F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0166/CSA pubblicata del 7 Marzo 2024 – A.C Prato SSDARL

Decisione/0166/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0215/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0215/CSA/2023-2024, proposto dalla Società A.C Prato SSDARL, in data 8.02.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 6.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 21.02.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società A.C Prato SSDARL ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Alessio Robi dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 6 febbraio 2024, in relazione alla gara Forlì/Prato del 3.2.2024, valevole per il campionato Nazionale Juniores Under 19.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, al termine della gara, iniziato a battibeccare con due avversari e successivamente avere spinto uno dei due con due mani all’all’altezza del petto”.

La società reclamante non contesta il fatto ma ritiene che il calciatore, sig. Alessio Robi, abbia posto in essere una condotta non violenta, frutto del normale dinamismo di gioco.

La reclamante ritiene pertanto che l’arbitro abbia interpretato i fatti accaduti in modo errato e li abbia valutati con una eccessiva severità, anche alla luce di una serie di precedenti citati, chiedendoinfine l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del C.G.S. per avere il calciatore reagito al fatto ingiusto del calciatore Zela Sabri ed ad una ulteriore aggressione da parte del calciatore Marfella Diego.

Conclusivamente viene chiesta la riduzione da quattro a due giornate effettive di gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto.

In via preliminare, si deve puntualizzare che la società reclamante non contesta che il fatto sia effettivamente avvenuto, ma sostiene che il calciatore, sig. Alessio Robi, abbia posto in essere una condotta meno grave di quella riportata nel referto arbitrale.

Nel merito, il Collegio rileva che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: "Per avere, al termine della gara, iniziato a battibeccare con due avversari e successivamente avere spinto uno dei due con due mani all’all’altezza del petto”.

Da detta ricostruzione appare fondata la qualificazione effettuata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Alessio Robi. Tuttavia, alla luce della ricostruzione complessiva della vicenda e della valutazione della condotta tenuta dal calciatore Alessio Robi che se ne può trarre, la Corte ritiene di poter ridurre la squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara, in coerenza con il minimo edittale previsto dall’art. 38 del C.G.S..

Con riguardo alla concessione delle richieste circostanze attenuanti, si rileva che dal referto arbitrale non si riscontra la ricostruzione dei fatti così come rappresentata dalla società reclamante.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Alessio Robi, da quattro a tre giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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