F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Consultiva – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Parere n. 0003/CFA pubblicata il 12 Marzo 2024 (motivazioni) –
Parere/0003/CFA-2023-2024
CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONE CONSULTIVA
composta dai Sigg.ri:
Giampiero Paolo Cirillo – Presidente
Davide Ponte – Componente
Daniele Maffeis – Componente
Alberto Stancanelli - Componente
Diego Sabatino - Componente (relatore)
ha reso il seguente
PARERE
Oggetto: Richiesta di parere interpretativo del Presidente federale in ordine all’interpretazione dell’art. 27, comma 3 Statuto Federale in relazione all’art. 49 delle NOIF.
PREMESSO E CONSIDERATO
1. Con nota prot. n. 21238/Presidenza, data a Roma il 22 febbraio 2024, il Presidente federale ha richiesto a questa Corte, ai sensi dell’art. 34, comma 11, lett. c) dello Statuto Federale, di esprimere il proprio parere in ordine all’interpretazione dell’art. 27, comma 3 dello Statuto Federale in relazione all’art. 49 delle NOIF.
La vicenda sottoposta a parere trae origine dalla modifica degli artt. 49 e 50 delle Norme organizzative interne della Federazione (di seguito NOIF), approvate dal Consiglio Federale il 30 gennaio 2019 e pubblicate sui comunicati Ufficiali n. 48/A e 49/A dello stesso giorno.
Per quanto rilevante ai fini del parere, al primo periodo del comma 4 dell’art. 49 (attualmente rinumerato come comma 3), si prevede “A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, B e C maschili, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.”
La disposizione prosegue prevedendo che detta modifica deve essere deliberata da ciascuna Lega, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno (secondo periodo) e, nella richiesta di parere, si precisa come la delibera sarebbe divenuta “efficace solo previa approvazione del Consiglio Federale che, tenuto conto delle precisazioni rese dal Presidente Federale, nel corso del dibattito consiliare, avrebbe richiesto la maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 3 lett. d) dello statuto e l'intesa delle leghe interessate”.
Con la detta modifica si abrogava esplicitamente il comma 3 dell'art. 50, che disciplinava il precedente procedimento di modifica del numero di squadre partecipanti ai campionati (peraltro fondato su un diverso presupposto, ossia sul rischio del non tempestivo avvio del campionato) e si introduceva il comma 5 dell'art. 49 (oggi comma 4), prevedendo che le eventuali vacanze di organico dei campionati professionistici, determinatesi in esito alle procedure per il rilascio delle Licenze Nazionali o per revoca o decadenza dalla affiliazione, avvenissero non con il consueto ripescaggio, ma mediante riammissione delle società retrocesse al campionato inferiore.
Per altro verso, ancora contestualmente, veniva previsto, all'ultimo capoverso del medesimo comma, che la disposizione non sarebbe stata applicabile nei passaggi tra la Lega Nazionale Dilettanti (Serie D) e la Lega Pro e che, in caso di non ammissione al campionato di Serie C di una neopromossa dall'Interregionale (Serie D), la non ammessa venga sostituita da una proveniente sempre dalla Serie D (art. 49, alla lettera c), punto 1). Analoga procedura non è prevista per i campionati superiori che, in tali casi, adottano in via prioritaria il sistema della riammissione delle società retrocesse.
A fronte di detto quadro regolamenta, integralmente contenuto nell'art. 49 delle N.O.I.F., che regola l'ordinamento dei campionati e i loro collegamenti, la richiesta di parere evidenzia come sia stata avanzata proposta di modifica delle citate norme ed in particolare dei commi dell'art. 49, che disciplinano il sistema della riammissione e della sostituzione.
In sede di discussione sulla detta proposta (il cui contenuto non è stato condiviso con questa Corte), “è sorto dubbio interpretativo sulla necessità o meno della approvazione di tali eventuali modifiche, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 27, comma 3 lett. d) dello Statuto e l'intesa delle leghe interessate o con le maggioranze consuete per la modifica di una norma organizzativa interna della FIGC. Il tema interpretativo si è posto, in considerazione della circostanza che dette disposizioni, quantunque regolino la mera integrazione dell'organico dei campionati, con modalità diverse rispetto al sistema dei ripescaggi, sono contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F., che disciplina l'ordinamento dei campionati e i suoi collegamenti.”
2. Dalle premesse appena svolte, appare come il contenuto del parere chiesto a questa Corte riguardi l’ampiezza del potere di modifica delle NOIF spettante al Consiglio Federale e, segnatamente, come debba esplicarsi il detto potere qualora le regole contenute nella normativa interna coinvolgano altri soggetti dell’ordinamento sportivo, diversi dalla FIGC stessa.
Ai fini della risoluzione della questione, e in via preliminare, va ricordato che il sistema delle fonti disciplinari della FIGC è esplicitamente previsto nello Statuto e segnatamente nell’art. 2 ‘Principi fondamentali’, dove al comma 6 si legge che “Le fonti dell’ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.”
La previsione di una rigida gerarchia delle fonti di questo ordinamento sportivo (“nell’ordine”) consente di evidenziare come la questione sottoposta scaturisca da una commistione, all’interno delle NOIF, di regole organizzative meramente interne e regole procedimentali implicanti coinvolgimenti esterni e che, quindi, il dubbio che origina la richiesta di parere sorga dal sovrapporsi di due profili diversi, ossia quello formale della modifica delle norme organizzative interne e quello, concettualmente distinto ma proceduralmente connesso, del contenuto della disciplina dell’ordinamento dei campionati e dei loro collegamenti.
Qualora i due ambiti fossero separati e si giovassero di testi disciplinari diversi, la questione non avrebbe avuto probabilmente ragione di esistere.
Infatti, in tema di disposizioni organizzative, ossia con riguardo al profilo di stampo più schiettamente formale, non si può certamente negare che le attribuzioni del Consiglio Federale comprendano la possibilità di agire unilateralmente sulle NOIF, anche nei casi in cui lo stesso Consiglio abbia eventualmente ritenuto di autolimitare le proprie attribuzioni, attribuendo rilevanza ad interventi esterni. Milita verso tale soluzione il dettato esplicito dell’art. 27, commi 1 e 2, dello Statuto della FIGC che prevede che il Consiglio federale è “l’organo normativo e di indirizzo generale della FIGC” e che emana, tra l’altro, “le norme organizzative interne”, di cui è quindi responsabile regolamentare unico.
Tuttavia, in una pluralità di ambiti, è lo stesso Statuto, disposizione sovraordinata, che si perita di riconoscere limiti a tale attribuzione, tramite modalità diverse (impulso propositivo esclusivo del Presidente, obblighi di partecipazione o di ascolto di terzi, ecc.), così da far emergere l’esistenza di contesti regolamentari dove il potere del Consiglio Federale appare circondato da maggiori prudenze. In questi casi, ed è il tema più sostanziale, ossia quello del contenuto, le attribuzioni normative generali del Consiglio Federale vanno esercitate entro i confini del rispetto delle situazioni soggettive riconosciute dallo Statuto (come anche delle altre regole dell’ordinamento generale, come si vedrà di seguito).
È questo proprio il caso del tema in esame, che riguarda una vicenda direttamente normata dall’art. 27 dello Statuto della FIGC che, al comma 3 lett. d), prevede una disciplina peculiare per l’ordinamento dei campionati e dei loro collegamenti, disponendo che il Consiglio Federale agisca, su iniziativa del Presidente, adottando una decisione “d’intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto”.
3. Tenendo separati i due piani, la vicenda avrebbe dato vita a minori dubbi interpretativi, in quanto, da un lato, la disciplina di modifica delle NOIF, di intera spettanza del Consiglio Federale, avrebbe avuto integrale applicazione e, dall’altro, la disciplina sull’ordinamento dei campionati sarebbe stata adottata con una delibera in diretta applicazione dell’art. 27 comma 3 dello Statuto.
Tuttavia, ciò non è avvenuto in fatto, in quanto le NOIF, mero strumento di organizzazione interna della Federazione, contengono in concreto anche una disciplina sostanziale di situazioni giuridiche degli altri soggetti dell’ordinamento giuridico sportivo.
Se una tale scelta può essere condivisa nell’ottica di una maggiore visibilità delle diverse delibere adottate e della contiguità e leggibilità del testo scritto, ciò non determina però una omogeneizzazione del regime giuridico dell’intero contenuto, permanendo differenze sostanziali che la Corte intende rimarcare. Stante l’eterogeneità e la diversa rilevanza dei temi incisi dalle NOIF, non è possibile infatti ritenere che un mero dato fattuale, ossia l’inglobamento in un testo di regole organizzative di regole di altro tenore, come quelle disciplinanti l’ordinamento dei campionati, possa modificare e snaturare il senso di queste ultime, facendo perdere loro le garanzie proprie. Così ragionando, le previsioni statutarie verrebbero superate ed eluse da una regolazione di rango inferiore.
L’introduzione dell’art. 49 delle NOIF, come sopra rammentato, ha invece semplicemente portato all’interno di un plesso regolamentare, destinato ad altro, un contenuto decisionale che il Consiglio Federale avrebbe comunque potuto adottare, seguendo la procedura di cui all’art. 27 comma 3 dello Statuto. Il che porta ad affermare che l’art. 49 delle NOIF non sia in concreto nulla più che un’applicazione della disposizione statutaria, sebbene inserita in un diverso contesto.
Con queste premesse, e sulla scorta della già citata considerazione che non è dato a questa Corte conoscere il contenuto dell’ipotizzata modifica dell’art. 49 delle NOIF, è possibile rispondere al quesito posto, non senza prima rimarcare che le garanzie partecipative in capo alle singole Leghe non dipendono dal loro inserimento all’interno delle NOIF ma sono tutelate, a livello più alto, dalla già citata previsione nel corpo dell’art. 27 dello Statuto, ossia di una fonte sovraordinata alla normativa organizzativa interna. Inoltre, riprendendo un tema prima solo indicato, le dette posizioni sono parimenti protette da regole dell’ordinamento giuridico generale, che impongono, parlando di ben più incisivi poteri regolatori, che “tali diversi poteri siano disciplinati da criteri sostanziali e da modalità procedurali atti a garantirne il carattere trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato” (CGUE Grande sezione, sentenza 21/12/2023 in Causa C-333/21, punto 152).
Se, quindi, le attribuzioni degli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono protette da altre e più pregnanti disposizioni, un’eventuale modifica dell’art. 49 delle NOIF che continuasse a disporre “sull’ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione”, ossia sulla materia statutaria, avrebbe valore di delibera ai sensi dell’art. 27 comma 3 lett. d) e non di mera norma organizzativa interna.
Pertanto, pur rimanendo inserita nel testo delle NOIF, non perderebbe la sua natura e andrebbe conseguentemente adottata secondo le procedure di cui all’art. 27 comma 3 lett. d) dello Statuto, ossia “su proposta del Presidente federale”, “d’intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche” e “con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto”.
P.Q.M
Nei termini suesposti è il parere della Sezione.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diego Sabatino Giampiero Paolo Cirillo
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce