F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0164/TFN – SD del 4 Marzo 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Vincenzo Cirillo – Reg. Prot. 99/TFN-SD

Decisione/0164/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0099/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Antonella Arpini – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Giammaria Camici – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 22 febbraio 2024, sul ricorso proposto dal sig. Vincenzo Cirillo nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri, dell'Associazione Italiana Arbitri - Sez. Frattamaggiore (NA), dell’Associazione Italiana Arbitri CRA Campania e della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l’annullamento della nota di diniego di reintegro nell’Associazione Italiana Arbitri e di tutti gli atti connessi e conseguenziali, comunque lesivi degli interessi e diritti del ricorrente,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 30 CGS-CONI, depositato in data 3.11.2023, proposto nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’Avv. Vincenzo Cirillo, già Arbitro Effettivo fino al 27.6.1995 ed Arbitro fuori quadro della Sezione di Frattamaggiore (NA) fino al 2.11.2017, impugnava, a mezzo del proprio difensore Avv. Raffaella Crispino, il provvedimento di diniego all’istanza di riammissione all’Associazione di cui al provvedimento del Comitato Nazionale AIA - Prot. 8951/SS 2023/2024.

Il ricorrente precisava che, successivamente alle dimissioni rassegnate in data 2.11.2017, presentava domanda di riammissione alla Sezione AIA di Frattamaggiore nei termini e nei modi di cui al Regolamento AIA, ma tale riammissione veniva negata in conformità alle motivazioni espresse nel parere sfavorevole reso dal Presidente della suddetta Sezione AIA di cui però, nonostante la richiesta di accesso agli atti e relativi solleciti, non veniva fornita copia.

Lamentava pertanto il ricorrente l’illegittimità del diniego, soprattutto laddove ancorato alle motivazioni del parere sfavorevole del Presidente di Sezione, di cui però non era stata data contezza alcuna.

Il provvedimento, pertanto, a parere del ricorrente, appariva del tutto illegittimo e immotivato anche alla luce della sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive ai fini della riammissione, quali la tempestività dell’istanza a termini di Regolamento (non essendo trascorsi più di 8 anni) e l’assenza di censure di qualsivoglia natura in capo al sig. Cirillo.

Alla luce di tali deduzioni si invocava l’illegittimità del provvedimento in quanto emesso in violazione dell’art. 8, comma 6, lett. o) del Regolamento AIA.

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In data 28.11.2023, l’Associazione Italiana Arbitri, a mezzo del proprio difensore Avv. Valerio Di Stasio, depositava memoria al solo fine di eccepire l’improcedibilità del ricorso per l’omessa notificazione a cura di controparte.

L’udienza del 30.11.2023

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 30 novembre 2023, tenutasi in modalità videoconferenza.

Sono comparsi l’Avv. Crispino per il ricorrente, presente anche personalmente e, per l’AIA, l’Avv. Valerio Di Stasio.

Nessuno è comparso per la FIGC, non costituitasi.

L’Avv. Di Stasio, riportandosi alla memoria versata in atti, sollevava l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa notifica da parte del ricorrente.

L’Avv. Crispino, precisando come l’art. 32 CGS-CONI non pone a carico del ricorrente alcun obbligo di notifica del ricorso alle controparti, chiedeva il rigetto di tale eccezione e di procedere alla valutazione nel merito.

Il Tribunale, rilevato che l’AIA non aveva avuto tempestiva conoscenza del ricorso, ne rinviava la trattazione all’udienza dell’11 gennaio 2024.

La memoria difensiva dell'AIA

In data 8.1.2024, l’AIA, a mezzo del proprio difensore Avv. Di Stasio, depositava memoria con la quale, preliminarmente, reiterava l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa notifica da eseguirsi a cura di controparte e, nel merito, sottolineava l’infondatezza del ricorso, sia in ragione della mutata formulazione dell’art. 8, comma 6, lett. o) del Regolamento AIA, laddove non prevede più alcuno specifico obbligo motivazionale del provvedimento del Presidente dell’AIA, sia in ordine al carattere del tutto discrezionale della decisione sulla richiesta di riammissione di un ex associato, prerogativa esclusiva del Presidente AIA.

Precisava inoltre il difensore come la sussistenza dei requisiti minimi invocati dal ricorrente non attribuisse alcun diritto al reintegro, essendo solo una conditio sine qua non per la presentazione dell’istanza.

Al fine di ribadire l’infondatezza del ricorso, produceva altresì il parere sfavorevole reso dal presidente della Sezione AIA di Frattamaggiore, richiamato e condiviso nel provvedimento di diniego del 4.10.2023.

L'udienza dell'11.1.2024

All’udienza dell’11.1.2024, sono comparsi l’Avv. Crispino per il ricorrente, presente anche personalmente e, per l’AIA, l’Avv. Valerio Di Stasio.

Nessuno è comparso per la FIGC.

L’Avv. Crispino, attesa la produzione documentale effettuata da controparte chiedeva concedersi breve rinvio per la presentazione di motivi aggiunti avverso il parere del Presidente della Sezione AIA di Frattamaggiore depositato dall’AIA in allegato alla memoria datata 8 gennaio 2024.

Il Tribunale, nulla opponendo la difesa dell’AIA, concedeva termine, di intesa con la difesa del ricorrente, per la notifica e il deposito di motivi aggiunti, fino al giorno 31 gennaio 2024, rinviando la trattazione del ricorso all’udienza del 22 febbraio 2024.

Il ricorso per motivi aggiunti

In data 30.1.2024, il difensore del sig. Cirillo depositava ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato a controparte come da Ordinanza del Tribunale, con il quale, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate nel ricorso principale, impugnava altresì il parere sfavorevole reso, in data 28.9.2023, dal Presidente della Sezione AIA di Frattamaggiore - prot. P.AL/cd.17/SS 2023-2024 FIGC/AIA Sezione di Frattamaggiore.

Assumeva il ricorrente come il suddetto parere contenesse circostanze non veritiere sia in ordine alle determinazioni assunte in sede di Consiglio Direttivo, sia in ordine ai rilievi di natura tecnica emarginati nel suddetto parere.

Precisava infatti il ricorrente che l’Avv. Cirillo, contrariamente a quanto sostenuto nel parere in esame, nel 2017, era risultato idoneo al corso di aggiornamento tenuto a Nola e che, sotto il profilo organizzativo avrebbe comunque potuto rivestire un ruolo diverso, anche in altra sezione AIA, così da non gravare sull’organico degli osservatori, già ritenuto “sproporzionato rispetto alla forza arbitrale attiva”.

Tali circostanze, ad avviso del ricorrente, deponevano per l’infondatezza delle motivazioni espresse nel parere sfavorevole, con conseguente illegittimità del diniego al reintegro, ritenuto illogico, immotivato, arbitrario e violativo dei principi di trasparenza, lealtà, probità e correttezza di cui agli artt. 4 CGS e 8, punto 6, del Regolamento AIA.

Precisava inoltre come anche a seguito della modifica dell’art. 8, comma 6, lett. o) del Regolamento AIA permanesse comunque un obbligo motivazionale, secondo i principi generali del nostro Ordinamento, soprattutto nei provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica soggettiva del destinatario resi all’esito di “un’attività non vincolata ma ampiamente discrezionale”.

Ribadiva infine come non fossero decorsi gli 8 anni richiesti dalla normativa e che alcuna censura fosse mai stata sollevata nei confronti dell’ex associato, circostanze ampiamente sufficienti ai fini del reintegro.

La replica dell'AIA

Con la memoria versata in atti, la difesa dell’AIA, nel riportarsi alle eccezioni e conclusioni rassegnate precedentemente, ribadiva l’infondatezza del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, precisando altresì come il parere sfavorevole reso dal Presidente della Sezione non fosse comunque autonomamente impugnabile, avendo natura endoprocedimentale e come tale “privo di immediata ed autonoma lesività”.

Replicava inoltre alla lamentata falsità delle circostanze riferite nel citato parere in ordine alle determinazioni del Consiglio Direttivo Sezionale, rappresentando, comunque, l’irrilevanza della deliberazione del CDS sulle richieste di riammissione di ex associati, essendo il parere di cui agli artt. 23 comma 3, lett. v) e 8 comma 6, lett. o) “di esclusiva pertinenza e competenza del Presidente della sezione di ultima appartenenza del richiedente”.

Precisava inoltre come il provvedimento di diniego fosse adeguatamente motivato, anche per relationem attraverso il richiamo al parere sfavorevole reso dal Presidente di sezione, pienamente rispondente “alle superiori esigenze AIA”; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, l’Avv. Cirillo, in caso di riammissione, sarebbe necessariamente entrato nell’organico degli osservatori, in ragione dell’età, e comunque, relativamente alla possibilità di essere “allocato presso altra sezione” ricordava come la “domanda di riammissione va presentata al Presidente della Sezione di ultima appartenenza ed è in tale Sezione (nel caso che ci occupa, appunto, la Sezione AIA di Frattamaggiore) che, in ipotesi di accoglimento della propria richiesta, sarebbe stato riammesso l’ex associato dimissionario”.

Sollevava infine l’inammissibilità della domanda di reintegro con il ricongiungimento della precedente anzianità associativa avanzata dal ricorrente nei motivi aggiunti, trattandosi di provvedimento che esula dalle competenze degli Organi di Giustizia Sportiva.

L'udienza del 22.2.2024

All’udienza del 22.2.2024, sono comparsi l’Avv. Crispino per il ricorrente, presente anche personalmente e, per l’AIA, l’Avv. Valerio Di Stasio.

Nessuno è comparso per la FIGC.

L’Avv. Raffaella Crispino, ribadendo, preliminarmente, l’ammissibilità del ricorso principale, poiché depositato in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, nel merito, si è riportata a tutti gli atti depositati nell’interesse del proprio assistito, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

L’Avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza della Associazione Italiana Arbitri, nel riportarsi al contenuto delle memorie versate in atti, ha insistito, in via preliminare, sulla inammissibilità dei ricorsi, chiedendone comunque, nel merito, il rigetto. All’esito della discussione il Tribunale ha riservato la decisione.

I motivi della decisione

Ritiene, preliminarmente, il Collegio di poter prescindere dalla questione di rito sollevata dall’Associazione resistente, anche in ragione dell’ordinanza di integrazione del contradditorio pronunciata all’esito della prima udienza, per essere comunque il ricorso infondato nel merito.

Le doglianze mosse dal ricorrente, sia nel ricorso principale, che in quello per motivi aggiunti, hanno ad oggetto la supposta fallace applicazione dell’art. 8, comma, 6 lett. o) del Regolamento AIA, il quale, nel disciplinare le competenze assegnate al Presidente AIA, espressamente prevede che quest’ultimo “su richiesta scritta e motivata dell’interessato, acquisito il preventivo parere motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, se non sono trascorsi più̀ di otto anni dalla data delle dimissioni o della perdita della qualifica di arbitro, decide sulle domande di riammissione nell’AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera, dal ritiro tessera o dalla esclusione dall’AIA; in caso di accoglimento, il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità̀ associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell’AIA”. La norma, ratione temporis applicabile, pertanto, non prevede alcun obbligo motivazionale del provvedimento del Presidente dell’AIA in ordine alle richieste di riammissione degli ex associati dimissionari, limitandosi ad indicare alcuni requisiti di ammissibilità della domanda.

Il novum normativo prevede pertanto quale unico onere in capo al Presidente dell’AIA quello di acquisire il preventivo parere motivato del Presidente della Sezione di ultima appartenenza dell’ex associato, laddove, nella precedente formulazione, in caso di parere sfavorevole, “ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato”.

Già sotto tale profilo le argomentazioni dedotte dal ricorrente, in ordine alla illegittimità e all’assenza di motivazione del provvedimento impugnato, appaiono inconferenti.

Occorre comunque rilevare che, come correttamente sostenuto dal difensore del ricorrente, seppur non normato, residui un obbligo motivazionale di qualsivoglia provvedimento che incida sulla sfera soggettiva del destinatario, secondo i principi generali del nostro Ordinamento (art. 3 L 241/90), affinché la discrezionalità non sfoci in arbitrio; nel caso di specie però tale obbligo motivazionale, si ribadisce non normato, appare ampiamente assolto dal richiamo alle analitiche argomentazioni dedotte nel parere sfavorevole del Presidente di Sezione, prodotto nel presente giudizio e quindi, seppur tardivamente, messo a disposizione della parte interessata.

Il Presidente della Sezione AIA ha infatti evidenziato come “il reintegro dell’ex associato Vincenzo Cirillo andrebbe ad aumentare l’organico degli osservatori a disposizione dell’O.T.S. che ad oggi è ipso facto già sproporzionato rispetto alla forza arbitrale attiva” ed ancora che “l’ex associato, per quasi due decadi, ha ricoperto ruoli A.I.A. e F.I.G.C. non tecnici e, pertanto, attualmente, si troverebbe in una situazione, dal punto di vista squisitamente tecnico, di scarsa formazione e di conseguenza, scarso contributo da poter e dover dare alle nuove leve”.

Occorre incidentalmente rilevare che, pur condividendo le deduzioni dell’AIA in ordine alla natura endoprocedimentale del suddetto parere, come tale non autonomamente impugnabile, appare necessario valutarne le argomentazioni in quanto riprodotte per relationem nel provvedimento di diniego impugnato con il ricorso in oggetto.

Sotto tale profilo, non può non rilevarsi che nel citato parere del Presidente di Sezione, poi recepito nel provvedimento di diniego, vengono espresse valutazioni, di natura prettamente tecnica ed organizzativa, non sindacabili in questa sede, soprattutto laddove non appaiano, come nel caso di specie, manifestamente irragionevoli.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza endofederale, la riammissione nei ruoli a seguito di dimissioni volontarie si atteggia ad istituto a carattere eccezionale il cui ambito applicativo non può che essere particolarmente circoscritto e pertanto l’eventuale diniego, basato su plurime argomentazioni di natura tecnica-organizzativa, non manifestamente irragionevoli, unitamente al carattere altamente discrezionale del provvedimento, non è sindacabile in questa sede.

Come si evince dal tenore letterale della norma, e come più volte ribadito dalla giurisprudenza federale, il potere del Presidente AIA non è correlato ad alcuna codificazione dei suoi presupposti, se non al rispetto dell’iter procedurale e agli ordinari canoni della ragionevolezza, con la conseguenza inevitabile che il vaglio degli organi di giustizia sportiva debba limitarsi alla verifica e valutazione del rispetto di tali canoni; diversamente opinando si verificherebbe un’illegittima ingerenza nelle valutazioni operative riservate agli organi associativi, ai quali la norma concede, nei limiti sopra precisati, ampia discrezionalità.

Non può peraltro non evidenziarsi come la natura discrezionale di tali determinazioni è stata riconosciuta dallo stesso ricorrente nella memoria versata in atti, nella quale si dava atto trattarsi di “un’attività non vincolata ma ampiamente discrezionale”.

Sotto tale profilo appare vieppiù inconferente la lamentata illegittimità del provvedimento di diniego in quanto emesso nei confronti di soggetto in possesso dei cd. requisiti soggettivi per la presentazione della domanda.

La norma così interpretata non avrebbe ragion d’essere, privando non solo l’associazione del riconosciuto potere discrezionale, ma soprattutto creando un irrazionale automatismo nell’ambito di un istituto, come già precisato, a carattere eccezionale.

Come sottolineato dalla difesa dell’AIA, conformemente alla giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, i requisiti minimi soggettivi per la presentazione dell’istanza non attribuiscono infatti alcun diritto al reintegro, essendo esclusa l’immanenza di un diritto soggettivo alla riammissione, la cui decisione è esclusivamente rimessa alla valutazione discrezionale del suo Presidente, nel rispetto del procedimento tipizzato dalla norma regolamentare.

Tanto premesso, il provvedimento impugnato, nei limiti del sindacato di questo Tribunale come sopra precisati, essendo ancorato a motivazioni né irragionevoli, né illogiche, né frutto di travisamento, deve ritenersi pienamente legittimo, con conseguente rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE           

Antonella Arpini                                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 4 marzo 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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