F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0165/TFN – SD del 4 Marzo 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 24841/1026pf16-17/GC/blp del 14 aprile 2023 nei confronti dei sigg.ri Di Napoli Arturo + altri – Reg. Prot. 157/TFN-SD

Decisione/0165/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0157/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 24841 /1026pf1617/GC/blp del 14 aprile 2023 nei confronti dei sigg.ri Di Napoli Arturo, Gugliotta Pietro, Berardi Alessandro, Costa Alessandro, Addario Stefano, Frabotta Daniele, De Vito Andrea, D’Eboli Cosimo, Grassadonia Gianluca, Acampora Piersilvio, nonché nei confronti delle società ASCD Sportivo Culturale Italia, FC Casertana Srl e Paganese Calcio 1926 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 24841 /1026pf16-17/GC/blp del 14 aprile 2023, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) Di Napoli Arturo, "soggetto attualmente non tesserato ma presente nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore UEFA A, all’epoca dei fatti allenatore della società ARC Messina (società cessata da ogni attività nella s.s. 2017/18 e revocata dall’affiliazione in data 03.11.2020)";

2) Gugliotta Pietro, "all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ARC Messina Srl, (società cessata da ogni attività nella s.s. 2017/18 e revocata dall’affiliazione in data 03.11.2020), attualmente non tesserato";

3) Berardi Alessandro, "soggetto attualmente tesserato per la società Hellas Verona F.C. S.P.A., all’epoca dei fatti tesserato della società ARC Messina (società cessata da ogni attività nella s.s. 2017/18 e revocata dall’affiliazione in data 03.11.2020)";

4) Costa Alessandro, "soggetto attualmente tesserato per la società ASCD Real Sud Nino Di Blasi, all’epoca dei fatti tesserato della società ASCD Sportivo Culturale Italia";

5) Addario Stefano, "all’epoca dei fatti tesserato della società ARC Messina (società cessata da ogni attività nella s.s. 2017/18 e revocata dall’affiliazione in data 03.11.2020), attualmente non tesserato";

6) Frabotta Daniele, "soggetto attualmente tesserato per la società Orvietana Calcio Srl, all’epoca dei fatti tesserato della società ARC Messina (società cessata da ogni attività nella s.s. 2017/18 e revocata dall’affiliazione in data 03.11.2020)";

7) De Vito Andrea, "soggetto attualmente tesserato per la società Imolese Calcio 1919 Srl, all’epoca dei fatti tesserato della società ARC Messina (società cessata da ogni attività nella s.s. 2017/18 e revocata dall’affiliazione in data 03.11.2020)";

8) D’Eboli Cosimo, "attualmente Direttore Generale della società Paganese Calcio 1926 Srl, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Paganese Calcio 1926 Srl";

9) Grassadonia Gianluca, "soggetto attualmente non tesserato ma presente nei ruoli del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore UEFA PRO, all’epoca dei fatti tesserato della società Paganese Calcio 1926 Srl";

10) Acampora Piersilvio, "soggetto attualmente tesserato per la Pol. Massa Lubrense, all’epoca dei fatti tesserato per la società Paganese Calcio 1926 Srl";

11) la società ASCD Sportivo Culturale Italia;

12) la società F.C. Casertana Srl;

13) la società Paganese Calcio 1926 Srl,

per rispondere:

A) Di Napoli Arturo, Gugliotta Pietro, Berardi Alessandro e Costa Alessandro:

della violazione dell’art. 17 del C.G.S. in relazione all’art. 24 stesso codice, per essersi associati tra di loro e con altri soggetti non tesserati, allo scopo di commettere un serie di condotte illecite finalizzate ad influire sul risultato ed alterare il regolare svolgimento delle gare in cui era impegnata l’ACR Messina nel campionato di Lega Pro della s.s. 2015/16, e ciò al fine di effettuare direttamente e/o per interposta persona scommesse dall’esito sicuro per conseguire illeciti profitti sugli incontri e sui relativi risultati, così come determinati a seguito delle combines.

Segnatamente, Di Napoli Arturo, quale promotore e capo dell’associazione, Gugliotta Pietro quale organizzatore, Costa Alessandro e Berardi Alessandro quali meri associati.

B) Di Napoli Arturo, Gugliotta Pietro, Berardi Alessandro, Addario Stefano, Frabotta Daniele e De Vito Andrea, con riferimento alla gara Casertana vs Messina del 21/12/15 – S.S. 2015-16, Campionato Lega Pro Gir. C - Risultato finale 4–1- :

della violazione, dell’art. 30 co.1 del C.G.S. per aver tutti, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Casertana vs Messina, disputata in data 21.12.2015 e valevole per il Campionato di Lega Pro Gir. C stagione sportiva 2015-16, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva, favorendo la vittoria della squadra della Casertana ai danni di quella del Messina.

In particolare, per aver allo scopo Di Napoli, Gugliotta e Berardi, in concorso fra loro, offerto e/o promesso denaro e/o altra utilità ad alcuni calciatori dell’ARC Messina tra cui Addario Stefano (al tempo portiere di riserva del Messina, che subentrato nel corso della gara al portiere titolare Berardi - dopo che questi si era fatto espellere dal terreno di gioco - si rendeva responsabile delle due reti subite dal Messina nel corso del secondo tempo), Frabotta Daniele (al tempo calciatore del Messina, autore al 35’ di gara di un autogol) e De Vito Andrea (al tempo calciatore del Messina, fattosi espellere al minuto 78^ per proteste lasciando la squadra in nove uomini).

Con l’aggravante, per tutti, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del C.G.S., dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.

Con l’ulteriore aggravante, per Gugliotta Pietro e Di Napoli Arturo, di cui all’art. 14 lett. o) del C.G.S., di aver commesso il fatto in associazione con altre persone finalizzata a tale commissione, o comunque alla commissione di altri illeciti disciplinari.

La società F.C. Casertana Srl a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 6 co.5 del C.G.S. e anche ai sensi dell’art. 30, comma 2, del C.G.S., in ordine all’illecito sportivo commesso a suo vantaggio relativamente alla gara Casertana vs Messina del 21/12/15.

C) Di Napoli Arturo, Gugliotta Pietro e Costa Alessandro, della violazione dell’art. 24, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver direttamente e/o per interposta persona scommesso con pronostico < 1 + over > sulla gara Casertana vs Messina disputata in data 21.12.2015 e valevole per il Campionato Lega Pro Gir. C s.s. 2015/2016.

Con l’aggravante per tutti di cui all’art. 14 lett. i) del C.G.S., di aver commesso l’infrazione per conseguire o ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

La società ASCD Sportivo Culturale Italia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio - all’epoca - tesserato Costa Alessandro.

D) Di Napoli Arturo, Gugliotta Pietro, Berardi Alessandro, D’Eboli Cosimo, Grassadonia Gianluca, Acampora Piersilvio, della violazione dell’art. 30 co.1 del C.G.S. per aver tutti, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Messina vs Paganese, disputata in data 14.02.2016 Risultato finale 2–2 (1^tempo 0–1) -, e valevole per il Campionato di Lega Pro Gir. C - stagione sportiva 2015/16 - al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione sportiva.

In particolare, per aver allo scopo Di Napoli, Gugliotta, Berardi, Grassadonia e D’Eboli offerto e/o promesso denaro e/o altra utilità e/o vantaggio ad alcuni calciatori dell’ARC Messina Srl e della Paganese Calcio 1926, tra cui Acampora Piersilvio, autore al minuto 77’ di gioco dell’autorete che fissò il risultato finale di parità, al fine di determinare il segno 2 alla fine del primo tempo ed il segno x al termine della gara stessa.

Con l’aggravante, per tutti, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del C.G.S., dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.

Con l’ulteriore aggravante per Gugliotta Pietro e Di Napoli Arturo di cui all’art. 14 lett. o) del C.G.S., di aver commesso il fatto in associazione con altre persone finalizzata a tale commissione, o comunque alla commissione di altri illeciti disciplinari.

Con l’ulteriore aggravante per Di Napoli Arturo di cui all’art. 14 lett. m) del C.G.S., di aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare, per essere il medesimo, alla data in cui si è svolto l’incontro Messina - Paganese del 14.02.2016, già attinto da una sanzione disciplinare di squalifica a seguito di una decisione assunta dagli organi di giustizia sportiva della FIGC.

E) Di Napoli Arturo, Gugliotta Pietro, D’Eboli Cosimo e Costa Alessandro, della violazione dell’art. 24, commi 1 e 2, del C.G.S. per aver direttamente e/o per interposta persona scommesso con pronostico <2-X> sulla gara Messina vs Paganese, disputata in data 14.02.2016 e valevole per il Campionato Lega Pro Gir. C s.s. 2015/2016.

Con l’aggravante, per tutti, di cui all’art. 14 lett. i) del C.G.S., di aver commesso l’infrazione per conseguire o ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio.

Con l’ulteriore aggravante per Di Napoli Arturo di cui all’art. 14 lett. m) del C.G.S., di aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare, per essere il medesimo, alla data in cui si è svolto l’incontro Messina - Paganese del 14.02.2016, già attinto da una sanzione disciplinare di squalifica a seguito di una decisione assunta dagli organi di giustizia sportiva della FIGC.

La società Paganese Calcio 1926 Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, commi 2, 3 e 4, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri al tempo tesserati D’Eboli Cosimo e Grassadonia Gianluca.

La società ASCD Sportivo Culturale Italia a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, del C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio - all’epoca - tesserato Costa Alessandro.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “riapertura, ex art. 122, comma 4 del C.G.S., disposta in data 17 marzo 2023, del procedimento n. 1026pf16-17, avente ad oggetto: Accertamenti su circostanze, riportate su organi di stampa in data 24.03.2017, relative al coinvolgimento della società ACR Messina srl in una inchiesta della Procura della Repubblica di Messina per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva con riferimento a gare dell’ACR Messina srl della s.s. 2014/2015 e 2015/2016, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28.03.2017 al n. 1026 pf 16-17”, risulta iscritto nel registro della Procura Federale in data 28 marzo 2017.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti:

- la nota pervenuta dalla PGS in data 16/03/23, con allegato il decreto di rinvio a giudizio emesso dal Tribunale di Messina – Sez. G.I.P. – il 7.05.2019, nell’ambito del procedimento penale 3057/2016 RGNR;

- il provvedimento di riapertura delle indagini del procedimento n.1026pf16-17 adottato in data 17/03/23;

- le interrogazioni AS400 sulle persone di Addario Stefano, De Vito Andrea, D’Eboli Cosimo, Di Napoli Arturo, Frabotta Daniele, Grassadonia Gianluca, Costa Alessandro, Nastasi Eros, Berardi Alessandro, nonché della società ACR Messina (matr. 930315) e SRL Messina (matr. 947500);

- i fogli censimento della società ACR Messina per le stagioni sportive 2015/2016, della società Paganese Calcio 1926 per le stagioni sportive 2015/2016 e 2022/2023; della società Casertana Srl per le stagioni sportive 2015/2016 e 2022/2023; della società FCD Cologno, della società FC Rieti, della società Polisportiva Massa Lubrense, della società Orvietana Calcio Srl;

- i certificati di residenza dei signori Arturo Di Napoli; Gianluca Grassadonia; Stefano Addario; Pietro Gugliotta;

- l’autorizzazione al rilascio atti della Procura di Messina del 17.3.2023;

- l’autorizzazione al rilascio atti del Presidente del Tribunale di Messina del 21.3.2023.

Sono inoltre stati acquisiti il 21.03.2023, presso la Procura ed il Tribunale di Messina: richiesta applicazione misure cautelari; integrazione richiesta applicazione misure cautelari; informativa finale GdF; informative GdF; fascicoli Tribunale del Riesame; appello del PM; sentenza Khalifeh – Berardi; sentenza Acampora; sentenza Di Napoli A. – Gugliotta.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata alle parti in data 23.3.2023.

Sono stati sentiti, su conforme richiesta, il sig. Grassadonia Gianluca, all’esito della notificazione della Comunicazione di Chiusura delle Indagini; il sig. D’Eboli Cosimo; il sig. Raiola Filippo, in qualità di legale rappresentante della società Paganese Calcio 1926 Srl.

Hanno fatto pervenire memoria difensiva alla Procura Federale il sig. Andrea De Vito, per il tramite dell’Avv. Alessandro Calcagno, il sig. Berardi Alessandro ed il sig. Daniele Frabotta.

La fase predibattimentale

Il dibattimento era fissato per l’udienza del giorno 27.4.2023.

Con memoria del 20.4.2023, il sig. Gugliotta Pietro, per il tramite del suo difensore, Avv. Salvatore Silvestro, contestava la sussistenza dei fatti ascrittigli.

Con memoria del 22.4.2023, il sig. Berardi Alessandro, per il tramite del difensore, Avv. Marco Sabato, eccepita la inammissibilità della riapertura del procedimento per l’asserita violazione dell’art. 122, IV co., CGS, insisteva nella già formulata richiesta di proscioglimento per l’esistenza della conseguita sentenza di proscioglimento del GUP di Messina; nel merito, concludeva per la infondatezza del deferimento.

Con memoria del 25.4.2023, il sig. Cosimo D’Eboli, per il tramite dei difensori, Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, eccepiva l’inammissibilità della riapertura delle indagini in assenza di fatti nuovi; contestava l’applicabilità nei propri confronti delle norme del CGS, in quanto all’epoca dei fatti non tesserato con alcuna società; contestava la fondatezza del deferimento. Con memoria del 25.4.2023, gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, per la società Paganese Calcio 1926 Srl, eccepivano la inammissibilità della riapertura delle indagini in assenza di fatti nuovi e contestavano la sussistenza degli addebiti.

Con memoria del 25.4.2023, l’Avv. Alessandro Calcagno, per il sig. Andrea De Vito, dedotta l’esistenza di sentenza penale di assoluzione, eccepiva la inammissibilità dell’apertura e della riapertura delle indagini e, nel merito, contestava i fatti ascrittigli. Con memoria del 25.4.2023, l’Avv. Priscilla Palombi, per il sig. Frabotta Daniele, eccepiva la violazione dell’art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva vigente nella stagione 2016/2017, "sostanzialmente equivalente all’attuale formulazione dell’art. 122 del CGS”, nonché del vigente art. 122 CGS; nel merito contestava la fondatezza del deferimento; in via subordinata, chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare nella previsione del giudicato della sentenza assolutoria emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Messina su conforme richiesta del P.M..

Gli Avv.ti Enrico Lubrano, Filippo Lubrano e Pietro Cerro, per la soc. Casertana Calcio F.C. Srl, con memoria del 26.4.2023, contestavano la ritenuta partecipazione dei tesserati della società rappresentata ai fatti di cui al deferimento, con conseguente esclusione di ogni responsabilità della stessa, anche presunta, dovendo operare, in tale ultima ipotesi, la prescrizione prevista dall’art. 40, co. 1, lett. d) del CGS. In via subordinata, in caso di ritenuta responsabilità, chiedevano applicarsi una sanzione diversa dalla penalizzazione in classifica nell’interesse generale della regolarità del campionato.

L’Avv. Marcello Greco, per il sig. Costa Alessandro, con memoria del 26.4.2023, chiedeva la sospensione del procedimento in attesa del deposito delle motivazioni della decisione assunta dal Tribunale di Messina in data 4.4.2023.

Con memoria del 26.4.2023, l’Avv. Edoardo Parravicini, nell’interesse del sig. Arturo Di Napoli, deduceva l’assenza di prove in ordine ai fatti al medesimo ascritti.

Il dibattimento

L’udienza del 27.4.2023 era rinviata, su richiesta delle parti, alla successiva del 16.11.2023, con onere a carico della parte più diligente di provvedere al deposito delle motivazioni della sentenza assunta dal Tribunale di Messina in data 4.4.2023 e della eventuale attestazione del suo passaggio in giudicato, nonché con sospensione dei termini ex art. 38, co. 5, lett. d) del CGS-CONI. L’udienza del 16.11.2023 era ancora rinviata, su richiesta delle parti, al successivo 8.2.2024, nel contempo ponendosi “ a carico della parte più diligente, l’acquisizione dell’eventuale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Messina in data 4 aprile/19 maggio 2023, ovvero la prova della sua avvenuta impugnazione”, anche in questo caso con sospensione dei termini.

L’udienza dell’8.2.2024 era rinviata d’ufficio al successivo 22.2.2024, “fermi gli adempimenti disposti con ordinanza n. 0034/TFNSD-2023-2024”.

In data 20.2.2024 l’Avv. Priscilla Palombi, difensore di Frabotta Daniele, provvedeva al deposito della sentenza di assoluzione del Tribunale di Messina munita di attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.

All’udienza del 22.2.2024, il rappresentante della Procura Federale, alla luce della sentenza irrevocabile di assoluzione sopra indicata, ha chiesto il proscioglimento dei deferiti dalle contestazioni relative all’illecito sportivo, insistendo, tuttavia, per la sussistenza della responsabilità per quelle aventi ad oggetto l’asserita violazione del divieto di scommesse sportive in quanto non oggetto della sentenza in questione.

Nel dettaglio, quindi, ha chiesto il proscioglimento dei signori Alessandro Berardi, Stefano Addario, Daniele Frabotta, Andrea De Vito, Gianluca Grassadonia e Piersilvio Acampora e della società FC Casertana Srl mentre, nei confronti dei restanti soggetti, le sanzioni di seguito indicate:

- nei confronti del sig. Arturo Di Napoli, complessivi anni 3 (tre) e mesi 2 (due) di inibizione ed euro 27.000,00 (ventisettemila/00) di ammenda;

- nei confronti del sig. Pietro Gugliotta, complessivi anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 26.000,00 (ventiseimila/00) di ammenda;

- nei confronti del sig. Alessandro Costa, complessivi anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione ed euro 26.000,00 (ventiseimila/00) di ammenda;

- nei confronti del sig. Cosimo D’Eboli, anni 3 (tre) di inibizione ed euro 25.000,00 (venticinquemila) di ammenda;

- nei confronti della società ASCD Sportivo Culturale Italia euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda;

- nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl, euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.

Gli avvocati intervenuti per i predetti deferiti, invece, hanno insistito nella contrapposta tesi, come da verbale d’udienza.

La decisione

Il Tribunale prende atto, condividendone i presupposti, della richiesta della Procura Federale che, alla luce della più volte citata sentenza assolutoria intervenuta in sede penale, ha formalmente concluso per il proscioglimento dei deferiti in ordine alle ipotesi di illecito sportivo contestate in deferimento, anche in ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 111, comma 3 del CGS-FIGC.

Con riferimento, invece, alle restanti contestazioni, non oggetto delle valutazioni del giudice penale, questo Tribunale ritiene non doversi pronunciare in quanto le fattispecie contestate sono ormai coperte dalla prescrizione.

Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) del CGS-FIGC, infatti, nel cui alveo rientrano gli illeciti contestati (non trattandosi né di illecito amministrativo, né di illecito sportivo), questi ultimi si prescrivono al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarli e, in ogni caso, pur in presenza di atti interruttivi previsti dal comma 2, i predetti termini non possono essere prolungati oltre la metà, non influendo, ai fini del computo prescrizionale, le contestate aggravanti.

Orbene, nel caso di specie i fatti attenzionati si riferiscono alle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, per i quali appare evidente che risulta ormai decorso il termine prescrizionale, pure a voler ritenere verificatasi l’interruzione per effetto della prima iscrizione nel registro dei procedimenti avvenuta nel marzo 2017, essendo ormai già ampiamente trascorsa la sesta stagione successiva a quelle sopra indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie tutti i deferiti con riferimento alla violazione dell’art. 17 CGS in relazione all’art. 30 CGS.

Relativamente alla violazione dell’art. 24, commi 1 e 2, CGS riguardante i deferiti Costa Alessandro, Di Napoli Arturo, D’Eboli Cosimo, Gugliotta Pietro, nonché la ASCD Sportivo Culturale Italia e la Paganese Calcio 1926 Srl, dichiara prescritta la violazione contestata.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                                         Carlo Sica

Amedeo Citarella  

 

Depositato in data 4 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it