F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFNT del 26 Febbraio 2024 (motivazioni) – Richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania – Reg. Prot. 24/TFN-ST

Decisione/0023/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0024/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo - Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi - Vice Presidente

Filippo Crocè - Componente (Relatore)

Francesco Di Leginio - Componente

ha pronunciato, all'udienza del giorno 15 febbraio 2024, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania - LND al fine di definire la "richiesta di svincolo per inattività, ex art. 109 NOIF, del calciatore Silvestro Cipro (6684879) dalla società ASD FC Nocelletto (955129)", la seguente

DECISIONE

Con richiesta di giudizio del 30 gennaio 2024, il Comitato Regionale Campania - L.N.D. ha trasmesso a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, “...per le decisioni nel merito...”, gli atti relativi alla richiesta di svincolo dalla società ASD Nocelleto, per inattività ex art. 109 NOIF, presentata in data 15 gennaio 2024 dal calciatore Cipro Silvestro “ in quanto messo fuori rosa sin dalla data del 12 dicembre 2023... non ho preso parte per motivi a me non imputabili, al numero di gare previsto dall’art 109 NOIF….”.

Il Comitato Regionale Campania - L.N.D evidenziava anche nel proprio atto che, in data 22 gennaio 2024, la ASD FC Nocelleto aveva proposto opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore Cipro Silvestro perché assolutamente infondata e contraria al vero in quanto il calciatore in questione: “...ha preso parte da titolare a ben più delle quattro gare necessarie per effettuare lo svincolo, partecipando a ben 10 gare fino al mese di novembre 2023, segnando anche undici reti per la ASD FC Nocelleto”.

All’udienza del 15 febbraio 2024 comparivano il calciatore, sig. Cipro Silvestro, e l’avv. Luigi Iannettone per la ASD FC NOCELLETO, i quali si riportavano integralmente ai rispettivi ricorsi ed alle conclusioni ivi rassegnate. Non si costituiva in giudizio, invece, il Comitato Regionale Campania.

Si dava atto alle parti presenti che il Tribunale avrebbe dovuto dirimere la questione, di carattere preliminare, in ordine alla “ritualità” della richiesta di giudizio avanzata dal Comitato Regionale Campania, in relazione a quanto previsto dall’art. 109 delle N.O.I.F.

La vertenza veniva, dunque, decisa all’udienza del 15 febbraio 2024.

Motivi della decisione

Il Tribunale, esaminati gli atti di causa, rilevava che, ai sensi del comma sesto del novellato art. 109 NOIF - “….Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell’opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti..” La ratio dell’architettura normativa disegnata dal legislatore con la previsione in questione, è quella di stabilire, in via ordinaria, una preliminare obbligatoria sede di confronto extragiudiziale, dinnanzi al competente organo amministrativo del Comitato Regionale di appartenenza della Società e del Tesserato, per poi riservare l’eventuale intervento degli organi della Giustizia Sportiva solo all’ipotesi in cui la decisione adottata dal C.R. non sia ritenuta satisfattiva e legittima da una delle parti interessate; il tutto anche con finalità deflattive del contenzioso sportivo, da limitarsi, in materia di tesseramento, alle ipotesi in cui i competenti organi della Lega non siano riusciti a comporre le contrapposte istanze e posizioni delle parti, disinnescando, in tal modo, il potenziale insorgere del contenzioso dinnanzi all’Organo di Giustizia Sportiva.

Anche se con le modifiche al detto articolo, entrate in vigore dal 1° gennaio 2024, è stata mantenuta la possibilità da parte della “...Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente..” di “..investire direttamente della richiesta di decadenza dal tesseramento e della opposizione il tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti..”, ritiene Questo Collegio che detta ipotesi sia stata riservata dal legislatore sportivo solo “...in casi particolari...”, la cui eccezionalità, nelle intenzioni dello stesso legislatore, debba essere non solo adeguatamente motivata in sede di richiesta di giudizio, ma anche di rilevanza e peculiarità tali da giustificare un ricorso diretto all'organo di giustizia sportiva.

Ciò premesso, la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania – LND, non evidenzia, né l'eccezionalità, né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che, peraltro, dall'esame degli atti non si ritengono, comunque, sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Ciò premesso, la richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. c), CGS proposta dal Comitato Regionale Campania – LND, non evidenzia né l'eccezionalità né la particolare rilevanza delle questioni poste a fondamento della richiesta di svincolo, che, peraltro, dall'esame degli atti non si ritengono, comunque, sussistenti, tali da motivare e/o giustificare il ricorso diretto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

Quanto sopra appare totalmente assorbente rispetto ad ogni altra successiva e conseguente considerazione in punto di fatto e di diritto e, pertanto, la richiesta va dichiarata inammissibile, restando preclusa ogni valutazione nel merito, con conseguente necessità di restituzione degli atti al Comitato Regionale Campania per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la richiesta di giudizio formulata dal Comitato Regionale Campania - LND, ai sensi dell'art. 109, comma 6, NOIF e, per l'effetto, dispone la restituzione degli atti allo stesso Comitato per i provvedimenti di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Filippo Crocè                                                                    Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 26 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it