F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0093/CFA pubblicata il 6 Marzo 2024 (motivazioni) – Procura Federale Interregionale/Sig. Francesco Conte

Decisione/0093/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0086/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0086/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 01.02.2024;

contro

Sig. Francesco Conte per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania n. 22 del 25.01.2024;

visti il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 26.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la reclamante; nessuno è comparso per il sig. Francesco Conte;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Come si evince dagli atti di primo grado, l’attività di indagine svolta dalla Procura federale interregionale ha appurato che la società ASD Soccer Dream Palma C. ha schierato, in una gara valevole per il campionato provinciale Under 14 della stagione 2022/2023, il sig. Francesco Conte, nonostante lo stesso non fosse tesserato e non fosse stato sottoposto agli accertamenti medici di idoneità.

A seguito della comunicazione di chiusura indagini, la società e i suoi dirigenti hanno concordato l’applicazione di sanzioni patteggiate ex art. 126 C.G.S.

Di conseguenza, la Procura ha deferito il sig. Francesco Conte, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Living Sarno, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere appunto preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Soccer Cream Palma C. a una gara valevole per il campionato Under 14, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Nel corso del giudizio la Procura ha chiesto l’irrogazione al calciatore della sanzione di quattro giornate di squalifica.

Per quanto qui rileva, all’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale federale territoriale ha però prosciolto il deferito in quanto lo stesso, all’epoca dei fatti, non aveva ancora compiuto il quattordicesimo anno di età.

La decisione del Tribunale è stata impugnata, con il reclamo all’esame, dalla Procura interregionale che ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione.

In primo luogo, la Procura lamenta il radicale difetto di motivazione che affligge la decisione impugnata, non avendo il primo Giudice esplicitato l’iter motivazionale che lo ha condotto a ritenere non sanzionabile il calciatore, in quanto infra-quattordicenne all’epoca dei fatti.

Dal punto di vista sostanziale, poi, la Procura reclamante osserva che nel Codice di giustizia sportiva non è presente alcuna norma che preveda la non punibilità di tesserati in ragione della loro età.

Ciò comporta la necessità, in assenza di previsioni specifiche nell’ordinamento di settore, di fare riferimento alle norme dettate dal Codice civile in materia di tutela e di regime giuridico dei minori ed in particolare all’art. 316, comma 3, del codice civile il quale prevede espressamente che il Giudice – prima di assumere decisioni riguardanti la istruzione e l’educazione - deve disporre l’ascolto del minore stesso ove questi abbia compiuto dodici anni.

Pertanto, secondo la Procura, è proprio all’età di dodici anni che viene ricondotta dalla legge dello Stato la sussistenza della capacità di discernimento del soggetto minore, con la conseguenza che al raggiungimento della stessa deve intendersi assolutamente presunta la sua capacità di comprendere i limiti comportamentali e di scegliere le azioni da porre in essere.

Sotto un diverso profilo, la Procura evidenzia poi le conseguenze illogiche alle quali conduce la tesi interpretativa valorizzata dal Giudice di primo grado.

E’ infatti evidente che il minore, ancorchè infra-quattordicenne, è comunque sottoposto alla responsabilità disciplinare per il comportamento tenuto sul campo, essendo, ad esempio, passibile di espulsione da parte del direttore di gara: ebbene, ove realmente vigesse il principio generale di non sanzionabilità dei comportamenti posti in essere da soggetti minori nell’ambito di competizioni agonistiche, neanche il Giudice sportivo avrebbe il potere di irrogare le conseguenti squalifiche ai giovani calciatori espulsi nel corso di una gara, con conseguente vanificazione delle regole basilari che presiedono all’ordinato svolgimento dell’attività agonistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

In assenza di qualsiasi motivazione sul punto controverso, deve ritenersi – come ipotizza la Procura - che la decisione impugnata abbia prosciolto il giovane calciatore in applicazione del criterio desumibile dall’art. 97 del Codice penale, il quale dichiara in effetti non imputabile chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i quattordici anni di età.

Al riguardo, convergenti considerazioni di ordine sia testuale che sistematico indicano, a giudizio di queste Sezioni Unite, che è però nel giusto la Procura allorchè predica l’impossibilità di estendere tale criterio penalistico di imputabilità al di là dell’ambito proprio e specifico per il quale esso è dettato.

Sotto il primo profilo, il sistema normativo federale subordina chiaramente la punibilità del minore al compimento del dodicesimo anno d’età, dovendo egli rientrare nella categoria dei “giovanissimi”.

In tal senso, il Codice di giustizia sportiva, all’art. 137, comma 2, (riguardante il Settore per l'attività giovanile e scolastica) dimostra chiaramente l’intenzione del Legislatore federale di escludere dalla punibilità, oltre alla categoria dei “pulcini”, solo quella degli “esordienti” (cioè “i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il decimo anno e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il dodicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico) e non anche quella dei “giovanissimi” (cioè “i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo”: art. 17, lett. d), del Regolamento del Settore giovanile e scolastico), ancorché prevedendo un peculiare sistema giustiziale.

Pertanto, appunto secondo il diritto federale positivo, è il compimento del dodicesimo anno di età che costituisce lo spartiacque tra la situazione disciplinare di non punibilità (propria degli esordienti) e quella di sanzionabilità (propria dei giovanissimi).

Dal punto di vista sistematico, poi, la tesi sostenuta dal Tribunale circa la non imputabilità assoluta del minore infra-quattordicenne si scontra con il rilievo che, già nell’ordinamento generale, vigono criteri diversi per quanto concerne la sanzionabilità (sempre a livello disciplinare) dei comportamenti tenuti dai minori anche infra-quattordicenni in violazione, ad esempio, delle regole riguardanti il corretto comportamento degli studenti in ambito scolastico.

In tal senso, estremamente chiarificatore appare il richiamo alle disposizioni del DPR 24/6/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) il quale, all’art. 4, prevede l’irrogazione di sanzioni disciplinari di gravità crescente (dall’allontanamento temporaneo dalla attività scolastica fino all’esclusione dagli scrutini) a carico degli studenti anche della scuola media, e a prescindere quindi dalla loro età, ove gli stessi si siano resi colpevoli di grave violazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento dei rapporti interpersonali nell’ambito della comunità scolastica.

Appare dunque chiaro che la presunzione assoluta di non imputabilità del minore di anni quattordici, pienamente operante ai fini punitivi del sistema statuale penale, non preclude nell’ambito scolastico di perseguire nella diversa sede disciplinare, ove ne sussista l’esigenza, il minore stesso quando abbia posto in essere comportamenti non corretti verso l’istituzione o verso i compagni.

Ciò in quanto le regole disciplinari operano su un piano diverso rispetto alle norme penali, essendo poste a tutela dei valori dell’ordinamento di settore nell’ambito del quale il minore è inserito ed ai quali è inevitabilmente soggetto.

E del resto, anche in ambito penalistico, la non imputabilità del minore infra-quattordicenne non comporta indifferenza dell’ordinamento rispetto al comportamento materiale posto in essere dal medesimo e non preclude infatti all’autorità giudiziaria di applicare al minore stesso – proprio all’atto del proscioglimento – le misure di sicurezza ritenute opportune in relazione alla gravità del caso (cfr. art. 36, DPR 23/9/1988 n. 488).

Il criterio di perseguibilità ai fini disciplinari del minore infra-quattordicenne ora individuato nell’ordinamento scolastico di settore, a maggior ragione risulta applicabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale, inteso quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale, al quale, in applicazione del principio di autonomia dall’ordinamento della Repubblica, è non a caso puntualmente riservata (cfr. gli artt. 1 e 2 della legge 17/10/2003 n. 280) la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

In tale prospettiva, come correttamente osserva la Procura, la non punibilità dei tesserati infra-quattordicenni, a ben vedere, non trova alcuna giustificazione nell’ambito del peculiare sistema di interessi specifici tutelati dall’ordinamento settoriale attraverso la pratica sportiva.

In primo luogo, infatti, a livello individuale giovanile, la pratica sportiva ha quale obiettivo, da un lato, la crescita dei giovani atleti e la loro educazione al rispetto delle regole e degli avversari, secondo quei principi di lealtà, probità e correttezza che costituiscono uno dei cardini fondamentali dell’intero sistema federale; dall’altro la salvaguardia dell’integrità fisica degli atleti stessi, specie se giovanissimi, da attuarsi attraverso continua sorveglianza e tutela medico-sportiva di quanti svolgono attività agonistica.

A livello collettivo, poi, l’ordinamento federale è preordinato ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive, nonché la piena osservanza delle regole e delle norme federali e di regolarità delle competizioni agonistiche.

Ne consegue che nell’ordinamento sportivo federale anche il minore di anni quattordici che partecipi ad attività agonistica ufficiale è soggetto a sanzioni disciplinari, non soltanto per l’esigenza essenziale di garantire la regolare e corretta esplicazione delle competizioni ma anche a fini educativi nonché di tutela dell’integrità fisica dell’interessato e degli altri atleti.

Applicando i criteri ora esposti al caso in esame, deve rilevarsi che il sig. Francesco Conte, ha partecipato, benchè non tesserato, a una gara del campionato provinciale Giovanissimi Under 14, e dunque ad una manifestazione avente carattere agonistico ufficiale e riservata ad atleti che avevano compiuto il dodicesimo anno di età (cfr. Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2022 2023 del Settore Giovanile e Scolastico).

Il predetto ha pertanto determinato col suo comportamento una potenziale alterazione dei risultati di un incontro di campionato e soprattutto, in quanto privo di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, ha posto a repentaglio la sua stessa integrità fisica.

L’atleta va pertanto sanzionato sul piano disciplinare, benchè all’epoca non avesse compiuto i quattordici anni di età, risultando sufficiente ai fini dell’imputabilità – come si è chiarito sopra - l’avvenuto compimento del dodicesimo anno di età da parte sua.

Peraltro, in considerazione di tutti gli interessi coinvolti, la Corte federale stima equo attenuare la portata afflittiva della sanzione rispetto a quella richiesta dalla Procura e definire la stessa nella misura di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza 2023/2024

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Conte la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di gara da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023- 2024.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Anastasi                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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