F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0159/CSA pubblicata del 28 Febbraio 2024 – A.C.R. MESSINA S.r.l.

Decisione/0159/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0220/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0220/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.C.R. MESSINA S.r.l. in data 09.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 144 del 06.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

relatore, nell'udienza del 16 febbraio 2024 tenutasi in videoconferenza, il Dott. Carlo Buonauro.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La società A.C.R. MESSINA S.r.l. ha impugnato la decisione (n. 144 del 06.02.2024) sopra citata con la quale - in riferimento alla gara ACR Messina/Virtus Francavilla del 03.02.2024 - è stata inflitta al calciatore Salvo Giuseppe la squalifica per tre giornate effettive di gara poiché espulso "per aver al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio. mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la rimozione della sanzione comminata, la reclamante ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, ha sostenuto, con riferimento alla contestata condotta violenta, che la stessa andrebbe derubricata a condotta antisportiva (tenuto conto, per un verso, dell’assenza di intenzionalità lesiva, atteso che trattasi di “continuità di gioco"; e, per altro verso, dell'assenza di conseguenze).

Questa Corte ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La principale argomentazione difensiva si basa sulla circostanza che l’asserito colpo vada collegato al contesto di gioco, non essendo, nella prospettazione attorea, contraddistinto da violenza né da intento violento né da una aggressività ingiustificata finalizzata a ledere l’incolumità altrui.

Tale asserita dinamica dei fatti (in disparte la genericità della deduzione, non suffragata da elementi tali da superare gli atti dotati di fede accertativa privilegiata: ivi si legge che trattasi “colpo", svoltosi in "assenza di contesa della palla") risulta smentita dal referto e,  dunque, non appare idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione.

Quanto al primo aspetto, anche alla luce della unifica descrizione del gesto in contestazione, emerge  l’intenzionalità del colpo inferto  al suo avversario in ragione della modalità temporale e del luogo di intervento e, dunque, al di fuori di ogni contesto di svolgimento del gioco.

Sul punto giova ribadire che in relazione alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, prevista all’art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, prevista dall’art. 39.

L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.

L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.

In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, occorre riferirsi, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, alla loro individuazione giurisprudenziale.

Per costante indirizzo, anche di questa Sezione (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022),  la condotta violenta si sostanzia in un atto aggressivo idoneo a ledere caratterizzato da volontarietà ed intenzionalità, mentre la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla.

Tenuta ferma questa distinzione, va affermato che dal referto arbitrale e delle risultanze degli atti ufficiali muniti di fede privilegiata,  la condotta appare correttamente caratterizzata da violenza e non da agonismo eccessivo in ragione della totale estraneità del gesto de quo rispetto alle dinamiche di gioco  e alla sua intrinseca portata di aggressività fisica con potenzialità lesiva in ragione della zona attinta.

In questo senso, dunque, quanto all’aspetto della qualificazione dell’atto, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                  Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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