C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 2 del 13/07/2023 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti del Signor Andrea Vieri tesserato, quale Presidente, per la Società A.C.D. Colonnata 1965, al quale viene contestata la violazione dell’art.4, c. 1, del C.G.S..

Deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti del Signor Andrea Vieri tesserato, quale Presidente, per la Società A.C.D. Colonnata 1965, al quale viene contestata la violazione dell’art.4, c. 1, del C.G.S..

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana (C.S.A.T.), nell’esaminare il reclamo prodotto dalla Società A.C.D. Colonnata 1965, sottoscritto dal Presidente Andrea Vieri avverso la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato i Calciatori De Santis e Degli Innocenti, ha rilevato che “….le espressioni contenute nel reclamo - che appaiono lesive della dignità del D.G. e del G.S.T. per l’evidente richiamo alla decisione, determinano il Giudicante a ritenere necessario un preciso accertamento in ordine allo svolgersi dei fatti compreso l’eventuale coinvolgimento di altri tesserati.” Ha pertanto trasmesso l’intero fascicolo, per quanto di competenza, alla Procura Federale la quale, previa l’attuazione di un’ampia istruttoria necessaria alla completa ricostruzione dei fatti che hanno determinato la decisione del G.S.T. impugnata dal Vieri, ha proposto il presente deferimento. Effettuate le comunicazioni di rito, questo Tribunale ha indicato in quella odierna la data di esame dell’atto di incolpazione, constatando l’assenza dei deferiti che hanno comunicato, con nota fatta pervenire in data 4 luglio 202, di non poter essere presenti, a causa di asseriti, generici, motivi di lavoro se non in una fascia giornaliera nell’intervallo di orario compresa tra le ore 13,30 e 14,30. La proposta, assolutamente incompatibile con le singole esigenze dei componenti questo Tribunale, ha condotto all’esame della questione in assenza dei deferiti. Di tale impossibilità il Collegio ha dato notizia agli interessati ai quali ritiene opportuno ricordare che essi avrebbero ben potuto farsi rappresentare da altri tesserati secondo quanto previsto dal C.G.S.. E’ presente in qualità di rappresentante della Procura Federale l’Avvocato Loredana Fardello, nella sua qualità di Sostituto. Aperto il dibattimento il Sostituto Procuratore chiede la conferma del deferimento proposto facendo rilevare che le frasi usate dal Vieri nella stesura del reclamo, documentalmente provate, rivestono indubbio carattere di lesività nei confronti sia dell’Arbitro della gara che del G.S.T. avendo usato frasi come “false”, “inesistenti”, “lesive” ed “irrispettose” riferite alle decisioni che il G.S.T. ha assunto sulla base del rapporto di gara. Afferma ancora che se è legittimamente concesso ad un tesserato esprimere un giudizio critico sull’operato di altro tesserato, questa critica non può travalicare l’esercizio di difesa. Chiede conclusivamente che il Tribunale, accolto l’atto di deferimento, infligga: - al Presidente Vieri, nella sua qualità di sottoscrittore del reclamo, la sanzione dell’inibizione per la durata di mesi 3 (tre), - alla Società A.C.D. Colonnata l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). In sede di decisione, assunta in Camera di consiglio, il Collegio osserva che il deferimento è stato proposto dalla Procura Federale dopo che il Collaboratore di quell’Ufficio, in sede inquirente, ha ricostruito minuziosamente lo svolgersi dei fatti attraverso le deposizioni di tutti i protagonisti della vicenda, compreso il Presidente deferito, giungendo alla conclusione che i fatti accaduti dopo la gara sono esattamente quelli indicati dal D.G. nel proprio rapporto, confermati dall’analisi che dell’evento ha effettuato la C.S.A.T., previa propria istruzione, in sede di esame del reclamo. Ma quand’anche la descrizione di quanto accaduto resa dal rapporto, fatta propria ex lege dal G.S.T., non fosse quella risultante dagli atti di gara, non è consentito ad alcuno di esprimere, al di là di una difesa in punto di fatto formulata nell’ambito delle norme che regolano l’attività istituzionale, critiche che, travalicando ogni legittimo diritto di difesa, siano costituite da frasi offensive dirette a ledere l’onorabilità di altro tesserato. La responsabilità assunta dal Presidente Vieri è ulteriormente aggravata dall’avere egli usato le frasi lesive dell’onorabilità di Organi federali (Arbitro, G. S. T. e di qualunque soggetto “sedente” dietro una scrivania) sottoscrivendo il reclamo sulla base di affermazioni resegli dai calciatori non essendo egli, per sua stessa ripetuta ammissione, presente ai fatti.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ed infligge al Presidente della Società A.C.F. Colonnata 1965 la sanzione dell’inibizione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Infligge altresì alla Società A.C.D. Colonnata la sanzione pecuniaria dell’ammenda nell’ammontare di € 500,00 (cinquecento). Dichiara chiuso il procedimento.

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