C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Reclamo dell’u.s. Follonica Gavorrano Srl avverso la squalifica per 4 (quattro) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Giacomo Mancinelli L’U.S. Follonica Gavorrano Srl impugna il provvedimento di squalifica per 4 (quattro) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Giacomo Mancinelli, con la seguente motivazione: “a fine gara offendeva il D.G.”, chiedendo una riforma del provvedimento impugnato, in quanto eccessivo, per le ragioni di seguito indicate.

Reclamo dell’u.s. Follonica Gavorrano Srl avverso la squalifica per 4 (quattro) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Giacomo Mancinelli L’U.S. Follonica Gavorrano Srl impugna il provvedimento di squalifica per 4 (quattro) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Giacomo Mancinelli, con la seguente motivazione: “a fine gara offendeva il D.G.”, chiedendo una riforma del provvedimento impugnato, in quanto eccessivo, per le ragioni di seguito indicate.

La reclamante non contesta il fatto storico in relazione al quale è stata irrogata la sanzione impugnata, riconoscendo che il calciatore ha effettivamente offeso il direttore di gara (con la seguente espressione: “vxxxxxxxxo txxxa dx cxxo!”). La reclamante intende tuttavia precisare, al fine di contestualizzare al meglio la dinamica dei fatti, che l’arbitro della gara è un coetaneo dei giocatori che hanno disputato la partita e loro conoscente, abitando a Follonica, viste le comuni frequentazioni sia in ambito scolastico che in ambito calcistico. Rileva dunque, pur riconoscendo la gravità del comportamento del calciatore, che detto contegno sia ricondotto ad un semplice alterco tra coetanei, conoscenti, trattandosi peraltro di episodio avvenuto a gara terminata, quando entrambi avevano ormai dimesso le rispettive divise di gara e stavano per rientrare verso le rispettive abitazioni. Ritiene, pertanto, che l’espressione offensiva rivolta all’indirizzo dell’arbitro non possa essere valutata alla stregua di un’offesa proferita da un minore ad un adulto, ma debba essere considerata come un’odiosa mancanza di rispetto e maleducazione all’interno di un contesto nel quale l’arbitro, dimesso della divisa, ha assunto agli occhi del Mancinelli la veste di coetaneo sedicenne al quale rivolgere, in virtù di un palese scatto d’ira, l’espressione offensiva contestata. Alla luce di quanto sopra, ritenendo immediatamente applicabili al caso di specie le attenuanti della resipiscenza, della giovane età e del particolare curriculm disciplinare del tesserato, chiede una riduzione della sanzione inflitta, evidenziando, in particolare, relativamente alla sussistenza delle richiamate attenuanti, quanto segue: - sulla resipiscenza del tesserato, osserva che il Mancinelli immediatamente dopo il fatto ha manifestato all’arbitro il proprio sincero pentimento per l’accaduto, chiedendo scusa per l’errore commesso a causa della forte tensione accumulata durante la gara; scuse che sono state accettate dal direttore di gara; peraltro, nelle ore immediatamente successive un altro tesserato del Follonica Gavorrano, Angelo Zaccariello, amico del direttore di gara, avrebbe raggiunto telefonicamente lo stesso arbitro tramite il servizio di messaggistica whatsapp chiedendo scusa per l’accaduto sia a nome proprio che a nome del compagno di squadra Giacomo Mancinelli. - Sulla giovane età, osserva ancora che tale aspetto deve essere preso in considerazione dalla Corte al fine di giustificare la riduzione della sanzione, poiché, come sancito dal TNAS del CONI (lodo 12 giugno 2009 Asi Isola Farnese – FIGC) “la sanzione specialmente in campo sportivo non può essere punitiva, piuttosto rieducativa: deve cioè servire come ammonimento affinché l’atleta assuma consapevolezza dell’atteggiamento antisportivo commesso e si redima”, principio ed attenuante più volti riconosciuti in seno agli Organi di Giustizia della FIGC. - Sul curriculum disciplinare del Mancinelli, evidenzia inoltre che lo stesso calciatore oggi sanzionato non ha mai riportato provvedimenti per comportamenti offensivi o violenti nei confronti di arbitro e/o avversari, esibendo così un brillante curriculum disciplinare e un comportamento sempre rispettoso delle regole sportive e civili, Riporta infine, a supporto della richiesta di riduzione della sanzione ed in ragione delle indicate circostanze attenuanti, una serie di pronunce di diversi Organi di Giustizia Sportiva, chiedendo altresì di essere ascoltata personalmente dalla Corte, e che l’arbitro fornisca, mediante un supplemento di rapporto, i chiarimenti necessari in ordine allo svolgersi dei fatti per cui è causa, indicando, in particolare quali siano i rapporti intercorsi tra lo stesso direttore di gara e i calciatori della soc. Follonica Gavorrano; se è vero che il Mancinelli, immediatamente dopo l’accaduto, gli ha porto le proprie scuse, e se è vero che il tesserato Angelo Zaccariello, suo conoscente, gli ha inviato il messaggio whatsapp di scuse. Alla riunione del 03.11.2023 è intervenuta la società, per il tramite di un delegato, la quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, ha ribadito i concetti espressi con il reclamo insistendo per l’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione. Terminata la riunione la Corte si è riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo. La decisione. Ritenuto che la reclamante non contesta la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, il Collegio è chiamato solo ad accertare e verificare se la sanzione comminata dal giudice di prime cure sia da ritenersi congrua in relazione risultanze contenute negli atti ufficiali. Rilevato che le espressioni utilizzate dal calciatore rappresentano una condotta offensiva nei confronti di Ufficiali di gara e, come tale, fattispecie rientrante nella disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.. Rilevato inoltre che tale condotta si è sviluppata e conclusa a gara terminata, quando sia il giocatore che l’arbitro avevano ormai dimesso le rispettive divise di gara e stavano per rientrare verso le rispettive abitazioni, dunque in un contesto non agonistico nel quale il sentimento di rabbia (indicato dalla reclamante come causa della proferita espressione offensiva) non dovrebbe teoricamente trovare sfogo, e ciò perché l’offesa indirizzata al direttore di gara non risulta, come nella specie, conseguenza immediata di una decisione di gioco, ma, anzi, appare frutto di un atteggiamento rancoroso del tesserato mai scemato nel tempo, neppure a gara terminata, finalizzato ad offendere personalmente il direttore di gara. Passando alla valutazione delle circostanze attenuanti indicate dalla reclamante, il Collegio osserva: a) l’insussistenza della giovane età del calciatore al momento del fatto, trattandosi di comportamento posto in essere da un tesserato nato nel 2007, persona dalla quale è legittimo aspettarsi un atteggiamento rispettoso dell’autorità arbitrale. Irrilevante appare inoltre la questione inerente al fatto che l’autore della condotta offensiva e il soggetto destinatario dell’offesa fossero soggetti di pari età, oppure dei semplici conoscenti, poiché il bene giuridico tutelato dall’art. 36 CGS, che nel caso di specie appare incontrovertibilmente leso, è l’onorabilità degli ufficiali di gara. In tale ottica appare altresì irrilevante, e comunque inconsistente, l’inquadramento della tematica nell’ambito di alterco tra ragazzi, anziché tra ragazzi e adulti. Vi è comunque da considerare che, ad avviso di questa Corte, come più volte in passato la stessa ha avuto modo di pronunciare, la giovane età del calciatore non costituisce circostanza attenuante della responsabilità del soggetto agente, potendo invero, in alcuni casi, assumere anche connotazione aggravante. b) L’insussistenza e l’irrilevanza del curriculum disciplinare del tesserato, poiché la presenza di un curriculum sportivo di assoluto pregio del soggetto agente (comunque nel caso di specie non provato dalla reclamante) non elide gli effetti della condotta antigiuridica posta in essere, né può atteggiarsi a circostanza attenuante generica, peraltro non codificata, essendo precluso alla Corte la possibilità di verificare, d’ufficio, l’eventuale presenza di precedenti sanzionatori a carico dei soggetti tesserati, mancando per i tesserati facenti parte il mondo dilettantistico una banca dati contenente i provvedimenti disciplinari comminati direttamente accessibile per la consultazione da parte degli Organi di Giustizia Sportiva. c) Sulla resipiscenza del tesserato è opportuno rilevare che, dall’esame delle risultanze contenute nel rapporto di gara e nel successivo supplemento di rapporto arbitrale, in atti non vi è conferma del fatto che il Mancinelli, immediatamente dopo l’accaduto, si sia scusato con il direttore di gara. L’arbitro, infatti, dopo aver confermato quanto scritto nel rapporto di gara, ha altresì evidenziato, confermando di aver effettivamente ricevuto un messaggio whatsapp dal calciatore Angelo Zaccariello, con il quale questi si scusava, anche per conto del Mancinelli, per l’atteggiamento tenuto da quest’ultimo. Da quanto sopra non emerge, dunque, una diretta, concreta e sincera resipiscenza del tesserato per quanto avvenuto, posto che le uniche scuse che sono state rivolte al direttore di gara sono quelle manifestate dallo Zaccariello, peraltro un giorno dopo l’accaduto, conoscendo quest’ultimo personalmente il direttore di gara (come riconosciuto da quest’ultimo) e palesemente turbato dalla vicenda. Il reclamo non merita pertanto accoglimento, avendo il Giudice di prime cure correttamente calibrato la sanzione da applicarsi al calciatore Giacomo Mancinelli nella misura base di cui all’art. 36, comma, 1, lett. a), C.G.S, in assenza di circostanze attenuanti concretamente applicabili alla fattispecie in esame.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dall’U.S. Follonica Gavorrano Srl; - conferma la squalifica inflitta al calciatore Giacomo Mancinelli; - tassa di reclamo versata definitivamente acquisita.

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