F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0152/CSA pubblicata del 26 Febbraio 2024 – A.S.D. Chisola Calcio

Decisione/0152/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0202/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0202/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio in data 05.02.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.01.2024, l’Avv. Andrea Galli e sentito l'Arbitro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Chisola Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore tesserato, Sig. Mattia La Marca, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone A, Chieri Sq.B / Chisola Calcio del 27.01.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”.

La società reclamante non ha contestato la sanzione disciplinare, evidenziando, anzi, come il calciatore abbia, fin da subito, compreso di aver avuto una condotta sbagliata, evitando di muovere qualsiasi protesta al momento dell’espulsione, scusandosi con il Direttore di gara, abbandonando il terreno di gioco in silenzio e con l'atteggiamento remissivo tipico di chi ha compreso il disvalore del suo gesto, nonché recandosi, al termine della gara, dall’Arbitro per scusarsi di nuovo. La società Chisola, inoltre, ha prodotto una lettera di scuse indirizzata alcuni giorni dopo la gara al Presidente della appartenente Sezione AIA F.I.G.C., alla quale è stata fornita risposta di apprezzamento.

La società reclamante, pertanto, ha richiesto disporsi, in via principale, l’annullamento della squalifica e, in via subordinata, la sua riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 febbraio 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato La Marca.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il Sig. La Marca veniva allontanato “A gioco in svolgimento usa un linguaggio offensivo nei miei confronti, urlando la seguente parola: Vaffanculo.”

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando di aver ricevuto le scuse da parte del calciatore, anche nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo.

Questa Corte ritiene di dover valorizzare l’atteggiamento remissivo posto in essere dal calciatore nell’immediatezza della condotta, indubbiamente censurabile, da lui posta in essere, la cui gravità risulta oggettivamente attenuata dal peculiare e subitaneo comportamento proattivo volto a rappresentare al Direttore di gara il suo rammarico per l’insulto rivoltogli. Il tesserato della società Chisola, in particolare, ha ammesso incondizionatamente la propria responsabilità, per una espressione comunque isolata, seguita dalle proprie tempestive scuse, riproposte nell’intervallo all’Arbitro, facendo seguito con una missiva inviata anche alla Sezione AIA nei giorni successivi, molto apprezzata dal Responsabile locale.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Chisola Calcio deve essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mattia La Marca ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica irrogata a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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