F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0088/CFA pubblicata il 29 Febbraio 2024 (motivazioni) – Procuratore Nazionale dello Sport/omissis

Decisione/0088/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0087/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Luca De Gennaro - Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luigi Caso - Componente  

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0087/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport in data 01.02.2024,

contro

omissis e omissis

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale omissis n. omissis del omissis;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 27.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi l’Avv. Antonino Ilacqua per la Procura Nazionale dello Sport e l’Avv. Valerio Martis per i sig.ri omissis e omissis; è presente altresì il sig. omissis.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 4 agosto 2023, la Procura federale, dando seguito a una segnalazione della Procura generale dello sport del precedente 7 luglio, ha avviato una indagine in merito alle molestie subite in data 6 febbraio 2022 da una giovane atleta olimpionica da parte di alcuni soggetti poi identificati nei calciatori signori omissis, omissis e omissis.

La Procura federale ha acquisito dalla Procura della Repubblica territorialmente competente gli atti ostensibili relativi al procedimento penale in corso, fra cui la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero il 9 marzo 2023 per la violazione degli artt. 609 bis e 609 octies, commi 1 e 2, c.p.

All’esito di questa fase istruttoria, la Procura federale, con nota del 12 ottobre 2023, ha comunicato alla Procura generale dello sport l’intenzione di disporre l’archiviazione del procedimento ritenendo - alla luce della giurisprudenza endo-federale - che le condotte contestate, ferma la loro oggettiva e assai rilevante gravità, non fossero riconducibili neanche in via indiretta all’attività sportiva svolta dai tre tesserati, ma afferissero la sfera privata di questi.

Con nota del 19 ottobre 2023, la Procura generale dello sport ha comunicato di condividere l’intendimento dell’archiviazione.

Pertanto, con atto del successivo 23 ottobre, la Procura federale ha disposto l’archiviazione del procedimento.

Peraltro, con nota del 26 ottobre 2023, la Procura generale dello sport ha comunicato che la propria precedente nota di condivisione era frutto di un errore materiale e ha invitato la Procura federale a revocare il provvedimento di archiviazione, a notificare agli interessati la conclusione delle indagini e a esercitare quindi l’azione disciplinare.

Con nota del 30 ottobre 2023, la Procura federale ha comunicato alla Procura generale dello sport di non poter procedere agli adempimenti richiesti per essere ormai scaduto il termine perentorio per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini a norma dell’art. 123, comma 1, CGS.

Con nota del successivo 31 ottobre, la Procura generale dello sport - ai sensi dell’art. 12 quater, comma 4, dello Statuto del CONI e dell’art. 51, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI - ha disposto l’avocazione del procedimento e applicato a tal fine il Procuratore nazionale designato.

Con nota del 4 dicembre 2023, il Procuratore nazionale dello sport applicato ha comunicato al Procuratore generale l’intendimento di procedere all’archiviazione in considerazione sia dello stato in cui si trovava il processo penale sia per la mancanza del nesso causale fra le condotte contestate e l’attività sportiva con conseguente difetto di giurisdizione del giudice sportivo.

Su tale comunicazione la Procura generale dello sport non si è pronunziata.

Tuttavia, con nota del 21 dicembre 2023, il Procuratore nazionale dello sport applicato, sulla base di ulteriore analisi della documentazione già acquisita nel corso delle precedenti indagini svolte dalla Procura federale e della normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, ha deferito al Tribunale federale territorialmente competente i signori omissis, omissis e omissis per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS, ovvero del dovere fatto a tutte le persone e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di giustizia sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall'art. 3,  comma 1, del CGS (<Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto ...dallo Statuto del CONI e ... dal Codice CONI>), con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di comportamento sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per avere gli stessi, uniti tra loro, costretto l’atleta olimpionica, con violenza ed atto improvviso e repentino, a subire molestie analiticamente specificate negli atti di indagine.

2. Con decisione pubblicata sul comunicato ufficiale in titolo, il Tribunale federale territoriale omissis ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del signor omissis, svincolato già a far data dal 1° luglio 2020, e, quanto ai signori omissis e omissis, ha dichiarato il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, segnalando inoltre l’improcedibilità del deferimento per mancata notifica agli incolpati dell’avviso di conclusione delle indagini.

3. Con reclamo del 1° febbraio 2024, il Procuratore nazionale dello sport con funzioni di Procuratore federale ha impugnato la decisione di primo grado, richiamando la normativa che darebbe ragione della fondatezza del deferimento e chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica di 1 anno a carico dei tesserati omissis e omissis.

Con successiva memoria del 23 febbraio, il Procuratore nazionale dello sport ha ribadito le proprie argomentazioni richiamando diffusamente a sostegno di queste la recentissima decisione del Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, del 19 febbraio scorso, n. 10, avente a oggetto un caso analogo al caso di specie, e riportandone ampi stralci.

Con memoria inviata con PEC dello stesso 23 febbraio - ultimo giorno utile, ai sensi dell’art. 103, comma 1, CGS - ma caricata nel sistema il giorno 26, a ridosso dell’udienza di discussione, i signori omissis e omissis si sono costituiti in giudizio per resistere al reclamo, considerato inammissibile e infondato, chiedendo la condanna di controparte alle spese.

4. All’udienza del 27 febbraio 2024, svoltasi in videoconferenza, il reclamo è stato chiamato e, dopo la discussione delle parti, trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. In via preliminare, il Collegio ritiene di prescindere dalla valutazione della tempestività - peraltro non contestata dal Procuratore nazionale dello sport reclamante - della memoria di costituzione e risposta dei resistenti, perché il reclamo è inammissibile.

6. Ancora in via preliminare, il Collegio osserva che il Procuratore nazionale dello sport non ha impugnato il capo della decisione di primo grado che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del signor omissis, per avere questi cessato di appartenere all’ordinamento federale in una data antecedente a quella in cui si sono verificati i fatti di causa. Su tale capo, dunque, si è formato il giudicato interno.

7. Nel merito della causa, è ben noto che essa coinvolge una questione su cui si è verificato un contrasto fra queste Sezioni Unite, che in vicende del genere hanno ritenuto di dover escludere la giurisdizione del giudice sportivo (CFA, SS.UU., n. 98/2022-2023; CFA., SS.UU., n. 39/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 65/2023-2024), e le Sezioni Unite del Collegio di garanzia dello sport, che - con la ricordata decisione n. 10/2024 - hanno annullato in parte qua la decisione della CFA n. 39, rinviando la causa a questa Corte per un nuovo giudizio ed enunziando nei termini seguenti il principio di diritto a cui la Corte federale d’appello dovrà uniformarsi:

«L’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti».

Come accennato in narrativa, il Procuratore nazionale dello sport considera questa decisione tranchant ai fini della risoluzione della presente controversia.

8. Tuttavia, il Collegio reputa di prescindere dal valutare il tema della spettanza al giudice sportivo della giurisdizione in materia e dei relativi limiti in quanto il reclamo appare inammissibile.

Nel dispositivo, la pronunzia di primo grado ha concluso dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice adito, ma in motivazione ha dettagliatamente esaminato taluni profili pre-processuali che apparirebbero di per sé comunque idonei a condurre al proscioglimento dei tesserati deferiti. E poiché il Procuratore nazionale dello sport non ha esteso il reclamo, rivolto unicamente ad affermare la giurisdizione del giudice sportivo, a tali capi del dispositivo sostanziale (inteso quale “frutto della lettura congiunta della parte-motiva e della parte-dispositiva della sentenza”: Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2017, n. 1; da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2023, n. 9532), ne discende che su di essi si è formato il giudicato.

Di conseguenza, il reclamo va dichiarato inammissibile, in applicazione di un orientamento notissimo della giurisprudenza, al tempo stesso di ordine processuale e sostanziale, per il quale deve ritenersi inammissibile l'appello ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logico-giuridici, e l'appellante abbia omesso di censurare uno di essi (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 107; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 3776; Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10078).

In questo senso, del resto, si è espressa anche questa Corte federale d’appello (Sez. I, n. 78/2020-2021).

9. Peraltro, la motivazione adottata dal primo giudice sul punto appare sostanzialmente corretta.

Va riepilogata la scansione conclusiva della fase pre-processuale del procedimento disciplinare, segnata da termini che sono pacificamente da ritenersi perentori (CFA, SS.UU., n. 32/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 53/20202021; CFA, Sez. I, n. 64/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 5/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 39/2023-2024).

A norma dell’art. 123, comma 1, CGS, “[i]l Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5 [sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante, salvo proroga], se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria”.

Aggiunge l’art. 125, comma 2, CGS, che “[l]'atto di deferimento … deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1”.

Nel caso di specie, dall’esame degli atti di causa non risulta che, nei confronti degli incolpati, sia stata mai compiuta la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini.

Ora, ciò che viene così in questione non è il superamento di un termine perentorio (per valutare il quale - a norma dell’art. 52, comma 1, CGS CONI - occorre anche tener conto del decorso di un nuovo termine a seguito dell’avocazione disposta dalla Procura generale dello sport: CFA, SS.UU., n. 80/2023-2024; Collegio di garanzia dello sport, n. 10/2024), ma la radicale omissione di un adempimento indispensabile all’economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell’interessato, il quale solo a seguito di questa notifica può esercitare quelle facoltà che rappresentano per lui fondamentali garanzie di difesa: quella di poter essere sentito o presentare memorie a seguito della conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito contestato nonché quella di ottenere la discovery degli atti di indagine espletati dall’organo inquirente, facendo uso della “facoltà di prenderne visione ed estrarne copia” entro cinque giorni da tale notifica (CFA, Sez. I, n. 58/20192020).

Come ha correttamente osservato il Tribunale federale e ha rilevato in altra circostanza questa Corte (CFA, Sez. I, n. 106/2017-2018) con riferimento al previgente Codice di giustizia sportiva, ma con affermazioni perfettamente compatibili con il codice vigente, l’avviso di conclusione delle indagini “ha natura di atto procedimentale preprocessuale con una duplice funzione volta, da un lato, a garantire la massima completezza istruttoria e, dall’altro, a consentire all’interessato di svolgere, ante causam, le proprie argomentazioni difensive al fine di evitare - ove rivestano carattere esimente - il successivo deferimento. Tale natura è giustificata non solo dall’esigenza di consentire alla Procura la più ampia conoscenza delle vicende oggetto della propria indagine ma ancor più dalle esigenze di economia processuale e celerità che contraddistinguono il processo sportivo, celerità che può essere raggiunta non solo attraverso le valutazioni della Procura che, a seguito di audizione dell’interessato, può addivenire all’archiviazione, ma anche attraverso la richiesta di patteggiamento proposta da quest’ultimo in tale fase”.“Ne consegue che la mancata comunicazione all’interessato dell’avviso di conclusione di indagine non lede solamente un diritto di difesa del medesimo, precludendogli la possibilità di chiarire, in una fase preprocessuale, la propria posizione, ma lede la stessa dinamica del processo, impedendo sia una piena cognizione da parte della Procura della fattispecie oggetto di indagine sia la possibilità di addivenire ad una definizione celere della vicenda”.

E infine - per citare adesivamente la decisione qui impugnata - “[n]é tale omissione, rilevabile anche d’ufficio, può ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio degli incolpati, i quali peraltro hanno formulato la relativa eccezione, in quanto la costituzione in giudizio non può avere effetti su una fase preprocessuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine che mira - eventualmente - ad impedire l’instaurazione stessa della fase processuale”.

In disparte il punto della inammissibilità del reclamo, per le ragioni appena esposte l’azione disciplinare andrebbe dichiarata decaduta o estinta e improcedibile il deferimento.

Per pura completezza, va rilevato che il Tribunale federale non può essere seguito là dove afferma che il dies a quo del termine per il compimento delle indagini preliminari, a seguito dell’avocazione del procedimento da parte della Procura generale dello sport, decorre dalla scadenza del termine per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, perché è giurisprudenza endo (CFA, SS.UU., n. 80/2023-2024) ed eso-federale (Collegio di garanzia dello sport, n. 10/2024) che il nuovo termine prenda avvio dal giorno di avocazione del procedimento disciplinare e  contestuale applicazione del Procuratore nazione dello sport designato.

10. In conclusione, come già detto, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

La particolarità della vicenda, anche processuale, giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

IL RELATORE                                                                            IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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