C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 23/11/2023 – Delibera – Reclamo proposto dal Signor Simone Cagnoni calciatore dek A.S.D. Montagna Seravezzina avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. delegazione di Massa lo ha squalificato fino al 18..4.2024. Coppa Provinciale terza categoria – Gara del 17.10.2023 –Montagna Seravezzina/Salavetitia Serravezza (C.U. n. 17 del 18.10.2023).

Reclamo proposto dal Signor Simone Cagnoni calciatore dek A.S.D. Montagna Seravezzina avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. delegazione di Massa lo ha squalificato fino al 18..4.2024. Coppa Provinciale terza categoria - Gara del 17.10.2023 –Montagna Seravezzina/Salavetitia Serravezza (C.U. n. 17 del 18.10.2023).

Il G.S.T. Territoriale della Toscana ha squalificato il calciatore Simone Cagnoni fino al 18.4.2024 “Per aver tenuto condotta offensiva nei confronti del D.G. al termine della gara accompagnando la stessa da uno strattonamento al colletto della divisa di quest’ultimo ”. Riportava il D.G. in referto gara, che il Sig. Cagnoni a fine gara “….mi è venuto incontro prendendomi per il colletto della divisa, dicendo ‘ma che cazzo fai’, gli altri giocatori del Montagna e i dirigenti hanno subito portato via il giocatore in questione che minuti dopo si è venuto a scusare per l’evento”. In proprio, con reclamo tempestivamente proposto, il Signor Cagnoni contesta ed avversa la sanzione in fatto e in diritto. Dapprima, preliminarmente sottolineando di non ver tenuto alcuna condotta violenta nei confronti del D.G., asserisce di aver afferrato il polso dell’arbitro nel tentativo di impedirgli di elevare una sanzione, e non il colletto della sua divisa; pronunciando peraltro le parole “ Arbitro, smettila di buttar fuori la gente per nulla”. Muovendo da quanto asserito, assume poi trattarsi, la propria, di condotta irriguardosa riconducibile a quanto disposto dall’articolo 36 CGS, e ritiene l’espressione usata priva di contenuto offensivo o ingiurioso. Per tali motivi, conclude chiedendo la riforma della decisione del GS e quindi la riduzione della squalifica intervenuta. Evidenzia, nel corpo del reclamo, di aver comunque mantenuto una condotta certamente collaborativa, avendo in particolare permesso al DG di effettuare propria identificazione recandosi negli spogliatoi dopo l’evento, e portando le proprie scuse per l’accaduto. Il supplemento reso dal D.G. su richiesta della Corte, conferma esattamente gli eventi già dettagliatamente descritti in referto. Il reclamo è peraltro privo di elementi probatori idonei a vincere la fede privilegiata del referto stesso. Dagli atti si ricava però obiettivamente il comportamento del calciatore che non solo ha inteso sinceramente scusarsi con il D.G. dopo gli eventi, ma si è recato presso lo spogliatoio anche al fine di essere identificato correttamente e quindi con lo scopo di rendersi destinatario della sanzione poi comminata. Di ciò la Corte deve tenere conto, accogliendo il reclamo e rideterminando la sanzione.

P.Q.M.

la C.S.A.T. accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione riducendo la squalifica fino al 18.3.2024, con restituzione della tassa.

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