F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0160/TFN – SD del 27 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 18447/164pf23- 24/GC/GR/mf del 26 gennaio 2023, nei confronti del sig. Luigi Manca + altri – Reg. Prot. 142/TFN-SD
Decisione/0160/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0142/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Valentina Ramella - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, all'udienza del giorno 20 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 18447/164pf2324/GC/GR/mf del 26 gennaio 2023, nei confronti dei sigg.ri Luigi Manca e Antonino Zumbo, nonché nei confronti della società ASD Fabrizio Miccoli, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 26/01/2024, prot. n. 18447/164pf23-24/GC/GR/mf il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: A) il sig. Luigi Manca, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fabrizio Miccoli; B) il sig. Antonino Zumbo, allenatore Uefa B, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Fabrizio Miccoli; C) la società A.S.D. Fabrizio Miccoli, per rispondere:
- Luigi Manca, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver organizzato e realizzato un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile, in data 26 luglio 2023 presso il campo sportivo di San Donato, in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, coinvolgendo nell’organizzazione, nella realizzazione e nella conduzione degli allenamenti il sig. Antonino Zumbo, non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli;
- Antonino Zumbo, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del settore Tecnico, per aver organizzato e realizzato insieme all’A.S.D. Fabrizio Miccoli, un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile, in data 26 luglio 2023 presso il campo sportivo di San Donato, in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e per avere lo stesso condotto gli allenamenti in occasione del raduno selettivo/open day, sebbene non fosse tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli;
- A.S.D. Fabrizio Miccoli, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, per la quale all’epoca dei fatti descritti era tesserato il sig. Luigi Manca e nel cui ambito e nel cui interesse il sig. Antonino Zumbo ha posto in essere gli atti ed i comportamenti specificati.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto “Accertamenti in merito all’organizzazione da parte della società ASD Fabrizio Miccoli di provini/raduni non autorizzati”, trae origine dalla comunicazione del Comitato Regionale Puglia - LND trasmessa in data 1.8.2023 alla Procura Federale, contenente la segnalazione relativa all’organizzazione da parte della società A.S.D. Fabrizio Miccoli di raduni selettivi di calcio femminile svoltisi in data 26 luglio 2023, non autorizzati. Alla segnalazione venivano allegati n. 3 foto e n. 4 screenshot di post pubblicati sul profilo Instagram della società A.S.D. Fabrizio Miccoli.
Nel corso dell’attività istruttoria venivano sentiti il sig. Antonino Zumbo e il sig. Luigi Manca.
All’esito della Comunicazione di conclusione delle indagini del 20.12.2023 nessuna delle parti ha inviato scritti difensivi o chiesto di essere sentita.
La fase predibattimentale
Il Tribunale, con comunicazione del 29.01.2024, fissava per il dibattimento l’udienza del 20 febbraio 2024.
Il dibattimento
All’udienza del 20 febbraio 2024, tenuta in modalità videoconferenza, è presente il Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D’Oria, il quale, riportatosi all’atto di deferimento, chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Manca Luigi;
- mesi 6 (sei) di squalifica per il sig. Zumbo Antonino;
- ammenda di € 800,00 (ottocento/00) per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli.
Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire memorie difensive. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
Il Collegio ritiene provata con ragionevole certezza la responsabilità di tutti i deferiti.
Gli atti di indagine, con particolare riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dal sig. Antonino Zumbo (tecnico abilitato Uefa B, non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli), hanno confermato la circostanza che il giorno 26 luglio 2023 la A.S.D. Fabrizio Miccoli, presso il campo sportivo di San Donato di Lecce, sede di allenamento della società, aveva organizzato un raduno selettivo di calcio femminile in assenza della prescritta autorizzazione federale, sotto la direzione del medesimo Zumbo.
La circostanza dell’evento è stata confermata dal sig. Zumbo il quale, in sede di audizione tenutasi il 17 ottobre 2023, ha ammesso di collaborare con la società A.S.D. Fabrizio Miccoli nell’ambito di un progetto “riguardante il calcio femminile, sia di settore giovanile che di prima squadra per la stagione sportiva 2023-2024”; lo stesso ha confermato che le foto tratte dalla pagina Instagram della società lo ritraggono nel corso dell’evento del 26 luglio 2023 al quale presenziava unitamente allo staff tecnico; il deferito ha ribadito che l’organizzazione del raduno è stata curata dalla A.S.D. Fabrizio Miccoli, nella persona del patron sig. Fabrizio Miccoli.
Risulta, pertanto, provata l’organizzazione, in data 26 luglio 2023, da parte della A.S.D. Fabrizio Miccoli, di un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile in assenza di autorizzazione nonché di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, ciò in violazione dell’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024.
Risulta, altresì, documentalmente provato che il sig. Zumbo, nella stagione sportiva 2023/2024, abbia svolto tale attività pur non essendo tesserato come allenatore per la A.S.D. Fabrizio Miccoli, in chiara violazione dello specifico divieto previsto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico.
In definitiva, i fatti come sopra esposti e provati depongono per l’affermazione di responsabilità del sig. Luigi Manca, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fabrizio Miccoli, e del sig. Antonino Zumbo, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società A.S.D. Fabrizio Miccoli.
Quanto al primo, per l’accertata violazione degli artt. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver organizzato e realizzato un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile, in data 26 luglio 2023 presso il campo sportivo di San Donato, in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, coinvolgendo nell’organizzazione, nella realizzazione e nella conduzione degli allenamenti il sig. Antonino Zumbo, non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli.
In ordine al secondo, per l’accertata violazione delle medesime norme di cui sopra, per aver organizzato e realizzato insieme all’A.S.D. Fabrizio Miccoli, un raduno selettivo/open day riservato al calcio femminile, in data 26 luglio 2023 presso il campo sportivo di San Donato, in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e per avere condotto gli allenamenti in tale occasione sebbene non tesserato per la società A.S.D. Fabrizio Miccoli.
Del comportamento ascritto ai signori Manca e Zumbo è altresì tenuta a rispondere la A.S.D. Fabrizio Miccoli a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, co. 1 e 2, CGS.
Per quanto concerne la misura delle sanzioni, il collegio osserva che le stesse devono rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza, come previsto dall’art. 44, comma 5, CGS e, altresì, compiutamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”, sicché la sanzione deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.
Per quanto esposto, in applicazione dei suindicati criteri, tenuto conto della gravità dei fatti e delle singole condotte, il collegio ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Luigi Manca, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Antonino Zumbo, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per la società ASD Fabrizio Miccoli, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Giuseppe Rotondo
Depositato in data 27 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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