F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0157/CSA pubblicata del 8 Marzo 2024 – Virtus Entella S.r.l.

Decisione/0157/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0224/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0224/CSA/2023-2024 proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. in data 19.02.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 151/DIV del 12.02.2024;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione del 23.02.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante e udito l'Avv. Mattia Grassani per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Virtus Entella impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO, pubblicata nel Com. Uff. n. 151/DIV del 12 febbraio 2024, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2023–2024 Virtus Entella/Carrarese, disputata il 10 febbraio 2024 – ha irrogato al calciatore Daniele Montevago la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, “per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone distante, lo colpiva con un pugno al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo, il tipo di colpo inferto e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. assistente arbitrale n. 1)”.

Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della sanzione, previa derubricazione in condotta antisportiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 23 febbraio 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo assume che la condotta ascritta vada configurata come gravemente antisportiva, anziché come violenta, non potendo «essere considerata come un ‘pugno al volto’ bensì, a tutto voler concedere, come una semplice ‘sbracciata’».

La censura è infondata.

Occorre premettere che il fatto viene inequivocabilmente descritto come “un pugno al volto” nel referto di gara del primo assistente arbitrale, che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Ciò detto, un pugno arrecato al volto, non già nell’impeto agonistico (come nelle decisioni n. 25/CSA/2023-2024 e n. 228/CSA/2022-2023, richiamate a discarico), ma “con il pallone distante”, rappresenta senza dubbio una condotta caratterizzata da un’evidente capacità rappresentativa dell’azione violenta portata al fisico altrui.

La medesima circostanza che il fallo sia stato compiuto “con il pallone distante” rende poi proporzionata la sanzione comminata, anche in assenza di conseguenze a carico del calciatore avversario, il quale comunque, secondo il referto di gara, qualche effetto dannoso lo ha subito, visto che “veniva soccorso, ma proseguiva senza abbandonare il terreno di gioco”.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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