F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0163/TFN – SD del 29 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 16280/172pf23-24/GC/blp del 30.12.2023 nei confronti di omissis – Reg. Prot. 132/TFN-SD

Decisione/0163/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0132/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16201 /172pf2324/GC/blp del 28 dicembre 2023, annullato e sostituito dal Deferimento n. 16280 /172pf23-24/GC/blp del 30 dicembre 2023, nei confronti dei sigg.ri omissis , nonché nei confronti della società omissis ,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene all’esame del Tribunale l’atto di deferimento della Procura Federale n. 16201 /172pf23-24/GC/blp del 28 dicembre 2023, annullato e sostituito dal Deferimento n. 16280 /172pf23-24/GC/blp del 30 dicembre 2023, nei confronti di:

1) omissis, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società omissis per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto il tesseramento presso la soc. omissis, per le stagioni 2021/22 e 2022/23, nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati di natura di violenza sessuale nei confronti di minori ex artt. 609 bis, 609 ter, comma 1, n. 1, c.p.; 56, 609 bis, c.p.; 609 ter, comma 2, c.p. - Sentenza omissis n. omissisomissis) divenuta irrevocabile in data 17 marzo 2010 - con pena accessoria ex art. 609 nonies c.p. dell’interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzione frequentate prevalentemente da minori;

2) omissis, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza per la società omissis per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS per aver consentito o comunque non impedito che il sig. omissis si tesserasse nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23 in qualità di allenatore presso la società omissis nonostante sullo stesso gravasse una condanna penale definitiva per reati di natura di violenza sessuale nei confronti di minori ex artt. 609 bis, 609 ter, comma 1, n. 1, c.p.; 56, 609 bis, c.p.; 609 ter, comma 2, c.p. – Sentenza omissis  n. 4/11/2009 omissis ) divenuta irrevocabile in data 17 marzo 2010 - con pena accessoria ex art. 609 nonies c.p. dell’interdizione perpetua da uffici di tutela e curatela nonché da qualunque incarico in scuole e uffici o istituzione frequentate prevalentemente da minori;

3) omissis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per l’attività posta in essere dai soggetti sopra citati, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale ed il sig. omissis hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Mattia Grassani, in rappresentanza del sig. omissis, presente anche personalmente, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti e ̀ corretta, cosi ̀ come congrua è la sanzione proposta, dichiara l’efficacia dell’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. omissis - omissis la sanzione di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 29 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it