F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0156/TFN – SD del 23 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 17555/226pf23- 24/GC/PM/mg del 22 gennaio 2024 nei confronti del sig. Salvatore Alfonso e della società Taranto FC 1927 Srl – Reg. Prot. 139/TFN-SD
Decisione/0156/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0139/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Gaia Golia – Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Valentina Ramella - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17555/226pf23-24/GC/PM/mg del 22 gennaio 2024 nei confronti del sig. Salvatore Alfonso e della società Taranto FC 1927 Srl, il seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 17555/226pf23-24/GC/PM/mg del 17 gennaio 2024, Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto hanno deferito innanzi al competente Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. SALVATORE ALFONSO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., e la società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. per rispondere:
1.- il sig. SALVATORE ALFONSO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.:
a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 91 delle NOIF, per avere lo stesso, in mancata osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità del tipo di rapporto instaurato con il tesseramento, imposto al calciatore Saveriano Infantino di non partecipare nella stagione sportiva 2023 – 2024 alla preparazione precampionato con la prima squadra e successivamente, fino alla data di risoluzione del contratto in essere avvenuta in data 15.9.2023, agli allenamenti tattici con la stessa squadra; tanto senza che ricorressero motivazioni disciplinari, con la sola reale giustificazione che il calciatore non rientrava nel progetto tecnico della società;
b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 22.8.2023, consentito o comunque non impedito, omettendo la dovuta vigilanza, che unsedicente sostenitore della società Taranto F.C. 1927 s.r.l., dopo la sedutadi allenamento, si introducesse all’interno dello spogliatoio dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto dove si trovava, tra gli altri, il calciatore Saveriano Infantino e, con atteggiamento intimidatorio, intimasse allo stesso di risolvere il contratto in essere con la società Taranto F.C. 1927 s.r.l. e di lasciare la città;
2.- la società TARANTO F.C. 1927 S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Salvatore Alfonso, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione".
La fase istruttoria
Il deferimento trae origine dall'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 226pf23-24 avente ad oggetto "Presunta condotta anti regolamentare della società FC Taranto 1927 per aver escluso dall'attività sportiva, ponendolo fuori rosa, il calciatore Saveriano Infantino in assenza di motivazioni" e a seguito della stessa risultano acquisiti: (i) la segnalazione del signor Infantino datata 11.9.2023 con allegata la diffida inviata via pec in data 1.8.2023 alla società Taranto F.C. 1927 s.r.l.; (ii) la registrazione audio avvenuta il 22.8.2023 negli spogliatoti alla presenza di altro calciatore (Michele Guida) e di un soggetto rimasto non identificato; (iii) l'estratto dei tesseramenti dei calciatori Infantino e Michele Guida; (iv) i fogli di censimento del sodalizio sportivo nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024; (v) il contratto stipulato tra le parti in data 4.8.2022; (vi) il contratto integrativo stipulato tra il signor Infantino e la società Matera F.C. S.S.D. del 3.10.2023; (vii) i verbali di audizione dei signori Infantino, Guida, Francesco Scarano e Salvatore Alfonso; (viii) il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato tra le parti il giorno 15.9.2023.
La fase pre dibattimentale
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, datata 12.12.2023, chiesta e ottenuta l'estrazione di copia degli atti, l'avv. Fabio Fistetto, per conto del signor Salvatore Alfonso, che anche in proprio e quale legale rappresentante di Taranto Football Club 1927 s.r.l., ha fatto pervenire, con pec del 22.12.2023 alla Procura Federale, apposita memoria difensiva con la quale ha chiesto l'archiviazione del procedimento per insussistenza di qualsivoglia responsabilità, con il contestuale deferimento dei signori Infantino e Guida, il primo per aver taciuto la presentazione dell'esposto ed entrambi per essersi inventato l'episodio del 22.8.2023. La Procura Federale ha invece deferito gli incolpati, non ritenendo emergere dalla suddetta difesa elementi e/o indicazioni idonee a poter fondatamente supportare una prospettiva dei fatti contestati diversa da quella all'origine risultante dall'avviso di conclusioni di indagini.
Il dibattimento
A seguito della convocazione dell'udienza del 20 febbraio 2024, i deferiti hanno fatto pervenire nuova memoria difensiva datata 6 corrente, nella quale hanno ribadito le argomentazioni e le conclusioni già in precedenza rese.
Risultano presenti per la Procura Federale l'avv. Alessandro D'Oria; per conto del signor Salvatore Alfonso, in proprio e quale legale rappresentante di F.C. Taranto 1927 s.r.l., l'avv. Fabio Fistetto.
L'avv. D'Oria ha illustrato sinteticamente le ragioni della fondatezza del deferimento ed ha chiesto l'adozione delle seguenti sanzioni:
- a carico del signor Alfonso Salvatore, mesi 8 (otto) di inibizione;
- a carico di F.C. Taranto 1927 s.r.l., ammenda di Euro 10.000,00= (diecimila/00=).
Il difensore dei deferiti ha sostenuto che: le dichiarazioni rese dal signor Infantino nei confronti del tecnico della società calcistica sarebbero incompatibili con il proseguimento del vincolo di tesseramento; il verbale di conciliazione conterrebbe clausole tombali eliminando ogni ulteriore pretesa di danno per il calciatore; i testi si sarebbero contraddetti; il file audio non sarebbe utilizzabile. Richiama, per il resto, la sua memoria e ribadisce la richiesta di archiviazione del deferimento a carico dei suoi assistiti.
I motivi della decisione
a) Sunto dei fatti.
Con lettera pec datata 11 settembre 2023, il signor Saveriano Infantino, all'epoca tesserato quale calciatore da Taranto F.C. 1927 s.r.l., partecipante al campionato nazionale Serie C della Lega Pro, segnalava alla Procura Federale che: (i) in conseguenza di una pessimo rapporto con l'allenatore signor Ezio Capuano, entrato in carica il 12.9.2022 a seguito dell'esonero di quello precedente, si era visto costretto nel gennaio 2023 ad accettare la cessione temporanea sino al termine della stagione presso altra società calcistica; (ii) di aver fatto ritorno dall'1 luglio 2023 alla società per la quale era tesserato sino al 30.6.2024; (iii) di essere stato immediatamente informato da un dirigente che non v'era alcun interesse alle sue prestazioni sportive e che pertanto doveva acconsentire ad una risoluzione del contratto in essere o ad accettare una nuova cessione temporanea; (iv) al che avrebbe replicato che non intendeva risolvere il contratto ma che sarebbe stato disponibile a valutare le ipotesi di cessione temporanea; (v) da quel momento la società non lo avrebbe fatto partecipare al ritiro precampionato, costringendolo ad allenarsi sotto il solo profilo atletico unitamente ad altri 2/3 colleghi, anch'essi ritenuti "fuori rosa"; (vi) tali allenamenti sarebbero proseguiti anche dopo il ritiro precampionato, sempre separatamente dai compagni di squadra, unitamente al calciatore Michele Guida e sotto la direzione di un preparatore atletico, in orari diversi da quelli riservati ai calciatori in rosa, utilizzando anche uno spogliatoio differente; (vii) di aver diffidato, con lettera pec del 1 agosto 2023, rimasta senza riscontro, la società al rispetto dei suoi diritti scaturenti dal contratto individuale e dall'art. 10.2 ccnl applicabile. Nella medesima missiva dell'11 settembre 2023 riferiva di un episodio occorsogli il giorno 22 agosto 2023, verso le ore 17.30, mentre si trovava negli spogliatoi dello stadio Iacovone in compagnia del calciatore Michele Guida al termine della seduta di allenamento atletico, dove veniva raggiunto da un soggetto non identificato, nonostante l'accesso al pubblico fosse interdetto agli estranei, qualificatosi come rappresentante della tifoseria, di nome "Francesco" che lo avrebbe accusato di essersi comportato male nei confronti del sodalizio sportivo; il soggetto lo avrebbe minacciato nonché sollecitato ad andarsene dalla società Taranto F.C. 1927 s.r.l. affermando che, in caso contrario, si sarebbe assunto le conseguenti responsabilità; il soggetto aggiungeva che, se avesse voluto fargli del male, lo avrebbe aspettato al semaforo con una squadriglia di persone come fatto nel passato con altri calciatori e che non aveva paura della prigione dalla quale sarebbe stato scarcerato da dieci giorni. Allegava, oltre ad altri 5 documenti, anche la registrazione audio di tale colloquio, della durata di quasi 8 minuti, che sarebbe stata realizzata di propria iniziativa dal collega Guida con il cellulare.
Tale esposto era suffragato dal contratto di lavoro stipulato con il sodalizio sportivo in scadenza a fine stagione 2023/2024, dall'integrazione stipulata il 3 agosto 2022 con vari premi collegati a determinati eventi sportivi (la segnature di reti), dall'estratto di un articolo di stampa che riportava in data 25 agosto 2023 la notizia dell'esonero del tecnico Di Costanzo e la nomina in sua vece del signor Ezio Capuano, dall'Accordo collettivo 2012/2015 stipulato tra FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori, dalla diffida inoltrata via pec in data 1 agosto 2023 dal signor Infantino alla società calcistica nella quale lamentava la violazione delle obbligazioni di cui all'art. 10.2 del citato Accordo Collettivo e diffidava alla sua convocazione e reintegrazione negli allenamenti eseguiti dalla rosa della prima squadra, senza discriminazioni e/o differenziazioni nel rispetto della normativa federale e di quella sulla sicurezza sul lavoro, dall'articolo apparso sul quotidiano il Corriere di Taranto relativo alla rosa aggiornata che sarebbe partita per il raduno di Cascia, nel quale sono indicati come "fuori rosa", esuberi da sistemare, i calciatori Luca Grecco, Michele Guida e Saveriano Infantino.
A questi elementi probatori la Procura Federale ne ha aggiunti molti altri, quali lo svincolo del suddetto calciatore per risoluzione consensuale del 16 settembre 2023, i moduli di censimento delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 dalle quali emerge il ruolo di amministratore Unico ricoperto dal signor Salvatore Alfonso, il contratto di lavoro stipulato il 3 ottobre 2023 dal calciatore Infantino con Matera F.C. S.S.D.A.R.L., società partecipante al campionato di Serie D, sino al 30 giugno 2024, i verbali di audizione del medesimo (del 24 ottobre 2023, quello del calciatore Michele Guida (del 29 ottobre 2023), quello del signor Francesco Scarano, magazziniere della società (del 3 novembre 2023) e quello del signor Salvatore Alfonso, Amministratore Unico della società (dell'8 novembre 2023, il verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 15 settembre 2023 tra il calciatore Infantino e Taranto F.C. 1927 s.r.l. b) Considerazioni in diritto.
L'esame di tutte le risultanze agli atti consente di ritenere fondato l'atto di deferimento nella sua interezza.
1. Risulta pacifico che il calciatore Infantino, sin dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024, sia stato posto "fuori rosa" e considerato e trattato come un calciatore in esubero, da mandare via, delle cui prestazioni non più avvalersene ciò nonostante il suo contratto scadesse solo il 30 giugno 2024. Per la condizione in cui è stato posto, unitamente ad almeno altri due compagni di squadra, egli non è stato convocato per il raduno precampionato svolto in quel di Cascia, gli è stato imposto di partecipare alla sola parte atletica degli allenamenti (e non a quella tecnico-tattica) dal lunedì al venerdì presso il campo Paolo VI e poche volte presso lo stadio Iacovone sia durante che dopo il termine di siffatto raduno e sino alla risoluzione consensuale del rapporto del 15 settembre 2023, in orari differenziati e utilizzando uno spogliatoio diverso da quello dedicato alla prima squadra. Le circostanze hanno trovato integrale conferma non solo nella testimonianza del calciatore Michele Guida, anch'egli fuori rosa e nelle premesse del verbale di conciliazione in sede sindacale, ma anche in sede di audizione dello stesso Amministratore Unico, signor Salvatore Alfonso, con evidente valenza confessoria (l'unica precisazione è stata quella di riferire che gli allenamenti atletici dei fuori rosa avvenivano con un idoneo staff messo a disposizione della società).
1.1. Per confutare il predetto addebito, i deferiti sostengono che la mancata partecipazione al raduno precampionato del denunziante sarebbe stata concordata tra le parti a seguito delle gravissime dichiarazioni rese dal calciatore agli organi di stampa nei confronti del tecnico; che il calciatore avrebbe dato la propria disponibilità ad un eventuale trasferimento temporaneo; che gli effetti giuridici prodotti dal verbale di conciliazione in sede sindacale avrebbero fatto venir meno qualsivoglia ulteriore pretesa meritevole di tutela anche in sede sportiva.
Tali argomentazioni difensive sono infondate, sprovviste di sostegno probatorio, prive di riscontro in atti.
È sufficiente osservare, sul punto, che il calciatore Infantino, in epoca non sospetta, ha tempestivamente inoltrato la comunicazione via pec al sodalizio sportivo con la quale ha censurato le violazioni ai suoi diritti contrattuali ed ha diffidato la società a reintegrarlo negli stessi, palesando una condotta del tutto incompatibile con un precedente accordo bilaterale, di cui non si rinviene traccia. Se un accordo fosse esistito, la società Taranto F.C. 1927 s.r.l. ben avrebbe potuto replicare invocandone il contenuto, anziché serbare un comportamento silente sino alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Inoltre, la società sportiva, non avrebbe mai dovuto accettare le premesse di cui a detto verbale nel quale si dettagliano le inadempienze compiute dal sodalizio o avrebbe almeno dovuto pretendere di farne una specifica contestazione nell'ambito di tali premesse. Per di più, è lo stesso Amministratore Unico a confermare sia di aver ricevuto la diffida del calciatore Infantino e che la risposta sarebbe stata la risoluzione consensuale del rapporto, avvenuta un mese e mezzo dopo, risultante dal verbale di conciliazione in sede protetta del 15 settembre 2023 nonché a confermare che il calciatore Infantino era stato messo fuori rosa per la stagione sportiva 2023/2024. Di nessuna rilevanza è poi la frase estrapolata dalle dichiarazioni rese dal signor Infantino sulla manifestata disponibilità ad un eventuale trasferimento temporaneo ad altra sodalizio "laddove le condizioni economiche" lo "avessero soddisfatto; purtroppo, tale eventualità non si è verificata nell'immediato...". Infatti detta disponibilità è stata offerta dopo che l'1.7.2023 gli era stato riferito che non avrebbe fatto parte del progetto tecnico fino alla scadenza naturale del suo contratto ed era stato invitato a rescindere il contratto stesso o, in alternativa, a prestare il suo assenso per una nuova cessione temporanea (come avvenuto nell'anno precedente). Pertanto a fronte delle due proposte della società calcistica non v'è stata alcuna accettazione del denunziante.
1.2. Quanto alle asserite critiche sollevate anche a mezzo dell'articolo di stampa dal calciatore Infantino nei confronti del tecnico di Taranto F.C. 1927 s.r.l., qualora esse fossero state ritenute davvero incompatibili con il proseguimento del vincolo contrattuale, il sodalizio, lungi dal porlo "fuori rosa" e di privarlo di alcuni dei suoi diritti contrattuali, avrebbe dovuto seguire le competenti e rituali vie previste e regolate dall'ordinamento sportivo per sciogliere in via anticipata il rapporto.
1.3. In ordine al verbale di conciliazione in sede sindacale stipulato in data 15.9.2023 tra il calciatore Infantino e Taranto F.C. 1927 s.r.l., il Collegio osserva che con esso è stata definito il contenzioso tra le parti nascente dagli inadempimenti al contratto individuale e all'Accordo Collettivo a fronte del pagamento di una somma a titolo risarcitorio, con rinuncia a far valere i diritti di cui ai fatti descritti nelle premesse ed a ogni ulteriore pretesa indennitaria, risarcitoria avanti al Collegio Arbitrale competente e all'A.G.O., oltre a prevedere ulteriori pagamenti ad altri titoli e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tale data, declinando da ultimo una serie di clausole di rinuncia, definite di natura tombale dall'avv. Fistetto all'odierna udienza.
Tale verbale ha efficacia di legge tra le parti stipulanti ed è inoppugnabile dalle stesse essendo stipulato in sede protetta.
Non assume tuttavia alcuna rilevanza nei confronti dell'esercizio dell'azione disciplinare promossa dalla Procura Federale, sia pur in forza dell'esposto del signor Infantino, che peraltro risale al giorno 11.9.2023 (anteriore al verbale di conciliazione), che non è certo nella disponibilità delle parti private e che resta insensibile ad eventuali accordi transattivi tra le stesse perseguendo finalità diverse e di interesse collettivo primario.
1.4. Ne consegue che, dall'esame degli elementi probatori acquisiti all'atto di deferimento e dall'infondatezza delle difese, emerge la responsabilità del signor Salvatore Alfonso, quale Amministratore Unico di Taranto F.C. 1927 s.r.l., per la violazione degli obblighi di condotta generali di cui all'art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che in relazione all'art. 91 NOIF che obbliga le società sportive ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al rapporto instaurato col contratto o col tesseramento, comportando l'inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme generali e di quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo causa di deferimento agli organi di giustizia per i relativi procedimenti disciplinari.
2. I deferiti, in relazione al secondo addebito di non aver impedito, omettendo la dovuta sorveglianza, ad un sedicente sostenitore della società sportiva, di introdursi all'interno degli spogliatoi dello stadio Iacovone di data 22 agosto 2023 con atteggiamento intimidatorio, intimando al calciatore Infantino di risolvere il contratto in essere e di lasciare la città, eccepiscono l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai calciatori Infantino e Guida, valorizzano quelle rese dal signor Francesco Sacrano ed infine eccepiscono l'inammissibilità dei file audio acquisito.
2.1. Per cercare di rendere inattendibili le dichiarazioni rese dal calciatore Infantino, i deferiti enfatizzano alcune marginali omissioni rispetto al contenuto dell'esposto. Il riferimento è ad esempio al colloquio avuto prima di far ingresso allo spogliatoio con il sedicente tifoso e quello tra quest'ultimo, il magazziniere ed il figlio maschio del Presidente Giove. Nessuna di queste circostanze taciute nell'esposto e risultanti dall'audizione è destinata ad assumere una qualsivoglia rilevanza sulle responsabilità dei deferiti. Inoltre i deferiti aggiungono che l'inattendibilità del calciatore Infantino discenderebbe dall'aver taciuto al sodalizio sportivo la presentazione dell'esposto alla Procura Federale in sede di trattative che hanno portato al verbale di conciliazione in sede sindacale del 15 settembre 2023, affermando nel contempo, contrariamente al vero, di aver rescisso in contratto "di fatto" il suo rapporto con Taranto F.C. 1927 s.r.l. Entrambe le argomentazioni non depongono nel senso auspicato dai deferiti. Quanto alla prima, l'eventuale silenzio serbato dal denunziante in ordine al suo esposto dell'11.9.2023 nei confronti della società sportiva, potrebbe riverberarsi sull'omesso rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'ambito del rapporto di lavoro e null'altro (fra l'altro i deferiti non hanno mai affermato che se fossero stati a conoscenza dell'esposto non avrebbero stipulato la conciliazione in sede sindacale); quanto al secondo, il denunziante, aldilà dell'uso improprio del termine "di fatto" palesemente derivante dalla mancanza di conoscenza giuridica, ha detto sin dalla prima risposta che aveva rescisso il contratto di lavoro in data 15 settembre 2023.
2.2. Per tentare di rendere inattendibile il teste oculare Michele Guida, i deferiti affermano che avrebbe cercato di arricchire le dichiarazioni rese dal denunziante aggiungendo che il sedicente tifoso era persona conosciuta come "Cioccolato", evidenziando che l'uso del termine "da noi" avrebbe significato che sarebbe stato già conosciuto anche dal collega, riferendo del primo colloquio avvenuto prima di quello negli spogliatoi e del suo allontanamento in compagnia del magazziniere "Gnuro" e che negli spogliatoi il signor "Francesco" avrebbe mostrato un foglio atto a comprovare che era uscito dal carcere da pochi giorni, senza che il denunziante ne avesse fatto cenno nell'esposto.
Senonché tali asserzioni non risultano conferenti al fine auspicato. Anzitutto perché la difesa non indica quale sarebbe il motivo di interesse del calciatore Guida a rendere dichiarazioni false alla Procura Federale. Le piccole differenze nelle dichiarazioni non costituiscono affatto contraddizioni, ma dimostrano solo che si è in presenza di due soggetti diversi, ciascuno con la propria percezione dei medesimi fatti (ad esempio il calciatore Infantino ha chiarito che nella battuta fatta prima del colloquio negli spogliatoi non aveva affatto colto il tono intimidatorio, percepito invece dal collega che aveva poi registrato il colloquio, non dandogli rilevanza e omettendone il racconto nel suo esposto). Inoltre non necessariamente una persona tifosa conosciuta da un calciatore, sia pur con un soprannome, è automaticamente conosciuta dal collega. Non v'è poi alcun elemento per far ritenere che il magazziniere detto "Gnuro" corrisponda al signor Scarano, a maggior ragione avendo questo sostenuto di non conoscere il sedicente tifoso "Francesco" detto "Cioccolato". La circostanza che nell'esposto e nell'audizione il calciatore Infantino non abbia riferito che il sedicente tifoso gli avrebbe mostrato un foglio di scarcerazione risalente a dieci giorni prima non è destinata ad assumere alcuna rilevanza (essa risulta comunque riferita dal sedicente tifoso nel corso del colloquio registrato con evidenti finalità intimidatorie).
2.3. Al contrario le dichiarazioni rese dai due calciatori hanno purtroppo confermato la veridicità dell'episodio accaduto il 22 agosto 2023 all'interno degli spogliatoi dello stadio e la piena corrispondenza della registrazione audio colà avvenuta ad iniziativa del calciatore Guida che, pur presente, avendo partecipato marginalmente alla conversazione, non è stato destinatario delle minacce.
A tal proposito basti leggere la traduzione parziale fatta dalla Procura Federale a pag. 6 dell'atto di deferimento, rimasta ovviamente incontestata.
Il sedicente sostenitore ha utilizzato, tra altre, le seguenti frasi: "Saveriano se sono venuto, se mi sono disturbato a venire qua e lasciare la famiglia al mare e venire qua a parlare con te, un motivo c'è...Non mi, non mi, no non mi contraddire. E' inutile che mi ribatti perché io sono venuto perun determinato motivo. Poi semi diciFrance delle tueparole nonme ne frega un cazzo, io me ne vado ed ognuno assume le proprie responsabilità di tutto. Se invece vuoi parlare, vogliamo fare le persone civile, ma se tu mi vai a contraddire a quello che ti sto dicendo... Allora Saveriano veniamo ai fatti. Noi qua non ti vogliamo, te nde a scirr. noi non ti vogliamo... Non ti sto minacciando, non dire così. Perché se ti dovevo minacciare di certo non venivo nello stadio dove ci sono le telecamere. Non è che sono scemo... Ognuno si assume le proprie responsabilità da Taranto sono a Tolve, ognuno si assume le sue responsabilità pure a Napoli con Mariano Grimaldi, ognuno si assume le proprie responsabilità... Ti posso garantire che se ero venuto a minacciarti non venivo a parlare. Fai come vuoi io, compà, io sono venuto in modo amichevole. Sono venuto da solo e se volevo venivo con una squadriglia di persone. Da solo sono venuto perché non ho bisogno di nessuno, sono venuto a parlarti. Si ti dovevo fare m come ho fatto ad altri giocatori che aspettavo al semaforo, passavi con la macchina, mi buttavo dai vetri, ti fermavo e succedeva il patatrac. Tanto non ho paura. Io dieci giorni fa sono uscito dal carcere3. Paura non ne ho, a me il carcere non fa niente. Dieci giorni fa sono stato scarcerato, non ho paura. Sono venuto a parlare in maniera amichevole, tranquilla senza problemi".
Il contenuto delle parole, già di per sé significativo, è aggravato dal tono utilizzato dal soggetto, agevolmente percepibile mediante l'ascolto del file. Le frasi pronunciate, il loro contenuto, il reiterato invito a lasciare la società e la città, disvelano, oltre ogni ragionevole dubbio, la finalità intimidatoria perseguita; di talché non può certo stupire, a fronte di minacce serie per come formulate in modo spavaldo e per come percepibili, nonostante la presenza di un terzo, che il calciatore Infantino, contrariamente al diniego che aveva frapposto alla rescissione anticipata del contratto il giorno 1 luglio 2023 propostagli dal dirigente del sodalizio sportivo, tre settimane dopo la suddetta visita negli spogliatoi, sottoscrivesse invece il verbale di conciliazione in sede sindacale con la risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro, accettando oborto collo di patire un danno economico sul versante retributivo pur di non correre il rischio di potenziali conseguenze dannose.
Nella fattispecie, è palesemente configurabile la minaccia in quanto il sedicente tifoso, introdottosi nello stadio con una qualche complicità rimasta non chiarita, ha prospettato al calciatore Infantino di procurargli un danno ingiusto alla sua integrità psico-fisica nel caso non avesse rescisso il contratto di lavoro con il sodalizio sportivo e non avesse lasciato la città di Taranto, avvenuta dentro gli spogliatoi in uso alla società sportiva deferita, al termine dell'allenamento atletico.
2.4. Quanto riferito in sede di audizione dal signor Francesco Scarano, magazziniere della società, va inserito nell'esatto contesto. Quest'ultimo conferma che, durante gli allenamenti della squadra, l'accesso l'ingresso allo stadio è precluso, salvo autorizzazione della società, ma che il controllo non spetta a lui ma al custode dell'impianto, dipendente del Comune. Di seguito riferisce di non conoscere il tifoso di nome "Francesco detto Cioccolato" escludendo di averlo visto negli spogliatoi il giorno 22 agosto 2023 e negando di averlo mai incontrato. Orbene, tali dichiarazioni risultano anzitutto inattendibili per il palese contrasto con quelle rese dai calciatori Infantino e Guida e con il file audio e per il personale profilo di interesse a non essere coinvolto negli atti di indagine; in ogni caso, non sarebbero utili ad escludere che un tifoso potesse entrare nello stadio, non competendo al signor Scarano tale controllo, né sarebbero utili a negare la presenza del soggetto non identificato negli spogliatoi, atteso che ha dichiarato di non conoscerlo e pertanto anche se fosse stato presente non lo avrebbe potuto rilevare.
2.5. I deferiti affermano infine l'inammissibilità del file audio acquisito dalla Procura Federale in quanto la conversazione ivi contenuta sarebbe inutilizzabile per la mancata acquisizione del supporto contenente la registrazione al fine di verificarne la paternità, l'attendibilità e l'ora di effettiva registrazione.
Orbene, l'art. 57, comma 2, CGS regola l'assunzione dei mezzi di prova consentendo agli Organi di Giustizia di non ammettere mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali. Per tal via, esso ammette la possibilità che anche prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente, possano essere utilizzate nel processo sportivo. Pertanto la registrazione audio, come quella video, effettuata da un soggetto presente all'insaputa dell'interlocutore, a determinate condizioni, può costituire un valido mezzo di prova da utilizzare in giudizio, tanto nel processo penale quanto nel processo civile, nell'esercizio del diritto di difesa che, di norma, prevale su quello della riservatezza (vedasi decisione n. 0082/CFA, S.U.- 2023-2024, cass. S.U. 16.7.2021 n. 20384, reg. UE n. 679/2016). La norma va però interpretata nel contemperamento di due interessi fondamentali: quello che i mezzi di prova vengano acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello dell'obbligo degli Organi Federali di reprimere e sanzionare le condotte che costituiscono violazioni del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie il calciatore Guida, avendo intuito sin dalla battuta iniziale fatta dal sedicente tifoso prima di scendere negli spogliatoi, il contenuto minaccioso della stessa, ha poi provveduto, allorché lo stesso si è poi presentato negli spogliatoi, dove era presente anche il calciatore Infantino, ad eseguire una registrazione audio della conversazione successiva all'insaputa sia del collega che del tifoso, qualificatosi come "Francesco", rimasto non identificato. Dal contenuto della stessa non risulta peraltro violato alcun diritto alla protezione della sfera personale del soggetto rimasto non identificato ed anche estraneo al procedimento disciplinare né alcun suo dato sensibile. Inoltre detta prova spuria è stata acquisita come uno degli allegati all'esposto del calciatore Infantino, ma all'interno di un procedimento istruttorio più ampio che, dipartendo dal materiale dell'esposto, si è esteso a ricercare la prova di tale illecito, risultando evidente il collegamento tra la prova spuria e la connessione dei fatti così come denunciati. In sostanza nel caso di specie l'esposto del signor Infantino avrebbe comunque condotto all'indagine e confermato le conclusioni della stessa anche in assenza del file audio, essendo la sostanza del suo contenuto comunque emersa dalla testimonianza del signor Guida.
Pertanto tale registrazione audio è stata validamente acquisita al procedimento ed è utilizzabile.
2.6. Ne consegue che il legale rappresentante di Taranto F.C. 1927 s.r.l., a prescindere della presenza di un custode comunale all'ingresso dello stadio, avendo in uso l'impianto, si assume anche in via autonoma e comunque concorrente l'onere di custodia che risultando violato per la presenza del sedicente tifoso, comporta l'insorgere della sua responsabilità sotto il profilo della violazione di cui all'art. 4, comma 1, CGS per aver consentito o comunque non impedito con l'ausilio dell'ordinaria diligenza e prudenza, avvalendosi anche di dipendenti e di collaboratori, l'accesso agli spogliatoi dove di trovavano i calciatori Infantino e Guida, di un sedicente tifoso che si è liberamente introdotto per svolgere l'attività intimidatoria e minacciosa risultante dal file audio e dalle dichiarazioni assunte, dei cui effetti ha peraltro obiettivamente beneficiato il sodalizio sportivo.
3. Dalla responsabilità disciplinare ascritta al signor Salvatore Alfonso, Amministratore Unico del sodalizio sportivo, per i due addebiti discende la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS in capo alla società sportiva, che ne deve rispondere.
4. In ordine al profilo sanzionatorio per i due addebiti, il Collegio, tenuto conto di tutte le circostanze, ritiene eque e proporzionate le richieste formulate dal Rappresentante della Procura Federale nei confronti del signor Salvatore Alfonso in proprio e della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 8 (otto) di inibizione;
- - per la società Taranto FC 1927 Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Giuseppe Rotondo
Depositato in data 23 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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