C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Gara Sinalunghese = Asta 2016 (0-3) del 28/10/2023. Campionato Under 14 Provinciale. In C.U. n.17 del 02/11/2023 D.P. di Siena.

Gara Sinalunghese = Asta 2016 (0-3) del 28/10/2023. Campionato Under 14 Provinciale. In C.U. n.17 del 02/11/2023 D.P. di Siena.

Reclama la società Sinalunghese avverso i seguenti provvedimenti del G.S.: 1)Inibizione a svolgere ogni attività fino al 1/12/2023 inflitta al dirigente sig. Hamed Saber In relazione a questa sanzione la reclamante sostiene di non comprendere le motivazioni della squalifica. 2)Squalifica fino al 1/12/2023 inflitta all’allenatore sig. Cosimi Filippo. In questo caso la reclamante rileva che lo stesso è stato soltanto ammonito per cui non doveva essere squalificato. 3)Squalifica per 4 giornate di gara inflitta al calciatore Ghrairi Chawki il quale espulso, profferiva frasi ingiuriose nei confronti del D.G. La reclamante sostiene che le frasi pronunciate dal calciatore debbano essere ricondotte nell’ambito di quelle irriguardose, per cui la sanzione appare eccessiva. Per tutti i tesserati la reclamante chiede all’Organo di appello una nuova valutazione e revisione delle sanzioni. La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana, esaminati gli atti ufficiali passa in decisione. In via preliminare il Giudicante rileva che le sanzioni inflitte ai sig.ri Cosimi Filippo e Saber Hamed non sono reclamabili ai sensi dell’art.137 comma 3 lett. b del Codice di Giustizia sportiva in quanto inferiori ad un mese di squalifica e inibizione. Nel merito. Per quanto attiene al calciatore Ghrairi Chawki, esaminato anche il supplemento di rapporto dell’arbitro, si rileva che lo stesso è stato espulso per somma di ammonizioni e non per avere profferito frasi offensive o irriguardose. A ben vedere, anche nel primo scritto, l’arbitro evidenzia che il calciatore è stato ammonito per una seconda volta e non quindi espulso per le frasi profferite, da ciò risulta evidente che la sanzione non è stata correttamente inflitta in quanto sono state prese in considerazione dal G.S. frasi che l’arbitro non ha ritenuto così gravi da meritare l’espulsione: infatti, lo stesso si è limitato a comminare una seconda ammonizione che, di conseguenza, ha sortito l’espulsione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello dispone che le impugnazioni delle sanzioni inflitte ai sig.ri Cosimi Filippo e Saber Hamed sono inammissibili in quanto le citate non sono reclamabili ai sensi dell’art.137 comma 3 lett. b del Codice di Giustizia sportiva. Per quanto attiene il calciatore Ghrairi Chawki cassa la decisione del G.S. e dispone la squalifica per una giornata effettiva di gara. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

 

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