C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 13/07/2023 – Delibera – Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del Calciatore Gurabardhi Aleja per l’accertata violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. e 40, c. 6, delle N.O.I.F., compiuta nell’aver rilasciato in sede di tesseramento espressa dichiarazione, rivelatasi mendace, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione. In applicazione del disposto dell’art. 6, c. 2, del medesimo Codice viene inoltre deferita la Società A.S.D. Progetto Giovanile Fratres.

Deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del Calciatore Gurabardhi Aleja per l’accertata violazione degli artt. 4, c. 1, e 32, c. 2, del C.G.S. e 40, c. 6, delle N.O.I.F., compiuta nell’aver rilasciato in sede di tesseramento espressa dichiarazione, rivelatasi mendace, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione. In applicazione del disposto dell’art. 6, c. 2, del medesimo Codice viene inoltre deferita la Società A.S.D. Progetto Giovanile Fratres.

In data 5 gennaio 2023 il competente Ufficio della F.I.G.C. accoglieva la richiesta di tesseramento del calciatore Gurabrdahi Aleia, di nazionalità albanese, recante l’attestazione di non essere stato mai tesserato per alcuna Federazione. In sede di controllo della richiesta il medesimo Ufficio apprendeva, a seguito di comunicazione della Federazione Calcistica Albanese, che il Gurabrdahi è stato tesserato per la Società A.F. Alav 2018 B u. 13, appartenente a quella Federazione, per il periodo 24.10.2019 / 15.09.2020 per cui procedeva, in data 9.01.2023, alla revoca del tesseramento informando della vicenda la Procura Federale. In sede inquirente quell’Ufficio, acquisita la necessaria documentazione, ha accertato la sussistenza della violazione degli art. 4, c.1, e 32, c. 2, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 40, c. 6, delle N.O.I.F. per cui ha trasmesso gli atti per i provvedimenti di competenza a questo Tribunale che ha disposto che la discussione avvenga nella data odierna. Datane formale comunicazione alle parti il Collegio accerta la presenza di: - Gurabardhi Aleia, Calciatore, che in quanto minore è rappresentato ed assistito dall’esercente la potestà genitoriale, Signor Gurabardhi Saimir; - la Società A.S.D. Progetto Giovanile Fratres, attraverso il Presidente Signor Daniele Santucci; - Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Avvocato Loredana Fardello. In apertura di dibattimento il Calciatore Gurabrdahi, ha comunicato, attraverso il proprio rappresentante, unitamente al Presidente della Società Progetto Giovanile Fratres di aver raggiunto con il rappresentante della Procura Federale l’accordo previsto dall’art. 127 del C.G.S. che, contenuto nei verbali singolarmente sottoscritti dagli stessi e dalla rappresentante della Procura Federale, viene depositato. Questi i termini dell’accordo, infliggersi per il rito: - al Calciatore Gurabrdahi Aleia, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara determinata sulla sanzione base di 4 (quattro) giornate; - alla Società A.S.D. Progetto Giovanile Fratres, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 350,00 (trecentocinquanta) su una sanzione base di € 500,00 (cinquecento).

Il T.F.T.

 riunito in Camera di consiglio, ritenuta corretta la descrizione dei fatti e congrue le sanzioni concordate dispone l’accoglimento della proposta definizione dichiarando l’estinzione del procedimento nei confronti di detto Calciatore. Dichiara chiuso il procedimento.

 

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