, poiché “l’avversario non è caduto a seguito della spinta con il petto (del Bianchi n.d.r.), ma semplicemente perché retrocedendo è inciampato da solo”. Evidenzia ancora che “il proseguo dell’azione non ha i connotati della violenza perché quando l’avversario si è rialzato e si è avvicinato al Bianchi questi è riuscito a tenerlo lontano con il braccio non perché abbia usato violenza ma proprio perché l’avversario, sebbene nervoso, era solo particolarmente gracile” Chiede, pertanto, che la Corte riduca la sanzione impugnata, anche in ragione del fatto che non corrisponde al vero che il Bianchi abbia proferito espressione di natura blasfema. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale riunitasi in camera di consiglio, ritiene il reclamo non meritevole di accoglimento in quanto infondato in fatto ed in diritto. La dinamica dei fatti ricostruita dalla reclamante non trova supporto negli atti ufficiali, dall’esame dei quali emerge invece chiaramente, e senza alcun dubbio, una vicenda nella quale il Bianchi, protagonista dell’episodio in commento, ha spintonato a gioco fermo un avversario, facendolo cadere a terra, reiterando tale gesto (questa volta senza causare conseguenze) una volta che l’avversario, rialzatosi da terra, gli si è fatto incontro. Le risultanze contenute nei documenti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto) appaiono, infatti, chiare, precise e concordanti nel cristallizzare la condotta del calciatore Bianchi nell’ambito delle condotte violente, emergendo dall’esame specifico di dette risultanze la sussistenza degli elementi soggettivi di intenzionalità e volontarietà del gesto. Deve essere in proposito richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta” il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri. Ricostruita così la vicenda, la richiesta di riduzione avanzata dalla reclamante non può pertanto trovare accoglimento, neppure sotto il profilo della contestata espressione blasfema, circostanza quest’ultima pienamente confermata dal supplemento di rapporto arbitrale.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla soc. Montignoso; - conferma il provvedimento impugnato; - dispone il definitivo incameramento della tassa di reclamo.

 

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