F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0161/CSA pubblicata del 28 Febbraio 2024 – AZ PICERNO s.r.l.

 

Decisione/0161/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0227/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Francesca Mite – Componente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 0227/CFA/2023-2024, proposto da AZ PICERNO s.r.l. in data 14.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 12.02.2024;

visto il reclamo;

visti tutti gli atti della causa;

sentito il legale della ricorrente Avv. Luis Vizzino; relatore nell'udienza del giorno 23.02.2024 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La AZ PICERNO s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra AZ PICERNO e SORRENTO dell’11/02/2024, è stata inflitta al tesserato Greco Vincenzo la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 27/02/2024 e l’ammenda di 500,00:

“per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatori degli arbitri, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto pronunciava nei loro confronti frasi offensive, ripetute per due volte, determinando, con tale condotta, la reazione dei tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2 e 36 comma 2 lett. (A, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta e di ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Greco (r. Arbitro, r. Proc Fed., r. c.c., panchina aggiuntiva)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione della inibizione sino al 20/02/2024 nonché l’annullamento della sanzione dell’ammenda, e, in subordine, la sola riduzione della inibizione sino al 20/02/2024 la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che le frasi proferite dal sig. Vincenzo Greco sono state frutto solo ed esclusivamente di una reazione ad una serie di atti violenti e provocatori che durante lo svolgimento della gara SORRENTO – PICERNO venivano posti in essere da alcuni tesserati della società ospitante e dai suoi tifosi. Per tali ragioni essa ritiene che la sanzione applicata nei confronti del sig. Vincenzo Greco vada ridotta attraverso l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 comma 1 lett. (A e lett. (D C.G.S.

La Corte non ritiene fondato il ricorso proposto in quanto la sanzione irrogata appare congrua con riferimento al ruolo apicale dell’esponente dell’AZ PICERNO s.r.l. (Direttore Generale) e alla condotta tenuta dallo stesso nonché al fatto che il Giudice Sportivo nella sua decisione ha già tenuto conto delle circostanze attenuanti.

La Corte pertanto ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                  Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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