F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0094/CFA pubblicata il 6 Marzo 2024 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig. Savo Maurizio-A.S.D. Atletico Monti Tiburtini

Decisione/0094/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0089/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Marco La Greca – Componente

Carlo Saltelli - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0089/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 05.02.2024

Contro

Sig. Savo Maurizio

e nei confronti

A.S.D. Atletico Monti Tiburtini per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Lazio n. 241 del 26.01.2024

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 28.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e udito l’Avv. Andrea Dellavalle per la reclamante; nessuno è comparso per il sig. Maurizio Savo e per la società A.S.D. Atletico Monti Tiburtini; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.All’esito della rituale attività d’indagine, la Procura federale, con atto in data 24 novembre 2023, prot. 13923/128 pfi 2324/PM/fda, deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio:

- il sig. Maurizio Savo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per non essersi presentato al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, nonostante fosse stato convocato per i giorni 7 e 11 settembre 2023, senza addurre alcun giustificato motivo;

- il sig. Simone Landini, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di giustizia sportiva per avere lo stesso in data 18 giugno 2023 al termine della gara Vesta – Atletico Monti Tiburtini valevole per il campionato di Prima Categoria, afferrato il coperchio in plastica dura di un bidone dei rifiuti presente nell'area tecnica ed averlo lanciato con violenza verso la tribuna, facendolo arrivare sugli spalti ove era presente il pubblico composto anche da numerosi bambini ;

- la società A.S.D. Atletico Monti Tiburtini per rispondere: a) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per avere i propri sostenitori, nel corso ed al termine della gara Vesta – Atletico Monti Tiburtini del 18 giugno 2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, imbrattato con vernice e bombolette spray la zona a loro riservata con scritte quali "Vesta m…." e "Vesta infami" ed avere infranto tre vetrate che separavano la tribuna dalla quale assistevano all’incontro dal recinto di gioco; b) a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), n. 2, del Codice di giustizia sportiva per aver omesso di trasmettere ai sigg.ri Massimo De Santis, Andrea Cascalici e Simone Landini, quale ultima società di tesseramento dei medesimi, le convocazioni pervenute dalla Procura federale per la loro audizione; c) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maurizio Savo e Simone Landini, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. L’adito Tribunale federale territoriale, con la decisione segnata in epigrafe, respinta preliminarmente l’istanza di differimento dell’udienza, in considerazione della ritualità regolarità della notifica della convocazione ai signori Savo e Landini, sulla base del materiale probatorio in atti:

- ha ritenuto accertate le condotte e le responsabilità del calciatore deferito Sig. Landini Simone e dei sostenitori della Squadra Atletico Monti Tiburtini;

- quanto agli addebiti contestati al sig. Maurizio Savo, ha rilevato che poiché per l’unica squadra della società A.S.D. Atletico Monte Tiburtini non era stata formalizzata l’iscrizione al campionato (di seconda categoria) nel termine ordinatorio del 30 agosto 2023, la stessa era da considerarsi inattiva da tale giorno (circostanza di cui era stata data notizia il 12.09.2023 sul CU n. 49) e a fortiori alle date delle convocazioni della Procura del 7 settembre 2023 e dell’1 settembre 2023; con la conseguenza che anche il tesseramento del predetto Sig. Maurizio Savo era da considerarsi cessato alla stessa data del 30 agosto 2023 e che le condotte da questi poste in essere successivamente a tale data erano da considerarsi escluse dall'ambito di applicazione soggettivo del Codice di giustizia sportiva;

- quanto alla A.S.D. Atletico Monte Tiburtini, ha giudicato sussistenti gli addebiti contestati dalla Procura federale relativamente ai capi b) e c) dell’atto di deferimento, quest'ultimo limitatamente ai comportamenti posti in essere dal calciatore Simone Landini;

- per l’effetto, tenuto conto delle sanzioni richieste dalla Procura federale (per il sig. Maurizio Savo, 5 mesi di inibizione; per il sig. Simone Landini, n. 5 gare di squalifica da scontare nel campionato di competenza; per A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, euro 1.000,00 di ammenda): a) ha prosciolto da ogni addebito il sig. Maurizio Savo; b) ha irrogato: b1) al sig. Simone Landini la sanzione di n.5 gare di squalifica; b2) all’A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, la sanzione di euro 600,00 di ammenda.

3. Con atto notificato via pec il 5 febbraio 2024 il Procuratore federale interregionale ha proposto reclamo (numero 0089/CFA/2021-2022) avverso la predetta decisione, chiedendone la riforma in parte qua alla stregua di un unico motivo rubricato “Violazione ed erronea applicazione del principio di assoggettamento all'obbligo di osservanza dei precetti normativi-regolamentari imposti a tutti gli associati”.

3.1.La Procura ha innanzitutto sostenuto che erroneamente il Tribunale federale territoriale aveva prosciolto il sig. Maurizio Savo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, sul presupposto che la condotta contestatagli fosse da considerare "al di fuori dell'ambito di applicazione soggettivo del CGS", in quanto posta in essere quando la società era da considerarsi inattiva, non essendo stata iscritta al competente campionato, con conseguente cessazione del suo tesseramento, laddove invece l’inattività di una società non fa venir meno il vincolo sportivo che ne giustifica l’assoggettamento alle norme del Codice di giustizia sportiva e che perdura fino a quando non interviene la revoca o la decadenza dell’affiliazione: a supporto di tale tesi ha richiamato le decisioni della Corte federale di Appello n. 2/2020-2021 e delle Sezioni Unite n. 8/2023-2024.

All’inattività della società non poteva pertanto conseguire l'automatica cessazione del tesseramento del suo rappresentante legale non essendovi, peraltro, alcuna specifica disposizione in tal senso, a differenza di quanto previsto per i calciatori ai sensi dell'art. 110 NOIF; peraltro dall'estratto della posizione di tesseramento del sig. Maurizio Savo, acquisito nel corso dell'attività inquirente e versato in atti, quest'ultimo era risultato regolarmente tesserato per la stagione 2023 - 2024 proprio in qualità di presidente della A.S.D. Atletico Monte Tiburtini.

Ha chiesto quindi, in riforma in parte qua della decisione reclamata, l’accertamento della responsabilità del sig. Maurizio Savo per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per non essersi presentato al collaboratore della Procura federale per essere ascoltato, nonostante le rituali e regolari convocazioni per i giorni 7 settembre 2023 e 11 settembre 2023, senza alcun giustificato motivo.

3.2.Ugualmente errata, ad avviso della Procura, era la decisione reclamata nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della società A.S.D. Atletico Monti Tiburtini ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per le condotte poste in essere dal predetto sig. Maurizio Savo ed a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva per le condotte poste in essere dai propri sostenitori.

Invero il Tribunale federale territoriale, pur avendo espressamente ritenute accertate "le responsabilità del calciatore deferito Sig. Landini Simone e dei sostenitori della Squadra Atletico Monti Tiburtini", aveva poi inaspettatamente, immotivatamente e contraddittoriamente riconosciuto la responsabilità oggettiva della società soltanto per la condotta posta in essere dal calciatore (sig. Simone Landini).

Secondo la Procura reclamante, con il deferimento era stato contestato alla predetta A.S.D. Atletico Monti Tiburtini la responsabilità oggettiva della predetta società, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, per le condotte poste in essere dai propri sostenitori che avevano imbrattato con vernice e bombolette la zona a loro riservata con scritte recanti espressioni volgari e offensive ed infranto tre vetrate della tribuna, così come emergeva inconfutabilmente dall’attività istruttoria e come del resto era stato accertato anche dallo stesso Tribunale federale territoriale; pertanto considerato che, come già evidenziato, la pretesa inattività della società era irrilevante ai fini dell’assoggettamento al potere disciplinare e che comunque i fatti addebitati erano avvenuti quando la società era ancora attiva, non poteva dubitarsi della sussistenza della contestata responsabilità della predetta società.

3.3. In conclusione la Procura ha chiesto alla Corte federale di appello, in parziale riforma della decisione reclamata, l’accertamento della responsabilità del sig. Maurizio Savo e dell’A.S.D. Atletico Monte Tiburtini per tutti i titoli di responsabilità indicati nell’atto di deferimento e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni, così come già richieste nel corso del procedimento di primo grado, e cioè: al sig. Maurizio Savio, presidente della A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, mesi cinque di inibizione; alla A.S.D. Atletico Monti Tiburtini la sanzione di euro 400,00 di ammenda in aggiunta alla sanzione già irrogata con il provvedimento gravato; ovvero in via gradata le sanzioni ritenute giuste.

4. Ha resistito al gravame il Sig. Maurizio Savo, in proprio e nella qualità di presidente dell’A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, che ha dedotto la legittimità della decisione reclamata sia quanto al suo proscioglimento, sia quanto all’ammenda irrogata alla società limitatamente alle contestazioni di cui ai capi sub b) e c) del deferimento.

4.1. In particolare il reclamato ha sottolineato, in relazione alla asserita violazione da parte sua degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, “per non essersi presentato dal collaboratore della Procura federale nelle convocazioni del 07.09.2023 ed 11.09.2023 senza addurre giustificato motivo”, di essere stato in realtà ascoltato sui fatti contestati dal rappresentante della Procura, Sig. Giuseppe Vecchietti, il 23 ottobre 2023, circostanza di cui né la Procura, né il Tribunale federale territoriale avevano tenuto conto.

Correttamente d’altra parte, a suo avviso, il Tribunale federale lo aveva prosciolto da ogni addebito, stante la pacifica inattività della società per la mancata iscrizione dell’unica squadra della società al competente campionato, con conseguente venire meno del suo tesseramento e dei vincoli derivanti dal Codice di giustizia sportiva; ciò senza contare che proprio la condizione di inattività della società rendeva priva di senso logico – giuridico la sanzione dell’inibizione richiesta dalla Procura.

4.2. Ad analoghe conclusioni doveva giungersi – sempre secondo il reclamato – quanto alla richiesta di ulteriore sanzione per la A.S.D. Atletico Monte Tiburtini, tanto più che dalle stesse dichiarazioni rese nel corso dell’attività istruttoria alla Procura dall’arbitro dell’incontro (Sig. Settimi Silvio) e dal dirigente della S.S.D. (Sig. Edoardo Ruggeri), non era emersa alcuna specifica conferma dei presunti comportamenti scorretti tenuti dai tifosi della A.S.D. Atletico Monte Tiburtini e contestati con l’atto di deferimento, mentre le dichiarazioni rese dal Presidente della S.S.D. Vesta (Sig. Gian Luca Comandini) erano non veritiere e smentite proprio da quelle dell’arbitro Sig. Settimi Silvio (che aveva evidenziato solamente delle frasi offensive che erano state proferite nei suoi confronti da un calciatore dell’A.S.D. Atletico Monte Tiburtini).

4.3. In conclusione il reclamato ha chiesto in via principale il rigetto del reclamo presentato ed in via subordinata, nella contestata e denegata ipotesi di accoglimento del reclamo, di limitare le sanzioni al minimo edittale.

5. All’udienza del 28 febbraio 2024, tenuto da remoto, è comparso l’avvocato Andrea Dellavalle per la Procura federale che si è riportato al reclamo, contestando la fondatezza delle tesi sostenute dal reclamato nella propria memoria difensiva; nessuno è comparso per il reclamato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il reclamo è fondato.

7.1. Non vi è ragione di discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, peraltro puntualmente citato dalla Procura, secondo cui la mancata attività di una società sportiva deve essere interpretata quale temporanea sospensione, più o meno lunga, delle prestazioni sportive; attività che potrebbe essere ripresa in qualsiasi momento da parte dell’affiliata senza eliminare e neppure affievolire il vincolo che la lega alla Federazione sportiva con conseguente assoggettamento all’obbligo di osservanza dei precetti normativi– regolamentari imposti a tutti gli associati. Il quadro degli statuti vigenti consente di affermare che per non essere soggetti alle norme della Federazione italiana gioco calcio e quindi venir meno la sanzionabilità – in questo caso di una società occorre che vi sia stato un provvedimento di decadenza e/o revoca della affiliazione da parte del Presidente federale (art. 16, comma 1, lett. a) NOIF). Tale principio è ulteriormente chiarito dallo Statuto della Lega nazionale dilettanti, laddove all’art. 5, comma 2, dispone che alla decadenza o revoca dell’affiliazione, oppure alla affiliazione ad altra Lega della Federazione italiana giuoco calcio, consegue la perdita automatica della qualità di associata da parte della società (CFA, SS.UU., 8/2023-2024; sez. I, n. 7/2020-2021; sez. III, n. 2/2020-2021).

A tanto consegue che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale federale territoriale, la mancata iscrizione dell’A.S.D. Atletico Monti Tiburtini al competente campionato per la stagione 2023/24, configurandosi - in mancanza di un provvedimento di revoca o decadenza dell’affiliazione – quale mera sospensione dalle attività sportive, non è idonea a determinare la automatica cessazione del tesseramento del sig. Maurizio Savo (tant’è che la Procura ha provato – senza essere smentita sul punto – l’esistenza di un valido e regolare suo tesseramento anche per la stagione 2023/24) e neppure a far venir meno il suo assoggettamento, quale presidente della predetta A.S.D., alle regole di comportamento previste dal Codice di giustizia sportiva.

Ne consegue che deve ritenersi accertata e provata la circostanza della sua mancata ed ingiustificata presentazione alle convocazioni per i giorni 7 settembre 2023 e 11 settembre 2023 ritualmente e regolarmente inviategli dal collaboratore della Procura federale (circostanza che in realtà il reclamato/deferito non ha neppure contestato).

E’ irrilevante ai fini dell’esclusione dell’addebito contestato e della relativa responsabilità, la circostanza che il sig. Maurizio Savo sia stato poi effettivamente sentito in data 23 ottobre 2023 da un rappresentate della Procura federale: detta audizione infatti attiene alla fase successiva alla comunicazione di conclusione delle indagini e rientra nell’attività difensiva garantita all’indagato (art. 123, comma 1, CGS), ma non può cancellare e/o sterilizzare ai fini disciplinari la sua mancata e ingiustificata presentazione alla convocazione del collaboratore della Procura federale e quindi la manifesta violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1 del Codice di giustizia sportiva.

7.2. Egualmente accertata e provata deve considerarsi la responsabilità ex art. 25, comma 3, del Codice di giustizia sportiva dell’A.S.D. Atletico Monte Tiburtini per i fatti e gli atti compiuti dai propri sostenitori nel corso e al termine della gara Vesta – Atletico Monte Tiburtini del 18 giugno 2023, di cui al punto a) dell’atto di deferimento.

Invero, anche a voler prescindere dalla macroscopica ed ingiustificata contraddizione in cui è incorso il Tribunale federale territoriale (che nella decisione reclamata, dopo aver espressamente affermato “…come le condotte e le responsabilità del calciatore deferito Sig. Landini Simone e dei sostenitori della Squadra Atletico Monte Tiburtini risultino accertate, atteso il materiale probatorio raccolto dall’Organo Inquirente nel corso dell’attività d’indagine…”, ha poi inaspettatamente ed immotivatamente ritenuto che le responsabilità della società  “…si rinvengono solo con riferimento ai capi sub) e c) (quest’ultimo limitatamente ai comportamenti posti in essere dal calciatore Simone Landini) dell’atto di deferimento”, non può sottacersi che il contenuto dell’esposto in data 19 giugno 2023 a firma del presidente della S.S.D. Vesta ed in particolare i disdicevoli comportamenti tenuti dai sostenitori dell’A.S.D. Atletico Monte Tiburtini (concretizzatisi in scritte volgari e offensive effettuate con vernice spray sul pavimento ai lati della tribuna e nella rottura di tre vetrate di riparazione al terreno di gioco), documentati attraverso apposite foto, hanno trovato riscontro nel sopralluogo presso l’impianto di gioco dove si è tenuto quell’incontro che il collaboratore della Procura federale ha effettuato in data 3 agosto 2023, sopralluogo di cui vi è sicura notizia nella relazione finale del predetto collaboratore regolarmente acquisita agli atti del fascicolo.

La circostanza che né le dichiarazioni dell’arbitro (Sig. Settimi Silvio), né quelle del dirigente della S.S.D. Vesta (Sig. Edoardo Ruggeri) facciano riferimento a tali atti violenti e vandalici non è sufficiente ad escludere che quei fatti si siano effettivamente verificati, ciò deducendosi in maniera logica e ragionevole dalla dichiarazione resa dal Presidente della S.S.D. Vesta (Sig. Gian Luca Comandini), il quale ha riferito che, ad incontro terminato, aveva notato un gruppetto di sostenitori ospiti che rientravano verso la zona tribuna e di essere stato immediatamente dopo avvisato dal custode dell’impianto dei danni da questi provocati.

Del resto – com’è noto - il referto arbitrale, pur facendo piena prova di quanto attesta essere avvenuto, non può assurgere a prova legale anche del quod non, cosicché il solo fatto che un evento non sia documentato nella relazione dell’arbitro o negli altri atti provenienti dai suoi collaboratori non implica di necessità che l’evento non si sia verificato e che la sua prova non possa essere desunta aliunde, in particolare dagli atti di indagine della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 58/2023-2024/; CFA, Sez. I, n. 52/ 2022-2023; n. 77/CFA/2022-2023/E).

Sussistono in definitiva quanto meno una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che consentono di affermare la responsabilità della A.S.D. Atletico Monte Tiburtini anche per il titolo di cui al punto a) dell’atto di deferimento.

E ciò in coerenza con i principi generali secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

7.3. Quanto alle sanzioni da irrogare, in considerazione dei fatti contestati e della loro gravità, risultano congrue quelle richieste dalla Procura federale in primo grado e ribadite nell’atto di reclamo, di cinque mesi di inibizione per il sig. Maurizio Savo e dell’ammenda di ulteriore . 400,00 (quattrocento) per la A.S.D. Atletico Monti Sibillini (in aggiunta alla sanzione di . 600,00 già irrogata dal Tribunale federale territoriale.

8. In conclusione il reclamo deve essere accolto e, per l’effetto in parziale riforma della decisione del Tribunale federale territoriale, segnata in epigrafe, deve essere dichiarata la responsabilità del sig. Maurizio Savo per quanto contestato con l’atto di deferimento e dell’A.S.D. Atletico Monte Tiburtini anche con riferimento al capo a) dell’atto di deferimento, irrogandosi al primo la sanzione dell’inibizione per mesi 5 (cinque) e alla seconda l’ammenda di . 400,00 (quattrocento), in aggiunta all’ammenda già irrogata con la decisione gravata.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga:

- al sig. Maurizio Savo, presidente della A.S.D. Atletico Monti Tiburtini, mesi 5 (cinque) di inibizione;

- alla A.S.D. Atletico Monti Tiburtini la sanzione di euro 400,00 di ammenda in aggiunta alla sanzione già irrogata con la decisione gravata.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it