F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0164/CSA pubblicata del 6 Marzo 2024 – F.C. Forlì Srl

Decisione/0164/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0219/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0219/CSA/2023-2024, proposto dalla società F.C. Forlì Srl in data 14.02.2024,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 55 del 06.02.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 26.02.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Mattia Cornazzani per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 14.2.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società F.C. Forlì s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 55 del 6.2.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di 2.500,00 e diffida “per avere propri tesserati partecipato al termine della gara a reiterate colluttazioni fisiche e scambio di insulti con gli avversari che avevano luogo sul terreno di gioco, nell’area spogliatoi e nell’uscita verso il parcheggio”.

Episodi occorsi in occasione dell’incontro Forlì - Prato, disputatosi a Forlì il 3.2.2024 e valevole per il Campionato Nazionale Juniores Under 19 – Girone E.

La reclamante lamenta l’abnormità della sanzione pecuniaria, a suo dire non giustificata dalla reale dinamica dei fatti occorsi. Sostiene difatti che la “rissa” con i calciatori avversari si sarebbe in realtà risolta in qualche spintone ed insulto causato dall’intervento concitato dei propri tesserati a difesa dei compagni e per evitare pericolosi contatti con gli avversari. In altri termini, solo “indisciplinata vigoria ed esuberanza giovanile” che non legittimerebbe la sanzione a carico della società.

Quanto alla misura dell’ammenda, la reclamante invoca diversi precedenti nei quali analoghi comportamenti sarebbero stati sanzionati in misura irrisoria.

Conclude pertanto per una congrua riduzione dell’ammenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è parzialmente fondato e può conseguentemente essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

Va premesso che, se pure in linea generale possono condividersi le perplessità della reclamante circa la qualificazione (nel referto) dei fatti occorsi in termini di “rissa”, ciò nondimeno non può disconoscersi che al termine della gara tre giocatori ancora in campo (di cui due del Forlì), “dopo un battibecco…verranno alle mani e si daranno spinte e colpi aggressivi”; che una seconda mischia (seppure “questa volta di minore entità”) si accenderà dinanzi all’area spogliatoi, con scambi di insulti e di minacce tra i calciatori delle due squadre; che un terzo pericoloso confronto si accenderà “dopo una trentina di minuti” nei pressi del parcheggio, in quanto “diversi calciatori fra loro avversari si insultano”.

I fatti innanzi descritti vanno pertanto inquadrati (così come sembra aver fatto il Giudice Sportivo) nella fattispecie punitiva di cui all’art. 25, comma 6, C.G.S., ai sensi del quale “le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserti, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia”: con la precisazione che “la responsabilità della società concorre con quella del singolo…” e che “per tali violazioni si applica la sanzione dell’ammenda con diffida…”.

Ebbene, è agevole rilevare che i fatti occorsi, seppure non sono degenerati in atti di aperta violenza (solo per circostanze fortunose), ciò nondimeno ne hanno comunque determinato i presupposti, sia per i ripetuti contatti fisici (tutt’altro che amichevoli e che in ogni caso ci sono stati), sia per gli insulti e le minacce che i calciatori si sono scambiati.

Devesi inoltre stigmatizzare, a conferma della affermata responsabilità della società, l’omesso intervento di alcun dirigente di quest’ultima volto ad impedire le numerose intemperanze dei propri giovani calciatori (indipendentemente da provocazioni altrui), non esauritesi nel parapiglia sul campo al termine della gara, ma reiterate sia nell’area antistante gli spogliatoi e sinanche a distanza di trenta minuti nella zona del parcheggio.

Quanto alla misura dell’ammenda, ferma restando la diffida in quanto tipizzata dal suddetto art. 25, comma 6, C.G.S., possono in parte accogliersi le doglianze della reclamante circa l’assenza di vere e proprie “colluttazioni” che avrebbero coinvolto i propri calciatori: in effetti, al di là di spintoni e di insulti vari per fortuna non degenerati, dal referto arbitrale risulta che nessun calciatore del Forlì ha sferrato alcun colpo violento a danno degli avversari, sebbene vada sottolineata la carenza di idonee misure organizzative che la F.C. Forlì, quale società ospitante, avrebbe dovuto apprestare per evitare il contatto tra le due compagini quantomeno in occasione del terzo degli episodi contestati.

Sicchè appare equo rideterminare in 1.250,00 la misura dell’ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto riduce la sanzione dell'ammenda a 1.250,00 con diffida.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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