F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0153/CSA pubblicata del 27 Febbraio 2024 – F.C. Matera S.S.D. a R.L.

Decisione/0153/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0203/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0203/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C. Matera S.S.D. a R.L. in data 07.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.02.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito l'Avv. Andrea Scalco per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Matera S.S.D. a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Mokulu Tembe Benjamin, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Pol. Santa Maria Cilento / Matera Grumentum del 28.01.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Mokulu Tembe Benjamin per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta mantenuta dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendo la riduzione, in via principale, al presofferto e, in via subordinata, a due giornate di squalifica.

In particolare, la società Matera ha sostenuto che in occasione di una punizione assegnata alla squadra di casa, il sig. Tembe Benjamin Mokulu si trovava in qualità di difendente a fronteggiare un avversario e, dopo il fischio del direttore di gara, contrastava l’avversario cercando di impedirgli di raggiungere la palla. Di conseguenza, l’azione di attingere con una manata al volto l’avversario non era caratterizzata da alcuna volontà di ledere, bensì era volta unicamente a divincolarsi dalla stretta del contendente, il quale non ha necessitato di alcun intervento medico.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 febbraio 2024 è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Andrea Scalco, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Tembe Benjamin Mokulu.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore sanzionato “A gioco fermo, colpiva con una manata al volto un avversario.”

Questa Corte ritiene che i fatti refertati consentono di ritenere che nel caso di specie il tesserato sanzionato non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38

CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che depone per l’assenza di violenza il fatto che il colpo sia stato inferto con una manata, e non con pugno chiuso, nel contesto di una evidente azione di marcatura, e quindi con tutta probabilità nel tentativo di divincolarsi da un avversario, il quale non ha subito conseguenze fisiche e ha potuto riprendere a giocare immediatamente.

Una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che il colpo è stato inferto al volto dell’avversario.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società F.C. Matera S.S.D. a R.L. deve essere parzialmente accolto e la sanzione ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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