C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 3 del 20/07/2023 – Delibera – Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: – Timonieri Francesco e Minervini Gabriele ai quali viene contestata la violazione degli artt. 4, c. 1, e 38, c. 1, del C.G.S; – Mannucci Lorenzo per la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; – Società A.S.D. Cobra Kai, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, c. 2, dello stesso Codice.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Timonieri Francesco e Minervini Gabriele ai quali viene contestata la violazione degli artt. 4, c. 1, e 38, c. 1, del C.G.S; - Mannucci Lorenzo per la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; - Società A.S.D. Cobra Kai, in applicazione di quanto disposto dall’art. 6, c. 2, dello stesso Codice.

La segnalazione effettuata, in data 07/02/2023, dal legale rappresentante della Società A.S.D.C.G. Aurora Montaione in ordine all’aggressione subita dal proprio Calciatore, Mitra Maurizio, al termine della gara del Campionato di II Ctg. Toscana, Montaione / Cobra Kai disputata in data 05.02.2023, al C.R. Toscana e da questi trasmesso per competenza, ha determinato la Procura Federale a disporre il presente deferimento. Questi i fatti occorsi: al termine della gara del Campionato di II Ctg. Toscana: Montaione / Cobra Kai, disputata in data 05.02.2023, il Calciatore Mitra Maurizio, tesserato per la Società Montaione, veniva aggredito – nell’apprestarsi a risalire, dopo la gara, sulla propria autovettura – dai Calciatori Timonieri, Minervini e Mannucci riportando lesioni che il P.S. Ospedaliero diagnosticava essere guaribili in 30 giorni. I Calciatori suddetti venivano indicati dal calciatore aggredito e da due suoi compagni di squadra, nell’immediatezza dei fatti, come appartenenti tutti alla Società Cobra Kai. La Procura Federale, a seguito di specifica istruttoria, ha ritenuto provati i fatti denunziati e, quindi, ha trasmesso tutti gli atti relativi a questo Tribunale il quale, accertata l’avvenuta comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini, ha disposto che la trattazione avvenisse nella data odierna. Sono presenti: - i Calciatori Timonieri Francesco, Minervini Gabriele e Mannucci Lorenzo, - la Società A.S.D. Cobra Kai, rappresentata dal Presidente, tutti assistiti da un medesimo legale da essi nominato; - per la Procura Federale, il Sostituto Avvocato Debora Bandoni. In apertura di dibattimento il difensore dei deferiti, ha comunicato di aver raggiunto con il rappresentante della Procura Federale l’accordo previsto dall’art. 127 del C.G.S. che, contenuto nei verbali singolarmente sottoscritti dagli stessi e dalla rappresentante della Procura Federale, viene depositato. Questi i termini dell’accordo, infliggersi per il rito: - al Calciatore Timonieri Francesco, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara determinata sulla sanzione base di 15 (quindici) giornate; - al Calciatore Minervini Gabriele, la squalifica per 7 (sette) giornate su sanzione base di 10 (dieci); - al Calciatore Mannucci Lorenzo, la squalifica per 4 (quattro) giornate su base 6 (sei); - alla Società A.S.D. Cobra Kai, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 600,00 (seicento) su base 800,00. Detto difensore chiede inoltre di poter depositare una breve nota, corredata da documentazione fotografica, relativamente alle iniziative della Società in ambito socio-sportivo, ed all’avvenuta sospensione del Calciatore Timonieri, impegnato anch’egli in ambito socio-umanitario.

Il T.F.T.

 riunito in Camera di consiglio, ritenuta corretta la descrizione dei fatti e congrue le sanzioni concordate, accoglie la proposta definizione e per gli effetti dispone che vengano applicate ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Calciatore Timonieri Francesco, la squalifica per 10 (dieci) giornate di gara determinata sulla sanzione base di 15 (quindici) giornate; - al Calciatore Minervini Gabriele, la squalifica per 7 (sette) giornate su sanzione base di 10 (dieci); - al Calciatore Mannucci Lorenzo, la squalifica per 4 (quattro) giornate su base 6 (sei); - alla Società A.S.D. Cobra Kai, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 600,00 (seicento) su base 800,00. In risposta a specifico quesito posto dal difensore precisa che le sanzioni inflitte ai Calciatori tesserati andranno scontate nel campionato di competenza che verrà disputato nel corso della Stagione 2023 / 2024. Prende altresì atto della nota depositata e dispone la chiusura del procedimento.

 

 

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