F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0158/CSA pubblicata del 29 Febbraio 2024 – U.S. D. Lavagnese 1919
Decisione/0158/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0207/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Stefano Agamennone - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0207/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. D. Lavagnese 1919 in data 07.02.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 83 del 30.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14 febbraio 2024, l’Avv. Stefano Agamennone.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Lavagnese 1919 in data 07.02.2024 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Ghigliotti Davide, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara del campionato di serie D girone A, Pontdonnaz Honearnadevanco / U.S. D. Lavagnese 1919.
Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere colpito un calciatore avversario con un pugno” .
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto un’equa riduzione della sanzione.
Secondo U.S.D. Lavagnese 1919 , la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe, infatti, eccessivamente afflittiva, perché il calciatore non avrebbe colpito l’avversario con un pugno ma, nel tentativo di fermarlo perché si era reso responsabile di un intervento falloso nei propri confronti, avrebbe “allungato volontariamente il braccio in modo che si potesse fermare per poterlo rimproverare”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 14 febbraio 2024, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.
Nel referto l’arbitro ha così motivato l’espulsione del calciatore Ghigliotti Daniele: “in occasione di un calcio di punizione a suo favore, reagisce sferrando un pugno e sfiorando la spalla del calciatore avversario. Non è stato recato alcun danno.”
Nel gesto del Ghigliotti, più che un comportamento violento, è da ravvisare una condotta gravemente antisportiva, condotta che l’art 39 del CGS sanziona, nella misura minima, con la squalifica per due giornate .
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società U.S.D. Lavagnese 1919 è accolto.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Agamennone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce