C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. Geotermica avverso la squalifica del giocatore Rossi Giacomo per 4 gare ( C.U. n. 29 del 2.11.2023).
Reclamo della società A.C.D. Geotermica avverso la squalifica del giocatore Rossi Giacomo per 4 gare ( C.U. n. 29 del 2.11.2023).
La società A.C.D. Geotermica, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del calciatore Rossi, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato, in data 22/10/2023, contro la Società Sporting Cecina 1929. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per contegno irriguardoso nei confronti di un A.A.”. La Società reclamante contesta l’entità della squalifica considerandola eccessiva. Nella dinamica riportata nell’impugnazione un giocatore della squadra avversaria, che era uscito dal terreno di gioco per ricevere le cure del suo massaggiatore, sarebbe rientrato in campo senza la necessaria autorizzazione interrompendo così un’azione della società Geotermica. Il giocatore, che si trovava in panchina, avrebbe semplicemente chiesto spiegazioni al guardalinee sul perché “non avesse richiamato l’attenzione del Direttore di gara per fermare il gioco e sanzionare il calciatore dello Sporting Cecina senza ricevere, nonché gli fosse dovuto, alcuna risposta”. Le proteste furono nuovamente avanzate perché, sfruttando l’occasione, la squadra avversaria riuscì persino a segnare ma le lamentele rimasero comunque contenute senza mai travalicare in vere e proprie offese. C.R. TOSCANA - C.U. 35 del 23/11/2023 1590 Rimarcando il corretto comportamento del giocatore il quale, alla notifica del provvedimento di espulsione, lasciò il campo tranquillamente, la società elogia i suoi trascorsi del tutto indenni da procedimenti disciplinari insistendo nella richiesta di riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. La recente modifica dell’art. 36 C.G.S. stabilisce che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara venga comminata, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima di 4 giornate. Nel caso di specie la Corte ha inteso ricostruire la dinamica dei fatti chiedendo all’Assistente Arbitrale un supplemento che tenesse conto delle censure avanzate dalla reclamante al fine di chiarire la conformità della citata fattispecie agli avvenimenti realmente accaduti. Nel documento il guardalinee non solo chiarisce che il D.G. aveva preventivamente autorizzato il rientro del giocatore avversario con un cenno della mano ma anche di essersi ritrovato accanto il calciatore Rossi il quale proferiva le seguenti parole : “Che cazzo fate, aprite gli occhi, non vedi che è rientrato il giocatore in campo senza permesso, sotto di te non lo vedi , diglielo all'arbitro”. E’ evidente che questo tipo di condotta debba essere ricondotta alla violazione della citata norma integrando tutti gli elementi essenziali della medesima. In questo frangente deve altresì rilevare che il Collegio non concorda sul fatto che l'Assistente Arbitrale “dovesse” rispondere in alcun modo alle esternazioni ed alle intemperanze del calciatore; il Sig. Rossi infatti si trovava in panchina, non era evidentemente Capitano - ruolo rivestito dal Sig. Cacciò Christian, unico soggetto legittimato a rivolgersi, in maniera civile ed educata, esclusivamente all’arbitro e non era neanche allenatore (carica attribuita a Bassanello Edoardo). Non si comprende quindi quale teorico ruolo il medesimo ricoprisse tale da imporre al guardalinee di doversi confrontare con lui. In punto di possibile attenuazione della sanzione deve osservarsi che le frasi, certamente irriguardose, non appaiono dotate di un contenuto particolarmente offensivo e sono indirizzate, non in modo diretto contro il guardalinee ma hanno il valore di un’aspra critica nei confronti di una decisione tecnica non condivisa e pertanto possono comportare una minima rivalutazione della sanzione diversamente dal fatto di aver lasciato regolarmente il campo in quanto si tratta di un semplice dovere che, se disatteso, giustificherebbe un incremento della sanzione. Per tale ragione il collegio ritiene che la valutazione complessiva del Giudice di prime cure possa essere parzialmente rivalutata.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie il reclamo, stabilisce la riduzione della squalifica del giocatore Rossi Giacomo a 3 giornate (anziché 4) e dispone la restituzione della relativa tassa
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