C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 26/10/2023 – Delibera – RECLAMO DELLA SOC. ATLETICO FUCECCHIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITOGARA ATLETICO FUCECCHIO/SECURJOB DEL 9.10.2023 (3-4).
RECLAMO DELLA SOC. ATLETICO FUCECCHIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITOGARA ATLETICO FUCECCHIO/SECURJOB DEL 9.10.2023 (3-4).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 23 del 12.10.2023; -il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo del 10 ottobre 2023 proposto dalla Società Atletico Fucecchio con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Essaghir Abdennaji tesserato per la A.S.D. Securjob - rilevato che il calciatore summenzionato, all'epoca sempre tesserato per detta società, ha preso parte, in data 30 gennaio 2023, alla gara Atletico Fucecchio- Securjob della Coppa Toscana di Calcio a 5, organizzata dal Comitato Regionale Toscana ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per "recidiva in ammonizione II infrazione", di cui al Com. Uff. n.55 del 2 febbraio 2023 emesso dal Comitato Regionale Toscana - rilevato che in via preliminare la reclamante produce documentazione attestante il tentativo di notifica a mezzo PEC, con esito negativo, del preannuncio e del reclamo stesso alla A.S.D. Securjob. Tale esito negativo non risulta addebitabile a responsabilità della reclamante, la quale ha correttamente individuato l'indirizzo PEC sabafasolino@pec.it dal portale della LND dove le società avevano l'onere di indicare l'indirizzo PEC in cui ricevere le comunicazioni. Da un riscontro testuale dell'indirizzo riportato nell'avviso di mancata consegna del preannuncio e del reclamo, che sarebbero avvenuti il 10.10.2023 alle ore 10:48 e alle 16:12, quindi entro i termini perentori previsti dal Regolamento di Coppa, questo GST ha potuto rilevare la corretta ed esatta indicazione dell'indirizzo sabafasolino@pec.it quale destinatario dei messaggi inviati dalla casella PEC atleticofucecchio@pectoscana.it della reclamante. La mancata consegna del messaggio è imputabile ad un errore 5.1.1 - Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido. Tutto ciò premesso, non può imputarsi all'Atletico Fucecchio il difetto di notifica del preannuncio e del reclamo nei termini di rito, avendo rispettato i dettami di cui all'art. 53 del CGS e, viceversa, l'inesistenza di un indirizzo valido è imputabile alla società opposta A.S.D. Securjob che aveva l'onere di curarne l'attivazione e la manutenzione nel tempo ovvero di comunicare eventuali variazioni attraverso il portale della LND. Passando al merito del reclamo, la doglianza ha pregio e pertanto può essere accolto. Infatti la summenzionata squalifica non è stata scontata e che, pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva il calciatore Essaghir Abdennaji non aveva titolo a partecipare alla garain oggetto
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. Securjob la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) con l'esclusione dal proseguo della manifestazione; 3) di comminare al Signor Ansaldi Andrea, nell'occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell'inibizione sino al 5.11.2023 ed al calciatore Essaghir Abdennaji la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata di gara di coppa; 4) di non addebitare la tassa di reclamo.